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Parlamento / Oggetti / 26.3231

26.3231InterpellanzaEDIpendente

Uniformità nell'applicazione delle direttive Isos

depositato il 19.03.2026 nella Sessione primaverile 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (20.05.2026)

CulturaPianificazione territoriale e alloggi

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

L’Ufficio federale della cultura ha censito in tutta la Svizzera circa 1200 insediamenti d’importanza nazionale da proteggere (inventario ISOS). L’applicazione e l’attuazione delle direttive ISOS competono ai Cantoni e ai Comuni.

Secondo il sottoscritto, l’interpretazione delle norme da parte delle autorità di esecuzione è molto disomogenea e ciò comporta una situazione di grande incertezza, anche a livello di pianificazione, nonché costi elevati per la committenza. Ne consegue che molti progetti subiscono ritardi o sono impossibili da realizzare. I criteri utilizzati per determinare se un oggetto è meritevole di protezione spesso non sono documentati in modo trasparente o non sono ponderati in modo uniforme. Questa mancanza di trasparenza e di omogeneità porta a valutazioni divergenti e a decisioni contraddittorie. Occorre quindi porre rimedio a questa situazione.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande.

• Quali procedure e criteri standardizzati sono disponibili a livello federale per valutare se un oggetto ISOS sia meritevole di protezione e come debba essere classificato e verificato?

• Come si garantisce una definizione trasparente e comprensibile degli elementi di un oggetto che vanno protetti e di quelli che invece possono essere modificati, in particolare in relazione a risanamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni?

• Di quali informazioni dispone il Consiglio federale sulle differenze nell’applicazione delle direttive ISOS tra Confederazione, Cantoni e Comuni?

• Quali possibilità intravede affinché le direttive ISOS siano applicate in tutta la Svizzera in modo più coerente, equiparabile e comprensibile?

• Quali strumenti, già in essere o previsti, vengono utilizzati o valutati per uniformare l’applicazione delle direttive ISOS e fornire sostegno alle autorità di esecuzione?

• Come valuta l’impatto dell’attuale prassi di applicazione dell’ISOS sulle procedure di pianificazione e autorizzazione, sulla sicurezza degli investimenti e sul rinnovo e la densificazione del parco immobiliare, in particolare per quanto riguarda l’offerta di alloggi? Quali sono le proposte per migliorare la situazione?

L’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS) è stilato e aggiornato in virtù dell’articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), dell’ordinanza riguardante l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12) e delle direttive concernenti l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale ISOS (Dir. ISOS). In generale, la pianificazione del territorio è di competenza dei Cantoni. Conformemente all’articolo 11 OISOS, questi ultimi e i Comuni devono tenere conto dell’ISOS nell’ambito della loro pianificazione. Possono derogare agli obiettivi di conservazione dell’Inventario se vi sono altri interessi preponderanti. Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

• L’ISOS è stilato secondo un metodo scientifico unitario, valido per tutta la Svizzera, e sulla base di criteri specifici applicati in modo sistematico. I fondamenti di tale metodo sono stabiliti nell’OISOS, che disciplina in dettaglio i principi determinanti e la procedura per la denominazione degli oggetti.

• L’ISOS è un inventario specialistico. Non costituisce una decisione di protezione né è il risultato di una ponderazione degli interessi, ma, con i suoi obiettivi di conservazione, riflette le esigenze di tutela degli insediamenti. Tali obiettivi definiscono regole standardizzate per la salvaguardia e lo sviluppo dell’oggetto e, per la valutazione dei progetti di costruzione, vanno sistematicamente precisati e analizzati tenendo conto di altri interessi esistenti.

• La ponderazione politica degli interessi di protezione e di utilizzazione spetta ai Cantoni. Nella valutazione tecnica in materia di conservazione dei monumenti e protezione degli insediamenti, il Consiglio federale non ravvisa differenze che vadano oltre i margini di discrezionalità delle autorità federali.

• Per concretizzare in modo efficace la protezione degli insediamenti in generale e, nello specifico, l’ISOS, occorrono competenze metodologiche e procedurali che possano essere rafforzate trasversalmente a tutti i livelli. Fondandosi sul rapporto sulla «Tavola rotonda ISOS» del 26 giugno 2025, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) di invitare i Cantoni, i Comuni, le Città e le associazioni professionali a concretizzare l’applicazione dell’ISOS a livello cantonale e comunale. I lavori sono in corso e il DFI presenterà un rapporto all’attenzione del Consiglio federale alla fine del 2028.

• Per ogni revisione dell’Inventario, l’Ufficio federale della cultura (UFC) intrattiene un dialogo con i Cantoni e i Comuni coinvolti. Nel 2022, su iniziativa della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente, la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni hanno pubblicato una guida all’applicazione dell’ISOS. EspaceSuisse, in collaborazione con l’UFC, propone inoltre formazioni rivolte a specialisti e specialiste dell’amministrazione e della pianificazione. Nell’ambito della Conferenza tripartita, infine, la Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni metteranno in atto dal 2027 un nuovo programma denominato «Impatto Sviluppo centripeto», che parimenti ha come obiettivo la qualità dello sviluppo centripeto e, di conseguenza, l’attuazione e l’applicazione degli strumenti e delle procedure pertinenti.

• L’ISOS è una base importante per riconoscere le qualità storico-architettoniche, spaziali e topografiche dei nostri insediamenti e per rafforzarle nel corso del loro sviluppo edilizio, in particolare nell’ambito dello sviluppo centripeto di elevata qualità previsto dalla legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Una cultura della costruzione di qualità migliora anche la qualità di vita e promuove gli investimenti sostenibili. Per superare le attuali difficoltà nell’applicazione dell’ISOS, il Consiglio federale preciserà determinati casi concreti. Le revisioni delle ordinanze entreranno in vigore nell’autunno del 2026.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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