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Parlamento / Oggetti / 26.3067

26.3067MozioneEJPDpendente

Ampliare l'elenco degli Stati d'origine o di provenienza sicuri

depositato il 05.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleAssegnato alla commissione competente (23.06.2026)

Politica internazionaleMigrazione

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 16.06.2026Consiglio nazionaleAdozione parziale : Punti 1 a 4 adottato; Punto 5 respinto.

Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’elenco degli Stati d’origine o di provenienza sicuri con i Paesi seguenti (Allegato 2 OAsi 1):

• Algeria

• Egitto

• Marocco

• Tunisia

• Turchia

Sono considerati Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui non vi è pericolo di persecuzione (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Oltre alla stabilità politica si tiene conto in particolare anche delle valutazioni di altri Stati membri dell’UE o dell’AELS (art. 2 cpv. 1 OAsi 1).

Attualmente sono classificati come sicuri i Paesi seguenti: Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Ghana, Grecia, India, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Moldova (Transnistria esclusa), Mongolia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Senegal, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (Allegato 2 OAsi 1).

Nel febbraio 2026 l’UE ha dichiarato l’Egitto, il Marocco e la Tunisia come Stati d’origine o di provenienza sicuri. Ciò significa che anche la Svizzera, quale Stato associato a Schengen, può considerarli sicuri.

La Turchia è membro del Consiglio d’Europa e in quanto tale è vincolata alle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. È inoltre candidata all’adesione all’UE, il che impone, conformemente all’articolo 49 del Trattato sull’UE e ai criteri di Copenhagen, il rispetto dei criteri seguenti (che devono essere adempiuti già prima dei negoziati di adesione): la presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, della tutela delle minoranze. È pertanto opportuno dichiarare la Turchia come Stato d’origine o di provenienza sicuro.

Nel complesso, anche l’Algeria può essere considerata un Paese sicuro. Nonostante vi siano alcune regioni critiche, nel singolo caso è possibile rimpatriare senza problemi le persone interessate in altre regioni stabili. Gli Algerini in situazione irregolare devono semplicemente tornare nel loro Paese d’origine e non in una regione specifica.

Il Consiglio federale è pertanto incaricato di integrare l’elenco degli Stati d’origine o di provenienza sicuri con i Paesi menzionati (Allegato 2 OAsi 1).

Conformemente all’articolo 6a capoverso 2 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni. Si presume dunque che non esista una persecuzione statale rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e che vi siano garanzie di protezione dalle persecuzioni non statali. L’elenco degli Stati considerati sicuri figura nell’allegato 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311). Questo elenco è controllato periodicamente in modo da considerare l’evolversi della situazione negli Stati in questione. Come indicato dal Consiglio federale nel parere relativo alla mozione 23.4401 Heer «Rifiutare l’asilo ai cittadini di Paesi del Consiglio d’Europa», prima di qualificare come sicuro uno Stato di origine o di provenienza le autorità svizzere esaminano la stabilità politica, il rispetto dei diritti umani, la valutazione di altri Stati dell'UE o dell'AELS e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati come pure altre caratteristiche specifiche del Paese (art. 2 cpv. 1 OAsi 1).

Nessuno dei cinque Stati citati nella mozione adempie le condizioni definite nel concetto di Paese sicuro attualmente applicato dalla Svizzera. Anche se uno dei criteri di cui all’articolo 2 capoverso 1 OAsi è effettivamente adempiuto in quanto l’UE ha designato l’Egitto, il Marocco e la Tunisa come Stati di provenienza sicuri, ciò non basta, da solo, per indurre il Consiglio federale a cambiare la sua posizione riguardo alla lista dei Paesi d’origine e di provenienza sicuri.

Esiste una notevole differenza funzionale tra il concetto di Paese sicuro (safe country) dell’UE e quello della Svizzera: per l’UE, la procedura celere presuppone che il Paese d’origine figuri nell’elenco dei Paesi sicuri, per la Svizzera invece la procedura celere si applica a tutte le domande d’asilo, a prescindere dal fatto che un Paese sia considerato sicuro. In Svizzera, l’unica differenza per i richiedenti l’asilo provenienti da un Paese sicuro è il termine di ricorso più corto: cinque giorni lavorativi anziché sette.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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