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Parlamento / Oggetti / 24.3184

24.3184InterpellanzaEDIliquidato

Nuovo calcolo della rendita AVS dopo il raggiungimento dell'età di riferimento per gli indipendenti

depositato il 13.03.2024 nella Sessione primaverile 2024Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (20.03.2026)

Occupazione e lavoroProtezione sociale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 14.06.2024Consiglio nazionaleDiscussione rinviata
  2. 20.03.2026CommissioneTolto dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni

Con la presente interpellanza chiedo al Consiglio federale d’intervenire affinché l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) modifichi la sua prassi di calcolo della rendita AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento per gli indipendenti, in particolare nei casi in cui vi è un utile di liquidazione. Infatti, non è normale che il mese di nascita influisca sul computo dell’AVS pagata sull’utile di liquidazione per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia.

Con la riforma AVS 21, chi versa contributi su redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento può richiedere un nuovo calcolo della rendita AVS. Esempio: per un agricoltore nato il 15 maggio, che nell’anno in cui compie 65 anni consegue un reddito AVS di 120 000 franchi, saranno presi in considerazione soltanto sette mesi di reddito, ossia 70 000 franchi. Per gli indipendenti e gli agricoltori lo stesso problema si verifica se smettono di lavorare nell’anno in cui compiono 65 anni: nell’anno in questione devono infatti pagare l’AVS sull’utile di liquidazione. Tuttavia, per evitare disparità di trattamento, quest’ultimo non dovrebbe essere mensilizzato.

Contattato in merito, l’UFAS ha risposto che gli utili di liquidazione non potranno essere considerati come acquisiti interamente dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e che saranno pertanto computati pro rata temporis alla stregua degli altri redditi.

Vi sono tre argomenti a favore di una modifica dell’attuale prassi dell’UFAS:

• L’utile di liquidazione è il frutto di un’intera carriera per gli indipendenti: non vi è quindi motivo per cui l’AVS versata su questo importo non possa essere presa in considerazione per il nuovo calcolo della rendita di vecchiaia.

• Gli utili di liquidazione sono sottoposti a imposizione separatamente dal reddito ordinario. Le autorità fiscali non hanno dunque alcuna difficoltà a trasmettere separatamente questo importo.

• Infine, ciò che è possibile per un salariato deve esserlo anche per un indipendente. Per i salariati, le casse di compensazione devono informarsi per sapere a quanto ammonta il salario percepito dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Questa procedura amministrativa dovrebbe essere possibile anche per gli indipendenti.

Le regole per tenere conto dei contributi e dei redditi nel calcolo delle rendite non derivano da una prassi amministrativa, bensì da disposizioni di legge e ordinanza.

La rendita viene calcolata al raggiungimento dell’età di riferimento in base al reddito annuo medio (art. 29bis cpv. 1 e 29quater della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS; RS 831.10). Per calcolare la media dei redditi provenienti dall’attività lucrativa, si sommano tutti i redditi totalizzati tra il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 29bis cpv. 2 LAVS). I periodi di contribuzione compiuti tra il 31 dicembre precedente il raggiungimento dell’età di riferimento e la nascita del diritto alla rendita di vecchiaia possono essere computati ai fini del calcolo, ma soltanto per colmare eventuali lacune contributive. I redditi provenienti dall’attività lucrativa totalizzati durante questo periodo non vengono invece presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, OAVS; RS 831.101). Questa regolamentazione è rimasta costante dalla sua entrata in vigore, il 1° gennaio 1997.

Dall’entrata in vigore della riforma AVS 21, il 1° gennaio 2024, i periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento possono, su richiesta dell’assicurato, essere presi in considerazione per migliorare la rendita AVS. Tuttavia, si può tenere conto soltanto dei periodi di contribuzione e dei relativi redditi a partire dal mese in cui si raggiunge l’età di riferimento e al massimo per i cinque anni successivi (art. 52dbis OAVS). Questa regolamentazione si applica a tutti gli assicurati, siano essi salariati o indipendenti.

L’utile di liquidazione è un reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente, come tutti gli altri redditi conseguiti in proprio (art. 17 OAVS). Tuttavia, il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è determinato dalle autorità fiscali sulla base della dichiarazione d’imposta presentata per l’intero anno e le stesse autorità lo comunicano alle casse di compensazione una volta all’anno, su base annua. Non è quindi possibile per le casse di compensazione definire con precisione quale parte del reddito sia stata realizzata prima o dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, ragion per cui l’importo complessivo deve essere computato pro rata temporis e mensilizzato. Se la liquidazione non avviene nell’anno in cui si raggiunge l’età di riferimento, si può prendere in considerazione la totalità dell’utile di liquidazione.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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