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Parlamento / Oggetti / 25.4678

25.4678PostulatoEJPDpendente

Invertire l'onere della prova nell'articolo 72 del Codice penale per combattere il riciclaggio di denaro

depositato il 18.12.2025 nella Sessione invernale 2025Prima Camera: Consiglio nazionaleTrasmesso al Consiglio federale (16.06.2026)

FinanzeDiritto penale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 20.03.2026CommissioneControverso. Discussione rinviata
  2. 16.06.2026Consiglio nazionaleAdozione

La lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata transfrontaliera pone grosse sfide alle autorità svizzere di perseguimento penale. Gli attuali meccanismi di confisca dei valori patrimoniali previsti nell’articolo 72 del Codice penale (CP) raggiungono spesso i loro limiti, soprattutto quando gli autori ricorrono a strutture complesse, prestanomi o sistemi di pagamento informali (sistemi informali cinesi tipo Hawala, criptovalute ecc.) per dissimulare l’origine dei valori patrimoniali. Pertanto, in Svizzera, nonostante diversi sviluppi legislativi, la pratica mostra che la necessità di provare un reato preliminare preciso (art. 305bis CP) limita considerevolmente l’efficacia dello strumento previsto nell’articolo 72 CP.

L'Italia (dal 1980), i Paesi Bassi, l’Austria, il Regno Unito (Unexplained Wealth Orders) e l'Irlanda (Criminal Assets Bureau) hanno adottato strumenti di inversione dell’onere della prova, permettendo di:

• confiscare i valori patrimoniali la cui origine lecita non può essere dimostrata, se esistono indizi seri e concordanti di origine delittuosa;

• indebolire in maniera mirata le organizzazioni criminali, anche se il reato preliminare non può essere interamente ricostituito;

• evitare che, nonostante una condanna penale, i proventi di origine delittuosa restino in tutto o in parte nelle mani dell’autore;

• impedire alle strutture mafiose o cartellari di esercitare un'influenza economica, anche in una fase precoce.

In relazione alla lotta al riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata transfrontaliera, il Consiglio federale è incaricato di esaminare:

1. l'introduzione di un meccanismo per invertire l'onere della prova nell’ambito della confisca di valori patrimoniali ai sensi dell’articolo 72 CP, che permetta di confiscare valori patrimoniali la cui origine lecita non può essere dimostrata, se esistono indizi seri che fanno supporre un’origine criminale;

2. i modelli esistenti all’estero (in particolare I, UK, NL, AUT e IRL), e il possibile recepimento dei loro principi di base nel diritto svizzero, incluse le garanzie giuridiche necessarie per garantire la compatibilità di tale recepimento con la Costituzione federale nonché la giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte EDU;

3. gli effetti del recepimento secondo il punto 2 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e la criminalità economica in Svizzera.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Accogliere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi

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