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Parlamento / Oggetti / 26.1034

26.1034InterrogazioneEDIliquidato

Gli Stati Uniti impediscono il versamento delle rendite AVS ai cittadini svizzeri

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLiquidato (19.08.2026)

Politica nazionalePolitica internazionaleProtezione sociale

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Dall’inizio del 2026, in diverse comunicazioni l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) ha espresso preoccupazione riguardo alle difficoltà di versamento delle rendite AVS ai cittadini svizzeri residenti a Cuba, in Venezuela, in Iran, in Russia e in Bielorussia. Tutti questi Paesi sono soggetti a severe sanzioni da parte degli Stati Uniti. Secondo l’Organizzazione degli Svizzeri all’estero, alcuni pensionati residenti in questi Paesi non hanno più ricevuto la loro rendita AVS. In virtù della legislazione vigente, i cittadini svizzeri hanno diritto al pagamento della loro rendita AVS ordinaria senza alcuna limitazione, a prescindere dal loro Paese di residenza; non è infatti previsto alcun requisito di residenza. A livello operativo, l’UCC collabora con intermediari finanziari svizzeri, in particolare con PostFinance, che, con eccessiva solerzia, sospende il versamento delle rendite ai cittadini svizzeri all’estero. A questo proposito chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

• Quali misure concrete prevede per evitare la sospensione del versamento delle rendite ai cittadini svizzeri residenti in Stati soggetti a sanzioni da parte degli Stati Uniti?

• Si stanno esaminando alternative all’attuale collaborazione con intermediari finanziari per garantire il versamento delle rendite AVS nei Paesi soggetti a sanzioni?

• Per quale motivo ritiene che le rappresentanze svizzere all’estero non sarebbero in grado di provvedere al pagamento delle rendite al posto di PostFinance (o di altri intermediari finanziari)?

• Come valuta in termini di politica estera il fatto che imprese gestite strategicamente dalla Confederazione adottino de facto le sanzioni statunitensi, sebbene la Svizzera non lo faccia de iure?

1. e 2. L’attuale situazione geopolitica ha sensibili ripercussioni sul traffico internazionale dei pagamenti. L’interpretazione delle sanzioni estere da parte degli intermediari finanziari, sia in Svizzera che all’estero, limita sempre più i pagamenti in determinati Stati, anche se questi sono autorizzati secondo il diritto svizzero. Nella prassi, tali pagamenti talvolta non sono più possibili oppure comportano spese di transazione notevolmente più elevate. Attualmente vi sono concrete difficoltà di pagamento con la Russia e la Bielorussia. Per determinate transazioni in questi Paesi non esistono alternative all’attuale collaborazione con intermediari finanziari, oppure sono disponibili soltanto alternative con spese di transazione elevate. Queste difficoltà riguardano circa 60 beneficiari di rendita residenti in Russia e in Bielorussia su un totale di circa un milione di beneficiari residenti al di fuori della Svizzera.

La Confederazione ha esaminato diverse opzioni per consentire il versamento delle rendite AVS ai beneficiari residenti in Russia e in Bielorussia. Poiché le banche corrispondenti, sia in Svizzera che all’estero, svolgono regolarmente analisi dei rischi ed eseguono o rifiutano i pagamenti in base alla valutazione dei rischi più recente, la situazione è in continua evoluzione e varia a seconda dei casi.

Recentemente si è delineata una soluzione in base alla quale le spese di transazione eccezionalmente elevate per i pagamenti in determinati Paesi, legate alla situazione particolare causata dalla guerra, saranno assunte dal fondo di compensazione. Questa prassi si fonda sulle disposizioni legali vigenti (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. b della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10] in combinato disposto con l’art. 211 cpv. 1 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]). I versamenti a favore dei 60 beneficiari di rendita in questione potranno essere ripristinati a partire dalla settimana 27.

3. La questione del pagamento a terzi è stata esaminata. Tenuto conto delle disposizioni di legge in materia (cfr. art. 20 cpv. 1 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]) e del rischio di doppi versamenti, questa opzione è stata scartata. In linea di principio, a causa della mancanza di basi legali non è possibile effettuare un versamento tramite le rappresentanze svizzere all’estero.

4. A quanto sembra, non si verifica alcuna adozione de facto delle sanzioni statunitensi. In caso di versamenti all’estero sono sempre coinvolte anche banche partner estere. Nel traffico internazionale dei pagamenti, per motivi strategici e legati al rischio, le banche svizzere ed estere prendono generalmente in considerazione le norme legali estere che possono incidere sulla loro attività, ad esempio il diritto statunitense. Il versamento delle rendite all’estero presuppone che l’operazione venga svolta da tutte le banche corrispondenti coinvolte.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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