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Sicurezza degli alimenti per lattanti. Insegnamenti e conseguenze del "caso cereulide"
depositato il 17.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (13.05.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
In Svizzera, per diverse settimane i genitori hanno vissuto nell’incertezza di aver somministrato ai propri bambini alimenti per lattanti potenzialmente contaminati da cereulide. Le analisi e la verifica degli assortimenti hanno richiesto tempi relativamente lunghi e le informazioni fornite alla popolazione non sono sempre state chiare. Per le persone coinvolte è stato particolarmente gravoso il fatto che in Svizzera sia trascorso più tempo prima che venissero adottate misure e richiamati i prodotti.
In questo contesto, i genitori e l’opinione pubblica si interrogano sulla dinamica dei fatti e sull’efficacia degli attuali meccanismi di controllo e informazione.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
• In che modo le autorità intendono evitare che casi simili si ripetano in futuro o – qualora, nonostante tutti gli sforzi profusi, dovessero comunque verificarsi – garantire tempi di reazione più rapidi, una maggiore protezione per i neonati e i bambini piccoli e una migliore informazione dei genitori?
• A quali conseguenze vanno incontro le aziende coinvolte qualora le autorità dovessero accertare che vi sono state carenze nei controlli e nelle misure di sicurezza, nonché ritardi nelle analisi e nell’informazione?
Parere del Consiglio federale
1. La protezione della salute dei lattanti e dei bambini in tenera età è una priorità assoluta. Il sistema svizzero di sicurezza alimentare si basa su una chiara ripartizione dei compiti: le aziende alimentari hanno la responsabilità principale della sicurezza dei propri prodotti nell’ambito del controllo autonomo (art. 74 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso; RS 817.02), mentre le autorità cantonali di esecuzione vigilano sulle aziende e possono ordinare le misure necessarie. L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria garantisce il coordinamento ed è responsabile della sorveglianza sull’esecuzione della legislazione cantonale sulle derrate alimentari.
Il presente caso è attualmente oggetto di un esame approfondito. L’obiettivo è in particolare quello di chiarire in che modo le aziende abbiano adempiuto ai propri obblighi di legge, segnatamente in materia di controllo autonomo, valutazione dei rischi, sorveglianza della catena di fornitura e obbligo d’informazione, e se le procedure attuali siano sufficientemente efficaci. Sulla base di questa analisi, le autorità competenti valuteranno congiuntamente se e dove siano necessari miglioramenti.
2. La legislazione sulle derrate alimentari prevede strumenti e sanzioni chiari nel caso in cui le aziende non rispettino i propri obblighi di legge. Le autorità cantonali di esecuzione possono in particolare ordinare misure amministrative quali richiami, condizioni di esercizio o limitazioni dello stesso. Inoltre, le violazioni delle disposizioni di legge possono essere perseguite penalmente (art. 63-66 della legge sulle derrate alimentari; RS 817.0). Se e in che misura tali provvedimenti o sanzioni saranno applicati dipenderà dai risultati delle indagini in corso. Le autorità cantonali di esecuzione stanno chiarendo, ad esempio, se ci sono state lacune nelle procedure di verifica e nelle misure di sicurezza, nonché ritardi nelle analisi e nella trasmissione delle informazioni. Se necessario, adotteranno le misure necessarie.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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