Parlamento / Oggetti / 20.3021
Vietare l'importazione del foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali
depositato il 02.03.2020 nella Sessione primaverile 2020Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (24.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 28.02.2022Consiglio nazionaleAdozione
- 15.06.2023Consiglio degli StatiLa mozione è adottata con la modifica seguente: Il Consiglio federale è incaricato di introdurre, in virtù delle competenze assegnateli dall’articolo 13 della legge sulle derrate alimentari, un obbligo di dichiarazione specifico per prodotti ottenuti praticando l’alimentazione forzata di oche e anatre, analogamente agli obblighi previsti dall’ordinanza sulle dichiarazioni agricole.
- 14.09.2023Consiglio nazionaleAdozione con modificazione
- 21.09.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 26.006
- 24.09.2026Consiglio nazionaleTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 26.006
Testo depositato
Il Consiglio federale, in virtù delle competenze assegnategli dall'articolo 14 capoverso 1 LPAn, è incaricato di emanare un divieto d'importazione del foie gras ottenuto infliggendo sofferenze agli animali.
Motivazione
L'ingozzamento di oche e anatre è già vietato in quasi tutti i Paesi europei, con ancora poche eccezioni come Francia, Ungheria o Bulgaria. Questo perché in Stati sempre più civilizzati non è più accettato che gli animali - per il discutibile "piacere" di singoli individui - debbano subire enormi e inutili tormenti. Anche in Svizzera la produzione è vietata da oltre 40 anni.
Per la produzione di foie gras, gli esemplari maschi giovani di oche e anatre vengono ingozzati di cibo più volte al giorno tramite tubi di metallo fino a quando il loro fegato si gonfia patologicamente fino a dieci volte la dimensione normale e a volte si lacera. Si tratta di una vera e propria tortura che spesso provoca agli animali la rottura delle ali, ferite dolorose e la perforazione del collo. Questa pratica costituisce una crudeltà nei confronti degli animali ed è pertanto vietata in Svizzera e ovviamente penalmente sanzionata.
È estremamente riprovevole che la Svizzera imponga condizioni severe alla propria agricoltura e proibisca la produzione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, ma importi simili prodotti dall'estero sostenendo così attivamente e promuovendo forme di produzione intollerabili. Da sondaggi rappresentativi emerge inoltre che la maggioranza della popolazione svizzera è favorevole al divieto di importazione di prodotti ottenuti praticando l'alimentazione forzata degli animali.
Per questi motivi New York vieta ora la vendita di foie gras, e molti chef rinomati abbandonano l'uso di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e creano nuovi piatti con ingredienti che riflettono i valori di una società umana e illuminata. Inoltre, ci sono già molti prodotti alternativi che vengono ottenuti senza alimentazione forzata.
Questo divieto d'importazione è compatibile anche con gli obblighi commerciali internazionali della Svizzera: tutti gli accordi prevedono deroghe per le misure necessarie a proteggere la moralità pubblica o la vita e la salute degli animali. La massima autorità giudiziaria dell'Organizzazione mondiale del commercio ha espressamente riconosciuto che la protezione degli animali fa parte della moralità pubblica.
È giunto il momento che la Svizzera smetta di promuovere all'estero una produzione così estremamente dolorosa per gli animali.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale ha già preso più volte posizione sui divieti di importazione di prodotti ottenuti infliggendo sofferenze agli animali (ad es. mozione Reimann Lukas 19.4583 Merci prodotte infliggendo gravi sofferenze agli animali. Parità di trattamento tra produttori autoctoni e stranieri [ripresa da Barbara Keller-Inhelder]) e ribadisce qui la sua opposizione ai divieti di importazione, anche riguardo al foie gras.
È vero che il Consiglio federale ha la possibilità, in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali (RS 455), di vietare l'importazione di prodotti animali. Tuttavia, il diritto commerciale internazionale stabilisce condizioni severe per l'emanazione di divieti di importazione, che sono generalmente inammissibili. È pertanto necessario valutare caso per caso se un divieto di importazione sia giustificato sulla base di disposizioni derogatorie. Secondo il diritto commerciale internazionale, i divieti di importazione non possono, in particolare, causare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate o avere secondi fini protezionistici. Se una tale misura dovesse essere contestata da un partner commerciale, la Svizzera dovrebbe quindi dimostrare che le (severe) condizioni per le deroghe previste dagli accordi commerciali sono soddisfatte.
Gli obblighi di dichiarazione o le dichiarazioni volontarie sono meno pregiudizievoli per il commercio. Il Consiglio federale ha pertanto stabilito, nell'ordinanza sulle dichiarazioni agricole (RS 916.51), l'obbligo di caratterizzazione per determinati prodotti esteri fabbricati con metodi di produzione vietati in Svizzera. Tali obblighi di dichiarazione si applicano ad esempio alle uova di galline allevate in gabbia oppure alla carne di conigli allevati in gabbia. Gli obblighi di dichiarazione devono essere concepiti e attuati in conformità alle disposizioni del diritto commerciale internazionale e della legislazione svizzera.
Infine, il commercio ha anche la possibilità di pubblicizzare mediante una dichiarazione volontaria il fegato di oca e di anatra prodotto con metodi di produzione approvati in Svizzera, distinguendosi così dalla concorrenza. A tale scopo possono essere creati anche dei marchi. I consumatori possono così informarsi in qualsiasi momento sulle condizioni quadro della produzione.
Il postulato 17.3967 della CSEC-S del 13 ottobre 2017 Dichiarazione obbligatoria dei metodi di produzione delle derrate alimentari ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto su come rafforzare l'obbligo di dichiarazione, per le derrate alimentari, dei metodi di produzione non conformi agli standard svizzeri. Il rapporto, che sarà disponibile nell'estate del 2020, proporrà criteri generali per la valutazione degli obblighi di dichiarazione dei prodotti e si esprimerà anche in merito all'introduzione di un obbligo di dichiarazione per il foie gras.
Il Consiglio federale è pertanto contrario al divieto di importazione del foie gras. In generale, ritiene più appropriato garantire una dichiarazione trasparente in modo che i consumatori possano scegliere con cognizione di causa cosa acquistare. Inoltre, si adopera affinché la Svizzera continui a impegnarsi per la protezione degli animali in seno agli organismi internazionali competenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 24.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
