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Parlamento / Oggetti / 24.3985

24.3985MozioneEJPDliquidato

I giudici svizzeri presso la Corte europea dei diritti dell'uomo devono essere nominati dal Parlamento

depositato il 24.09.2024 nella Sessione autunnale 2024Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (02.10.2026)

ParlamentoGiustiziaDiritto internazionale

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  1. 02.10.2026CommissioneTolto dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare la base legale affinché sia l’Assemblea federale e non più il Consiglio federale a nominare i candidati svizzeri alla carica di giudice presso la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU).

Le sentenze della Corte EDU influiscono sempre più sulla giurisprudenza e possono rendere necessarie modifiche di leggi e prassi nazionali.

Oggi l’Assemblea federale elegge i giudici del Tribunale federale. In futuro dovrà decidere anche chi rappresenterà la Svizzera in seno alla Corte EDU.

Conformemente all’articolo 22 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), i giudici vengono eletti dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE) per ciascuno Stato contraente su una lista di tre candidati proposta dallo Stato contraente in questione. Essendo l’APCE l’organo di elezione, il ruolo dell’Assemblea federale non può essere lo stesso che per l’elezione dei giudici dei tribunali della Confederazione. Ogni Stato parte alla CEDU fissa le modalità della procedura nazionale di selezione che porta all’allestimento della lista di tre nomi. Attualmente questa lista è formalmente adottata dal Consiglio federale, che in seguito la trasmette al Consiglio d’Europa. Dall’elezione del successore del giudice Malinverni nel 2011, l'Assemblea federale è ampiamente coinvolta nella procedura di nomina dei candidati al posto di giudice: il Consiglio federale trasmette i dossier delle persone preselezionate alla Delegazione parlamentare svizzera presso il Consiglio d’Europa (DCE), che a sua volta coinvolge nella procedura di selezione la Commissione giudiziaria (CG). I candidati sostengono un’audizione dinanzi alla DCE e alla CG riunite, le quali successivamente raccomandano tre nomi che il presidente della DCE trasmette al Consiglio federale con una valutazione delle audizioni. Nella pratica, il Consiglio federale trasmette questa lista di tre nomi al Consiglio d’Europa senza modificarla. Occorre rammentare che precedenti oggetti parlamentari volti a conferire al Parlamento la competenza di nominare il giudice svizzero a Strasburgo sono stati respinti (cfr. mozione 94.3476 CS «Liste de candidats des juges suisses à la Cour européenne de justice»; iniziativa parlamentare 13.447 Alfred Heer «Il Parlamento deve eleggere giudici svizzeri alla Corte EDU a Strasburgo»).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 06.10.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.