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Parlamento / Oggetti / 24.4188

24.4188InterpellanzaEDIliquidato

Pubblicazione delle fonti per la valutazione globale dell'impatto politico in occasione delle votazioni popolari

depositato il 27.09.2024 nella Sessione autunnale 2024Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (02.10.2026)

Politica nazionaleFinanzeMedia e comunicazioneProtezione sociale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 20.12.2024Consiglio nazionaleDiscussione rinviata
  2. 02.10.2026CommissioneTolto dal ruolo poiché la trattazione nella Camera non si è conclusa entro due anni

La democrazia diretta può funzionare soltanto se i votanti hanno fiducia nelle informazioni che vengono messe loro a disposizione. L’errore di programmazione nell’applicazione specifica dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) – con circa 70 000 righe di codice di programma – nell’ambito delle previsioni delle uscite dell’AVS ha minato questa fiducia. Si tratta di un caso grave, ma purtroppo non è il primo di questo genere in relazione a votazioni popolari. Per accrescere l’affidabilità degli strumenti di calcolo e riconoscere tempestivamente gli errori, un’intelligenza collettiva trasparente e partecipativa è estremamente utile. Di conseguenza, è fondamentale anche la predisposizione dei dati grezzi leggibili elettronicamente sotto forma di standard aperti.

Con la legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), entrata in vigore il 1° gennaio 2024, il Parlamento ha stabilito i principi del software a codice sorgente aperto e dei dati pubblici aperti. Nel caso delle proiezioni dell’AVS, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) raccomanda unanimemente al Consiglio federale di «pubblicare i modelli di calcolo [...] come pure i loro dati sorgente».

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

• Quando verrà attuata la raccomandazione della CSSS-N relativa alle proiezioni dell’AVS e verranno quindi pubblicati i modelli di calcolo e i dati sorgente?

• Secondo le disposizioni transitorie della LMeCA, il Consiglio federale ha tre anni di tempo per rendere accessibili al pubblico i dati delle autorità. Tratterà in modo prioritario le pubblicazioni concernenti votazioni popolari?

• Quali modalità di semplice accesso per la collettività sceglierà per la pubblicazione delle fonti?

1.–3. Il 16 settembre 2024 l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha pubblicato sul suo sito Internet le prospettive finanziarie aggiornate dell’AVS, corredate di spiegazioni relative alle proiezioni delle uscite dell’assicurazione. Inoltre, entro la fine del 2024 l’UFAS pubblicherà online il modello di calcolo attualmente usato per la proiezione delle uscite dell’AVS con i relativi dati e i rapporti finali delle perizie esterne. Altre parti del modello di calcolo, quali la proiezione delle entrate provenienti dai contributi salariali, utilizzano invece dati personali concernenti i redditi individuali, la durata del rapporto di lavoro, l’età e il sesso, che sono registrati nei conti individuali dell’AVS. L’aggregazione preliminare dei dati, volta a eliminare i riferimenti personali, riduce la precisione del modello.

Secondo gli articoli 10 capoverso 1 e 19 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; RS 172.019), le unità amministrative devono rendere accessibili al pubblico, entro il 31 dicembre 2026, i dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Prevedendo un termine di tre anni per l’attuazione, il legislatore non ha stabilito alcuna priorità specifica per settore, ad esempio per i dati relativi a votazioni popolari. Una gran parte dei modelli di calcolo sviluppati dall’UFAS impiega dati personali, in particolare relativi alla riscossione di prestazioni delle assicurazioni sociali del 1° pilastro o degli assegni familiari, che non possono essere resi accessibili al pubblico e sono dunque esclusi dall’obbligo di pubblicazione, conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LMeCA. Questi dati possono essere pubblicati soltanto in forma aggregata. Per la convalida dei modelli di calcolo, i dati personali possono essere messi a disposizione, nel rispetto dell’articolo 19 capoverso 2 della legge sulla statistica federale, su richiesta e previa sottoscrizione di una convenzione sulla protezione dei dati. Conformemente all’articolo 14 LMeCA, i metadati verranno pubblicati sulla piattaforma di interoperabilità dell’Ufficio federale di statistica, che è accessibile al pubblico.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 02.10.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.