I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.3161

26.3161InterpellanzaEDApendente

L'intervento di un'ambasciata svizzera in una procedura di diritto privato pendente all'estero è compatibile con il principio della separazione dei poteri?

depositato il 18.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (13.05.2026)

Politica internazionaleGiustiziaDiritto internazionale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

  1. 19.06.2026Consiglio nazionaleDiscussione rinviata

Con lettera del 2 settembre 2025, l’Ambasciata di Svizzera negli Stati Uniti si è rivolta direttamente al giudice di prima istanza di New York competente per la causa Entesar Osman Kashef contro BNP Paribas SA, al fine di esporre «il punto di vista della Svizzera» e il modo in cui, a suo avviso, il diritto svizzero avrebbe dovuto essere interpretato nella controversia sottoposta al suo giudizio.

1. Il Consiglio federale era informato di questa iniziativa?

2. L’ha approvata?

3. Quali erano le aspettative dell’Ambasciata di Svizzera negli Stati Uniti a seguito della sua lettera al giudice newyorkese?

4. Il Consiglio federale ritiene che tale modo di procedere sia conforme al principio della separazione dei poteri?

1.-2. L’Ambasciata di Svizzera negli Stati Uniti ha presentato un intervento scritto nel procedimento giudiziario «Entesar Osman Kashef et al. contro BNP Paribas S.A. et al.» dopo aver consultato i servizi competenti dell’Amministrazione federale. La presentazione di tali interventi ai tribunali di altri Paesi si basa su una valutazione del singolo caso. Il Consiglio federale non è stato coinvolto in questa decisione. Il suo coinvolgimento è previsto solo per gli affari che hanno particolari implicazioni di politica estera.

3. L’obiettivo di tali interventi è richiamare l’attenzione dei tribunali di altri Stati sulle rivendicazioni della Svizzera basate sul diritto internazionale oppure di contrastare interpretazioni errate del diritto svizzero. In questo modo si intendono evitare ripercussioni negative sulla Svizzera e, nel caso specifico, in particolare sulla sua piazza economica.

4. Nei procedimenti giudiziari che riguardano rivendicazioni fondate sul diritto internazionale o sul diritto di un altro Stato, è usuale che le autorità esecutive dello Stato interessato informino le autorità giudiziarie dell’altro Stato in merito al proprio diritto e alla sua interpretazione. Le informazioni contenute nell’intervento scritto non sono vincolanti per il tribunale. Anche a livello nazionale, l'amministrazione federale può far valere i propri diritti o la propria interpretazione del diritto federale partecipando ai procedimenti dinanzi al Tribunale federale. Ciò non presenta alcun problema dal punto di vista della separazione dei poteri.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.