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Parliament / Business / 26.4223

26.4223Postulatopending

Violenza giovanile: possibilità di vietare il porto di coltelli in determinate aree

submitted on 23.09.2026 in the Herbstsession 2026First chamber: National CouncilDepositato (23.09.2026)

Politica nazionalePolitica di sicurezzaDiritto generaleQuestioni sociali

The chambers' and committees' decisions, in the Parliamentary Services' words.

No decision by a chamber or a committee yet.

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire in un rapporto se, e a quali condizioni, il diritto vigente consenta ai Comuni di vietare il porto di coltelli e altri oggetti potenzialmente pericolosi, il cui porto non sia già vietato in base alla Legge federale sulle armi, in determinate aree quali centri cittadini, zone della vita notturna o altri luoghi particolarmente sensibili, indipendentemente dalla presenza di eventi particolari e a tempo indeterminato, in particolare nelle ore serali/notturne.

Il rapporto dovrà in particolare chiarire:

• quali competenze dispongano attualmente Comuni e Cantoni in materia;

• se e in quale misura l’art. 28a della Legge federale sulle armi (LArm) lasci spazio a divieti territoriali più restrittivi;

• quali siano i limiti costituzionali e legali di tali divieti e le relative possibilità di controllo e sanzione;

• quali modifiche legislative sarebbero eventualmente necessarie per permettere simili divieti;

• eventuali esperienze maturate in Svizzera e all’estero.

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La presenza di giovani che circolano negli spazi pubblici portando con sé coltelli o altri oggetti potenzialmente utilizzabili per minacciare o ferire desta crescente preoccupazione. In particolare nei centri urbani e nelle ore serali e notturne.

La legislazione federale distingue tra coltelli classificati come armi, soggetti a specifiche restrizioni o divieti, e coltelli che non rientrano in tale categoria. La LArm disciplina inoltre gli «oggetti pericolosi»: il loro porto in luoghi accessibili al pubblico è già vietato quando non è giustificato da un impiego conforme allo scopo e l’oggetto appare suscettibile di essere utilizzato abusivamente per intimidire, minacciare o ferire. I normali coltellini tascabili, come il coltellino dell’esercito svizzero, sono espressamente esclusi dalla definizione.

Il presente postulato riguarda quindi un'ulteriore questione: verificare se sia possibile, per ragioni di sicurezza pubblica, vietare preventivamente, a tempo indeterminato, il porto di determinati coltelli e oggetti pericolosi all’interno di aree selezionate, indipendentemente dalla presenza di eventi aggregativi.

È opportuno chiarire se tale possibilità esista già o se siano necessarie modifiche legislative, permettendo così agli enti locali di disporre, laddove necessario e nel rispetto della proporzionalità, di uno strumento mirato per tutelare la sicurezza negli spazi pubblici.

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Source: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, retrieved 24.09.2026. Raw data

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