Parlamento / Oggetti / 18.4098
Rimborso dei medicamenti per i bambini malati di cancro
depositato il 25.10.2018 nella Sessione invernale 2018Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (21.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 14.03.2019Consiglio nazionaleAdozione
- 12.06.2023Consiglio nazionaleNessuno stralcio dal ruolo
- 12.06.2023Consiglio nazionaleNel contesto della trattazione dell'affare 23.006.
- 21.09.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 26.006
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che illustri la situazione relativa all'assunzione dei costi dei medicamenti per i bambini malati di cancro e presenti le opzioni atte a prevenire disparità di trattamento.
Il rapporto dovrà illustrare in particolare:
- a quali condizioni le casse malati si assumono i costi dei medicamenti per i bambini malati di cancro;
- le possibili soluzioni per il rimborso dei costi dei medicamenti autorizzati all'estero, ma non ancora in Svizzera;
- soluzioni che consentano di prevenire disparità di trattamento per quanto concerne l'assunzione dei costi dei medicamenti impiegati fuori indicazione ("off-label").
Motivazione
Negli ultimi tempi sono aumentati i casi in cui le casse malati si rifiutano di assumere i costi dei medicamenti per bambini e adolescenti malati di cancro. Ciò riguarda in particolare i cosiddetti medicamenti impiegati fuori indicazione ("off-label") e i medicamenti autorizzati all'estero, ma non ancora in Svizzera. A causa del loro esiguo numero, per i bambini malati di cancro vengono sviluppati e commercializzati solo pochi medicamenti specifici. Di conseguenza, nel trattamento dei bambini malati di cancro si ricorre spesso a medicamenti che di fatto sarebbero autorizzati solo per gli adulti. Poiché in tal caso i farmaci sono impiegati fuori indicazione ("off-label"), talune casse malati non assumono i costi di tali medicamenti. Per le famiglie con bambini malati di cancro i costi possono quindi essere molto elevati: per farvi fronte esse necessitano perciò dell'aiuto di terzi.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale ha già previsto che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rivaluti l'attuazione della rimunerazione di medicamenti nel singolo caso (art. 71a-71d dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie, OAMal; RS 832.102) e, a tale scopo, ha posto in vigore il 1° marzo 2017 l'articolo 28 capoverso 3bis OAMal, secondo cui gli assicuratori malattie devono comunicare annualmente all'UFSP le informazioni richieste. Si tratterà di stabilire se le domande di rimunerazione nel singolo caso riguardano maggiormente specifici medicamenti oppure singole indicazioni e quali siano i costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) derivanti dall'applicazione degli articoli 71a-71c OAMal. Inoltre, si dovrà determinare quali sono i tempi di decisione dell'assicuratore in presenza di una domanda di garanzia di assunzione dei costi completa e se i criteri di rimunerazione vengono applicati il più uniformemente possibile. I risultati della valutazione non saranno disponibili prima del 2020. Il Consiglio federale riconosce l'importanza del tema ed è disposto ad elaborare un rapporto una volta disponibili i risultati.
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 22.09.2026. Dati grezzi
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