Parlament / Geschäfte / 26.4212

26.4212Interpellanzaoffen

Medicamenti e canali di distribuzione esclusivi. Il Consiglio federale intende garantire ai pazienti l'accesso alla farmacia di fiducia?

eingereicht am 22.09.2026 in der Herbstsession 2026Erstrat: StänderatDepositato (22.09.2026)

Die Beschlüsse der Räte und Kommissionen, im Wortlaut der Parlamentsdienste.

Noch kein Beschluss eines Rates oder einer Kommission.

Chiedo al Consiglio federale: 1. Il CF ritiene compatibile con la libera scelta del fornitore di prestazioni garantita dalla LAMal che il titolare di un'omologazione rifiuti la fornitura a una farmacia pubblica autorizzata e imponga un canale di distribuzione esclusivo verso il paziente? 2. Il CF condivide la valutazione secondo cui la libera scelta del fornitore di prestazioni deve essere garantita anche nell'ambito della rimunerazione nel singolo caso ai sensi degli articoli 71a e seguenti OAMal? In caso affermativo, di quali strumenti concreti dispongono oggi le farmacie e i pazienti per farla valere? 3. Il CF è disposto a subordinare la rimunerazione a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al rispetto della neutralità del canale, escludendo che il rimborso presupponga il ricorso a un distributore designato dal titolare dell'omologazione? 4. Il CF dispone di dati sulla frequenza di tali rifiuti di fornitura? Se non ne dispone, è disposto a rilevarli presso l'Ufficio federale della sanità pubblica, Swissmedic e le associazioni professionali? 5. Come valuta il CF il fatto che una prassi ritenuta inammissibile dall'associazione professionale non venga perseguita dall'autorità della concorrenza — perché il singolo medicamento non è considerato indispensabile per l'attività complessiva dell'impresa a valle — e che la farmacia lesa venga rinviata a una via civile di fatto impraticabile nei confronti di un'impresa multinazionale? 6. Quali conseguenze ha, secondo il CFe, l'esclusione della farmacia di fiducia sulla sicurezza e sulla tempestività della terapia, in particolare quando il ritardo nell'inizio di un trattamento oncologico si misura in settimane? 7. Il CF intende intervenire, in via normativa o mediante una precisazione della prassi, affinché le farmacie pubbliche autorizzate possano approvvigionarsi direttamente presso i titolari di omologazione dei medicamenti prescritti ai loro pazienti?

8. Come valuta il CF le garanzie di copertura con cui singoli assicuratori, nell'ambito della rimunerazione nel singolo caso, si discostano dalla procedura prevista dagli articoli 71a e seguenti OAMal o prescrivono il canale attraverso cui la prestazione deve essere fatturata? Intende assicurarsi che tali garanzie rispettino i requisiti legali e non limitino la libera scelta del fornitore di prestazioni?

Diesen Text gibt es nur auf Italienisch.

Alcuni titolari di omologazione rifiutano la fornitura diretta di medicamenti alle farmacie pubbliche autorizzate e le rinviano a un unico distributore che, a sua volta, non rifornisce le farmacie ma spedisce il medicamento direttamente al paziente. La farmacia scelta dal paziente viene così esclusa dalla dispensazione, anche in presenza di prescrizione valida e di garanzia di pagamento dell'assicuratore. Nel caso all'origine di questa interpellanza, una persona in terapia oncologica ha atteso oltre tre settimane il proprio medicamento a causa di questo meccanismo, e un'altra settimana alla seconda ordinazione: un ritardo che in oncologia può incidere sulla prognosi.

Il servizio giuridico della Società svizzera dei farmacisti ha concluso per iscritto che la fornitura esclusiva attraverso un singolo distributore non è ammissibile e che la libera scelta del fornitore di prestazioni deve restare garantita anche nella rimunerazione nel singolo caso; la stessa associazione ha confermato che problematiche analoghe riguardano più farmacie e vanno oltre il caso singolo. La Commissione della concorrenza, adita ai sensi dell'articolo 7 LCart, ha invece rinunciato a una preliminare inchiesta ritenendo che il medicamento non sia oggettivamente indispensabile per l'attività complessiva della farmacia, e ha rinviato alla via civile. Se l'indispensabilità viene misurata sull'insieme dell'attività di una farmacia e non sul singolo principio attivo, nessun medicamento risulterà mai indispensabile e la norma resta senza applicazione pratica proprio là dove il paziente è più vulnerabile. Ne consegue una lacuna concreta: una prassi ritenuta illecita dall'associazione professionale, non perseguita dall'autorità della concorrenza e non perseguibile in pratica dalla singola farmacia.

Diesen Text gibt es nur auf Italienisch.

Quelle: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, abgerufen am 22.09.2026. Rohdaten

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