I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.4223

26.4223Postulatopendente

Violenza giovanile: possibilità di vietare il porto di coltelli in determinate aree

depositato il 23.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (23.09.2026)

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di chiarire in un rapporto se, e a quali condizioni, il diritto vigente consenta ai Comuni di vietare il porto di coltelli e altri oggetti potenzialmente pericolosi, il cui porto non sia già vietato in base alla Legge federale sulle armi, in determinate aree quali centri cittadini, zone della vita notturna o altri luoghi particolarmente sensibili, indipendentemente dalla presenza di eventi particolari e a tempo indeterminato, in particolare nelle ore serali/notturne.

Il rapporto dovrà in particolare chiarire:

• quali competenze dispongano attualmente Comuni e Cantoni in materia;

• se e in quale misura l’art. 28a della Legge federale sulle armi (LArm) lasci spazio a divieti territoriali più restrittivi;

• quali siano i limiti costituzionali e legali di tali divieti e le relative possibilità di controllo e sanzione;

• quali modifiche legislative sarebbero eventualmente necessarie per permettere simili divieti;

• eventuali esperienze maturate in Svizzera e all’estero.

La presenza di giovani che circolano negli spazi pubblici portando con sé coltelli o altri oggetti potenzialmente utilizzabili per minacciare o ferire desta crescente preoccupazione. In particolare nei centri urbani e nelle ore serali e notturne.

La legislazione federale distingue tra coltelli classificati come armi, soggetti a specifiche restrizioni o divieti, e coltelli che non rientrano in tale categoria. La LArm disciplina inoltre gli «oggetti pericolosi»: il loro porto in luoghi accessibili al pubblico è già vietato quando non è giustificato da un impiego conforme allo scopo e l’oggetto appare suscettibile di essere utilizzato abusivamente per intimidire, minacciare o ferire. I normali coltellini tascabili, come il coltellino dell’esercito svizzero, sono espressamente esclusi dalla definizione.

Il presente postulato riguarda quindi un'ulteriore questione: verificare se sia possibile, per ragioni di sicurezza pubblica, vietare preventivamente, a tempo indeterminato, il porto di determinati coltelli e oggetti pericolosi all’interno di aree selezionate, indipendentemente dalla presenza di eventi aggregativi.

È opportuno chiarire se tale possibilità esista già o se siano necessarie modifiche legislative, permettendo così agli enti locali di disporre, laddove necessario e nel rispetto della proporzionalità, di uno strumento mirato per tutelare la sicurezza negli spazi pubblici.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.