Parlamento / Oggetti / 25.4640
Plurirecidivi senza titolo di domicilio o dimora. Meno burocrazia per rendere più efficiente il perseguimento penale
depositato il 18.12.2025 nella Sessione invernale 2025Prima Camera: Consiglio degli StatiPianificato nel Consiglio nazionale (10.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 18.03.2026Consiglio degli StatiAdozione
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali in modo che, in caso di procedimenti penali contro persone senza domicilio fisso in Svizzera o con uno status di soggiorno incerto, sia più semplice per il pubblico ministero competente per territorio perseguire reati seriali commessi da singoli individui di un gruppo criminale. A tal fine, in particolare nel caso di gruppi criminali che commettono reati in una composizione variabile, occorre mitigare l’attuale obbligo di riunire e trasmettere tutti i procedimenti riguardanti gli imputati appartenenti a tale gruppo al pubblico ministero che ha avviato per primo il procedimento, nella misura in cui ciò sia nell’interesse dell’economia procedurale e del perseguimento penale.
Motivazione
Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP), in linea di principio un procedimento penale contro un imputato e i suoi complici è condotto integralmente dal pubblico ministero che ha agito per primo.
Questo principio di concentrazione è in linea di massima sensato. Tuttavia, nel caso di reati seriali commessi in luoghi e Cantoni diversi da persone senza domicilio fisso o con uno status di soggiorno incerto e in composizione variabile, comporta un onere difficilmente gestibile, in particolare per i Cantoni più piccoli. Il Cantone interessato deve assumersi e condurre l’intero procedimento relativo al gruppo criminale. Ciò porta spesso a lunghe e dispendiose controversie tra i Cantoni in merito al foro competente, che ritardano notevolmente la decisione giudiziaria, il che è incompatibile con un’azione penale efficiente e con l’espulsione che spesso ne consegue. All’atto pratico ciò riguarda in particolare i richiedenti l’asilo respinti e altre persone itineranti senza domicilio registrato in Svizzera.
Per rafforzare l’applicazione del diritto, in queste situazioni deve essere possibile separare i singoli procedimenti. Il Consiglio federale deve definire chiaramente le eccezioni di cui all’articolo 30 CPP, precisando le circostanze in cui è ammessa la separazione del procedimento. Le eccezioni saranno applicabili quando l’interesse a una condanna rapida prevale sugli svantaggi di una separazione. La concentrazione dei procedimenti resta la regola, ma eccezioni mirate agevoleranno il giudizio efficiente da parte dei pubblici ministeri competenti in loco.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Accogliere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
