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26.309Iniziativa cantonaleParlpendente

Rendere più flessibile lo sfruttamento degli spazi riservati alle acque

depositato il 25.06.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiAssegnato alla commissione competente (26.08.2026)

  • Confederazione e CantoniAttribuito secondo una regola: Un’iniziativa cantonale: un Cantone si rivolge alla Confederazione.

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 115 della legge sul Parlamento, il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa:

Il Gran Consiglio invita l’Assemblea federale a modificare la legge federale sulla protezione delle acque in modo tale da rendere più flessibili le modalità di sistemazione e sfruttamento degli spazi riservati alle acque delimitati conformemente all’articolo 36a, specialmente nel caso di uno sfruttamento agricolo consono al luogo, di un ampliamento o adeguamento moderato di edifici e impianti esistenti e della costruzione di nuovi edifici. La maggiore flessibilità deve essere disposta nel rispetto della funzione di protezione contro le piene dei corsi d’acqua e tenendo conto delle prescrizioni riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.

L’attuazione delle disposizioni relative agli spazi riservati alle acque ai sensi dell’articolo 36a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) ha generato grandi conflitti di utilizzo nel Cantone di San Gallo. La regolamentazione rigida lascia poco margine di manovra per uno sfruttamento adeguato alle condizioni locali; ciò implica, di fatto, la cessazione della gestione di superfici fertili e crea incertezza giuridica per coloro che sfruttano e possiedono fondi. Secondo i calcoli della Confederazione, circa 20 000 ettari dovrebbero essere gestiti in modo estensivo, senza che vi sia un mandato legale in tal senso.

I ritardi finora accumulati nell’ambito della delimitazione degli spazi riservati alle acque mostrano che l’attuazione è spesso difficilmente realizzabile. Le distanze obbligatorie dalle acque limitano in misura sproporzionata molte superfici utilizzate a scopo agricolo, mentre i vantaggi dal punto di vista ecologico sono scarsi e dibattuti. Numerose strade di accesso, necessarie per lo sfruttamento, si trovano nello spazio riservato alle acque pianificato, e le parcelle che non sono direttamente collegate alla rete stradale sono difficili o impossibili da raggiungere. Anche le infrastrutture comunali, come le condotte idriche, elettriche o fognarie, posate lungo le strade anche al di fuori del comprensorio insediativo, risentono delle restrizioni applicabili allo spazio riservato alle acque. La combinazione di restrizioni pratiche, distanze sproporzionate e vantaggi ecologici scarsi rende difficile, se non impossibile, un’attuazione rigorosa da parte di Comuni e aziende agricole.

Proprio per gli edifici esistenti la normativa vigente, ossia quella prevista dall’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201), risulta troppo restrittiva. Spesso nella prassi (ponderazione degli interessi) l’interesse alla protezione del tracciato delle sponde prevale infatti sull’interesse ad ampliamenti o adeguamenti moderati, malgrado la garanzia dei diritti acquisiti. Lo stesso vale per la realizzazione di nuovi edifici e impianti, autorizzata ai sensi dell’articolo 41c OPAc che fa riferimento, per esempio, a impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico nonché a impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate. La presente iniziativa cantonale vuole che si tenga conto in misura nettamente maggiore dell’obiettivo dello sviluppo centripeto e della densificazione nell’ambito della sistemazione e dello sfruttamento dello spazio riservato alle acque.

Gli obiettivi relativi alla regolamentazione dello spazio riservato alle acque, alla protezione e rivitalizzazione delle acque superficiali, alla garanzia della protezione contro le piene e alla salvaguardia dei volumi di ritenzione naturali rimangono incontestati e devono continuare a essere garantiti in futuro. La presente iniziativa cantonale è volta a rendere praticabile l’utilizzazione agricola all’interno dello spazio riservato alle acque, senza compromettere la protezione contro le piene o i requisiti ecologici. Le costruzioni rimangono inammissibili, mentre l’utilizzazione agricola è consentita nella misura in cui non vi sia alcun intervento edilizio o che interessi le acque, lo sfruttamento e la concimazione siano consoni al luogo e siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di protezione delle acque, come pure le direttive sulle distanze conformemente alle prescrizioni relative alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e all’utilizzazione di prodotti fitosanitari.

La modifica della legge crea una regolamentazione chiara e applicabile nella pratica per i Cantoni e i Comuni, rafforza la certezza del diritto e di pianificazione per le aziende agricole, garantisce una distinzione coerente tra la legislazione ambientale e quella edilizia e riduce i conflitti di utilizzo e le spese amministrative. Facilita inoltre l’attuazione della delimitazione dello spazio riservato alle acque e consente un’adeguata ponderazione degli interessi tra protezione delle acque e utilizzazione agricola sostenibile.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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