Parlamento / Oggetti / 19.4638
Ipoteca degli artigiani e imprenditori più equilibrata
depositato il 20.12.2019 nella Sessione invernale 2019Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (21.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 04.03.2020Consiglio degli StatiAdozione
- 21.09.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 26.006
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare in un rapporto le possibilità di adeguare l'ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 segg. CC) in modo da disciplinare in maniera più equilibrata il rapporto tra committenti e subappaltatori. Va esaminata in particolare una soluzione incentrata sulla trasparenza, secondo cui l'ipoteca legale potrà essere richiesta soltanto per lavori effettuati dopo che il subappaltatore ne ha informato il committente.
Motivazione
L'ipoteca degli artigiani e imprenditori (art. 837 segg. CC) tutela gli interessi finanziari degli artigiani e imprenditori accordando loro il diritto di richiedere un'ipoteca legale sull'immobile interessato a garanzia dei loro crediti legati alla fornitura di un'opera.
Questo diritto costituisce tuttavia un grosso rischio per il committente, in particolare se l'impresa di costruzione fa capo a subappaltatori. Infatti se egli paga l'impresa, ma essa non rimunera il subappaltatore, il committente risponde con il suo immobile e si ritrova costretto a pagare una seconda volta i lavori in ragione dell'ipoteca su tale immobile, il che può porlo in una situazione assai critica o persino obbligarlo a vendere la sua casa.
Diversamente da quanto previsto in altri ordinamenti giuridici, il diritto svizzero non permette al committente di proteggersi in maniera efficace da questo rischio. È infatti obbligato non soltanto nei confronti dei subappaltatori che conosce e ha accettato, ma anche nei confronti di coloro che sono stati incaricati in modo illegittimo o che non conosce né può conoscere. Può anche essere chiamato a rispondere nei confronti di una catena intera di subappaltatori. In confronto, il proprietario il cui inquilino fa capo a un'impresa di costruzione si trova in una situazione migliore, in quanto l'ipoteca può riguardare soltanto lavori che ha approvato (art. 837 cpv. 2 CC).
Il rapporto del Consiglio federale si concentrerà su questo problema in dettaglio e proporrà soluzioni incentrate sulla trasparenza: l'ipoteca potrà essere richiesta soltanto per prestazioni effettuate dopo che il subappaltatore ne ha informato committente. L'obiettivo consiste sia nel garantire gli interessi degli artigiani e imprenditori sia nel migliorare la protezione dei committenti nel quadro dei rapporti con i subappaltatori sui quali non esercitano alcun controllo.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 22.09.2026. Dati grezzi
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