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25.4859PostulatoEJPDpendente

Rafforzare la procedura di mediazione in generale, anche mediante l'istituzione di un corrispondente titolo riconosciuto a livello federale

depositato il 19.12.2025 nella Sessione invernale 2025Prima Camera: Consiglio nazionalePianificato nel Consiglio nazionale (26.05.2026)

Diritto civile

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 20.03.2026CommissioneControverso. Discussione rinviata

A completamento del postulato 25.3954, il Consiglio federale è incaricato di esaminare e riferire della possibilità di rafforzare la procedura di mediazione anche in generale, così come mediante l'istituzione di un corrispondente titolo riconosciuto a livello federale, indicandone l'opportunità, le condizioni e le possibili modalità di applicazione.

Pur non ancora del tutto esteso all'interno del nostro ordinamento giuridico (i primi tentativi, senz'altro incoraggianti, li si trovano agli art. 213 e segg. del Codice di procedura civile o a livello cantonale - si pensi all'interessante esempio del Canton Ginevra) l'istituto della mediazione (in alternativa o a complemento della conciliazione in procedura giudiziaria) è uno di quegli strumenti che, oltre a favorire la risoluzione dei litigi, può contribuire ad alleggerire il carico vieppiù insostenibile (non solo in termini di costi, ma anche per i cittadini che vi si rivolgono e si attendono decisioni in tempi ragionevoli) dei tribunali statali.

Con il postulato 25.3954, appena approvato dal Consiglio degli Stati, la sua Commissione degli affari giuridici chiede al Consiglio federale di esaminare e riferire in merito alle possibilità di rafforzare gli strumenti di risoluzione delle controversie, sia preprocessuali, sia extragiudiziali, al fine di migliorarne l’applicazione nei casi di danni di massa e diffusi.

L'occasione è propizia per estendere quell'analisi non solo alla risoluzione di conflitti in quell'ambito, ma in generale, riconoscendo il contributo che lo strumento della mediazione, se conosciuto e rafforzato, può portare al nostro sistema giudiziario. A titolo di esempio, va analizzato il rafforzamento mediante norme di protezione del segreto professionale (oggetto di altro postulato, 25.4056, pure appena approvato dal Consiglio degli Stati, e - quale stimolo ulteriore - anche di odierna iniziativa parlamentare di chi scrive), mediante l'attribuzione della scelta della procedura di risoluzione amichevole di un litigio a un magistrato debitamente formato, rispettivamente a un professionista esterno da lui designato, mediante l'attribuzione di forza esecutiva agli accordi formalizzati in sede di mediazione e, anche in quest'ottica, riconoscendo a livello federale il titolo di mediatore abilitato.

In caso contrario, la presente vale quale richiesta di approfondimento autonomo nel senso sopra indicato.

Anche se vi sono differenze significative, sia sul piano giuridico che su quello della politica giuridica, tra i postulati citati nella motivazione, il Consiglio federale ritiene che vi siano buoni motivi per ampliare i lavori di verifica e chiarimento già richiesti in seguito all’adozione dei postulati CAG-S 25.3954 «Rafforzare la procedura di mediazione» e Michel 25.4056 «Rafforzare il segreto della mediazione». Questo ampliamento consentirà successivamente di esaminare in maniera più generale la necessità di legiferare e le possibili soluzioni a livello federale. Fornirà l’occasione per integrare nei lavori le questioni relative agli aspetti internazionali della mediazione e della relativa procedura.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Accogliere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 19.09.2026. Dati grezzi

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