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Parlamento / Oggetti / 26.3084

26.3084InterpellanzaEJPDpendente

Conoscere il regime dei beni prima di pronunciare il sì

depositato il 11.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (20.05.2026)

Politica nazionaleDiritto civileImposte

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

• Quali sono gli obblighi attualmente previsti a livello federale per gli uffici dello stato civile in materia di regime dei beni e conseguenze patrimoniali (CC, OSC, ordinanze d’esecuzione, direttive dell’Ufficio federale di giustizia), e in che modo il Consiglio federale garantisce una prassi uniforme?

• Il Consiglio federale sarebbe disposto a esaminare l’opportunità di obbligare gli uffici dello stato civile, nell’ambito della procedura preparatoria del matrimonio, a fornire informazioni standardizzate sui regimi dei beni e sulla divisione degli averi di previdenza in caso di divorzio, a verbalizzare la presa di conoscenza da parte dei fidanzati e, all’occorrenza, a segnalare la possibilità di concludere una convenzione matrimoniale e di rivolgersi a specialisti competenti?

Con l’imposizione individuale è dato maggior peso all’indipendenza economica dei coniugi e alla singola persona. Sul piano del diritto civile la situazione resta tuttavia immutata: chi non intraprende nulla al momento del matrimonio vive automaticamente nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti.

L’esperienza acquisita in sede giudiziaria e nel quadro di consulenze mostra che molte coppie non conoscono né il loro regime dei beni né le relative conseguenze in caso di divorzio o decesso. Gli uffici dello stato civile eseguono la procedura preparatoria del matrimonio e celebrano il matrimonio. Svolgono quindi un ruolo centrale prima del matrimonio. La Confederazione stabilisce le condizioni quadro e gli obblighi procedurali nella legislazione in materia di stato civile, mentre i Cantoni esercitano la vigilanza sugli uffici dello stato civile. Attualmente non è tuttavia previsto alcun obbligo esplicito di informare in maniera sistematica e standardizzata i fidanzati sui diversi regimi dei beni e sulle loro conseguenze giuridiche, nonché di documentare la presa di conoscenza di queste informazioni. Considerata l’imposizione individuale e l’importanza di una decisione informata riguardo al regime matrimoniale, la Confederazione non dovrebbe adeguare l’obbligo di informazione degli uffici di stato civile in materia di regime dei beni?

• Ad oggi non è previsto alcun obbligo d’informazione da parte degli ufficiali dello stato civile in merito alle ripercussioni finanziarie di un matrimonio. La prassi è uniforme al riguardo.

• Informazioni generali sui regimi matrimoniali o il loro scioglimento nonché sulla previdenza professionale in caso di divorzio sono disponibili su Internet (in particolare sul sito ch.ch della Cancelleria federale) o nella letteratura specializzata. Le questioni rilevanti nel singolo caso dipendono tuttavia dalla situazione familiare nonché, se del caso, da valori patrimoniali, immobili o società e pertanto non possono essere generalizzate. Gli ufficiali dello stato civile titolari del brevetto federale dispongono esclusivamente di conoscenze in materia di diritto delle persone e di diritto di famiglia; le conseguenze finanziarie e fiscali del matrimonio e del regime matrimoniale scelto non rientrano invece nella loro formazione. Solo la consulenza personalizzata di un professionista (notaio, avvocato, consulente fiscale) permette di rispondere in maniera adeguata a tali domande. Tenuto conto di queste circostanze, il Consiglio federale è disposto a esaminare come informare in maniera più adeguata le persone che desiderano sposarsi sulle conseguenze finanziarie del matrimonio e sulle ulteriori possibilità di consulenza.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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