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26.3572InterpellanzaEJPDpendente

Perché il terrorista islamico di Winterthur non è stato espulso prima?

depositato il 04.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

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Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

L’islamista turco, naturalizzato svizzero, autore dell’attentato di Winterthur, era noto già da un decennio ai servizi competenti come seguace dello Stato islamico, oltre che frequentatore della locale moschea An’Nur, chiusa dalle autorità poiché vi si predicava l’odio e la radicalizzazione.

Per la città di Winterthur si tratta del quinto attentato terroristico di matrice islamista in 6 anni.

Chiedo al CF:

• Per quale motivo, essendo da un decennio nota l’adesione dell’attentatore di Winterthur all’estremismo islamico, non è stata avviata subito la procedura per la revoca della cittadinanza svizzera con conseguente espulsione?

• Revoca ed espulsione verranno messe in atto ora, come chiesto da più parti (a cominciare dal Consigliere di Stato zurighese responsabile per la sicurezza, Mario Fehr)?

• Alla luce del crescente rischio di attentati di terrorismo islamico su territorio svizzero, legati all’immigrazione incontrollata e alla diffusione dell’islam nel nostro paese, è intenzione del CF assumere una prassi più conseguente nell’ambito delle espulsioni, se del caso con revoca della cittadinanza elvetica, affinché la sicurezza del territorio e dei cittadini torni ad avere la priorità sull’accoglienza indiscriminata a beneficio di migranti “in arrivo da altre culture”?

• Quante persone residenti in Svizzera sono al momento note ai servizi competenti come islamiste radicalizzate e potenzialmente pericolose?

• Quante delle persone di cui alla domanda precedente sono cittadine svizzere? Quante tra queste sono naturalizzate? Quante sono straniere? Di quali nazionalità?

• Quante delle persone in oggetto sono a beneficio di prestazioni sociali?

• Queste persone verranno espulse dalla Svizzera?

• Quante persone sono finora state allontanate dal nostro Paese perché islamiste radicalizzate?

• E’ intenzione del CF prendere misure più incisive alfine di impedire la diffusione dell’islam politico in Svizzera?

1, 2 e 3. Dato che è in corso un procedimento penale nei confronti dell’indiziato per l’attacco con coltello a Winterthur, il Consiglio federale non fornisce informazioni in merito, conformemente al principio della separazione dei poteri. Questo vale anche per altre informazioni relative a procedimenti in corso. In virtù degli articoli 42 della legge sulla cittadinanza (LCit; RS 141.0) e 30 dell’ordinanza sulla cittadinanza (OCit: RS 141.01) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera a una persona che possiede anche la cittadinanza di un altro Stato, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera. Un motivo per la revoca della cittadinanza può essere un grave crimine nel quadro di attività terroristiche o di estremismo violento (art. 30 cpv. 1 lett. b OCit). Inoltre, la revoca presuppone una condanna passata in giudicato (art. 30 cpv. 2 OCit). In presenza di una sentenza definitiva, la SEM verifica sistematicamente la possibilità di revocare la cittadinanza.

Se a un doppio cittadino viene revocata la cittadinanza svizzera, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) verifica d’ufficio se nei suoi confronti può essere disposta un’espulsione secondo l’articolo 68 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L’espulsione disposta da fedpol è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata (art. 68 cpv. 3 LStrI).

4. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) pubblica due volte all’anno il numero dei casi trattati nel quadro del suo mandato di lotta al terrorismo, tra i quali figurano i casi dei soggetti che rappresentano un rischio per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. Sono registrate come tali sia le persone mosse da motivazioni jihadiste sia quelle che sostengono e incoraggiano altre forme di terrorismo. La maggior parte di queste persone si trova in Svizzera da diversi anni. Fino al mese di giugno 2026 il SIC ha registrato 44 soggetti che rappresentano un rischio, di cui solo pochi hanno ottenuto l’asilo (www.ddps.admin.ch > Sicurezza > Attività informative > Terrorismo > Documenti).

5 e 6. Nei suoi rapporti sulla situazione e nelle sue statistiche sui soggetti che rappresentano un rischio il SIC non pubblica né la nazionalità né altri dati delle persone monitorate.

L’Ufficio federale di statistica (UST) pubblica ogni anno i dati sull’evoluzione del ricorso all’aiuto sociale dei gruppi di richiedenti l’asilo che sono entrati in Svizzera nello stesso periodo, suddivisi per sesso, età, nazionalità, continente e statuto di soggiorno, a partire dal 2016 (www.ust.admin.ch > Statistiche > Sicurezza sociale > Aiuto sociale > Beneficiari dell’aiuto sociale > Évolution du recours à l’aide sociale dans le domaine de l'asile et des réfugiés).

7. fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera (art. 68 LStrI). Il presupposto è che sussistano indizi concreti e attuali che lascino supporre che la persona oggetto della decisione possa rappresentare un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Minacce tipiche sono, per esempio, attività nell’ambito del terrorismo o dell’estremismo violento. Se la persona in questione ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo (art. 68 cpv. 4 LStrI).

8. Il rapporto annuale di fedpol riporta il numero di espulsioni disposte ogni anno (www.fedpol.admin.ch > Pubblicazioni > Rapporto annuale fedpol). Nel 2025 fedpol ha disposto cinque espulsioni, di cui due nei confronti di potenziali terroristi e una nel contesto dell’estremismo violento.

9. Nella sua risposta del 20 novembre 2019 alla mozione 19.4005 «Arrestare la diffusione dell’islam radicale in Svizzera!», presentata dal gruppo dell’Unione democratica di Centro, il Consiglio federale si era già dichiarato contrario all’adozione di leggi specifiche contro l’Islam, dato che un divieto mirato sarebbe discriminatorio e anticostituzionale (art. 8 cpv. 2 Cost.) e non rispetterebbe il principio di proporzionalità. Da allora, la sua posizione non è cambiata.

Nel suo rapporto dell’8 dicembre 2023 in adempimento del postulato 21.3451 «Imam in Svizzera», depositato il 25 marzo 2021 dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale si è concentrato sulle misure volte ad arginare la diffusione di ideologie di estremismo violento e terroristiche nelle associazioni religiose. È giunto alla conclusione che la propagazione di simili ideologie può essere contrastata con le basi giuridiche esistenti. Sono in particolare vietati la minaccia dell’uso o l’uso stesso della violenza, a prescindere che vi sia una motivazione religiosa o meno.

Dall’istituzione della piattaforma di coordinamento TETRA («terrorist tracking») nel 2014 e dall’attuazione dei due piani d’azione nazionali per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento (PAN), dal 2017 è stata sensibilmente rafforzata la collaborazione tra le autorità di sicurezza e altre autorità a livello comunale, cantonale e federale, nonché con istituzioni della società civile. Questo potenziamento ha permesso di migliorare il lavoro di prevenzione e lo scambio operativo di informazioni nella lotta contro il terrorismo.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 25.09.2026. Dati grezzi

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