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Parlamento / Oggetti / 24.4150

24.4150MozioneEJPDliquidato

Armonizzare l'aiuto sociale per le persone del settore dell'asilo

depositato il 26.09.2024 nella Sessione autunnale 2024Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (02.10.2026)

Politica nazionaleMigrazioneProtezione sociale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 02.10.2026CommissioneTolto dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni

Il Consiglio federale è incaricato di proporre un’armonizzazione a livello nazionale dell’aiuto sociale accordato dai Cantoni ai richiedenti l’asilo e alle persone ammesse provvisoriamente in modo da garantire un trattamento equo. Questa armonizzazione deve conformarsi alle prassi più dignitose attualmente in vigore nei Cantoni.

Oggi l’aiuto sociale per i richiedenti l’asilo e le persone ammesse provvisoriamente in Svizzera varia notevolmente da un Cantone all’altro. In alcuni Cantoni, l’aiuto è addirittura ridotto del 70 per cento rispetto all’aiuto sociale ordinario. Questa riduzione non permette nemmeno di coprire i bisogni vitali delle persone interessate mettendo a rischio la loro dignità e la loro qualità di vita.

Questi scarti dall’aiuto sociale ordinario, che possono variare tra il 20 e il 70 per cento, snaturano la missione di base dell’aiuto sociale, che deve garantire un’esistenza dignitosa a coloro che non sono in grado di sopperire ai loro bisogni. Questa situazione, che differenzia le esigenze delle persone a seconda dei loro percorsi di vita, è inaccettabile e non ha senso... se non quello di risparmiare a scapito dei più precari. La riduzione dell’aiuto sociale comporta non soltanto conseguenze disastrose sulla qualità di vita di persone che vivono a medio e lungo termine in Svizzera, ma è anche inefficace e burocraticamente onerosa.

Uno studio del Politecnico di Zurigo (https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/public-policy-dam/documents/IPL_ResearchBrief_Welfare_Crime_German.pdf) ha esaminato l’aiuto sociale accordato agli stranieri ammessi provvisoriamente ed evidenziato che un aumento dell’aiuto sociale riduce la criminalità. Nel Cantone di Zurigo, ad esempio, l’aumento dell’aiuto sociale di 300 franchi al mese ha comportato una diminuzione immediata e significativa della criminalità. Lo studio indica inoltre che un aumento delle prestazioni sociali sarebbe finanziariamente vantaggioso grazie ai risparmi realizzati sui costi di detenzione.

Come già indicato dal Consiglio federale nei suoi pareri relativi al postulato 23.3586 «Analisi e confronto dell'aiuto sociale nel settore dell'asilo nei Cantoni e nei Comuni», depositato dalla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, e alla mozione 22.4147 Widmer «Sostenere in maniera uniforme e sufficiente le famiglie ospitanti», in linea di principio l’organizzazione dell’aiuto sociale nel settore dell’asilo compete ai Cantoni (cfr. art. 115 della Costituzione federale [Cost.; RS 101], art. 82 cpv. 1 della legge sull’asilo [LAsi; RS 142.31] e art. 86 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). Di conseguenza, l’ammontare e la concessione dell’aiuto sociale sono retti dalle pertinenti leggi cantonali. La competenza dei Cantoni praticamente non permette alla Confederazione di disciplinare il contenuto dell’aiuto sociale nel settore dell’asilo. In questo ambito la Confederazione non ha in linea di massima il diritto di vigilare sui Cantoni né di impartire loro istruzioni; le relazioni che intrattiene con essi sono rette esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. In assenza di una competenza costituzionale e federale, l'armonizzazione chiesta dall'autrice della mozione è possibile soltanto se la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) emana una raccomandazione in tal senso. La Confederazione non può dunque imporre ai Cantoni prescrizioni vincolanti in materia.

Gli sforzi profusi in passato dalla Confederazione per uniformare l’aiuto sociale tramite una legge quadro sull’aiuto sociale (cfr. Po. 13.4010 et al.) sono falliti a causa della mancanza sia di una base legale sia della volontà dei Cantoni di procedere a un’ulteriore armonizzazione. Gli strumenti di riferimento per i Cantoni restano dunque le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale e le raccomandazioni della CDOS.

Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene attualmente opportuna un’armonizzazione parziale dell’aiuto sociale nel settore della migrazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 06.10.2026. Dati grezzi

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