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26.3574InterpellanzaEJPDpendente

Ripartizione internazionale degli oneri e sussidiarietà nel perseguire reati extraterritoriali

depositato il 04.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

FinanzeDiritto penaleGiustiziaMigrazione

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I procedimenti penali contro cittadini stranieri per reati commessi all’estero comportano enormi sfide logistiche e finanziarie per il Tribunale penale federale. Senza un legame diretto con il nostro Paese, i costi per le indagini internazionali, le spese logistiche di vittime e testimoni nonché l’ampio gratuito patrocinio si sommano raggiungendo rapidamente svariati milioni di franchi. È necessario discutere con la massima obiettività se la Svizzera non si stia assumendo oneri internazionali sproporzionati. Per evitare doppioni e costi sproporzionati in Svizzera occorre valutare l’opportunità di condurre questi procedimenti, per motivi di sussidiarietà ed efficienza dei costi, in corti penali internazionali o Stati direttamente collegati al reato.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: 1. Su quali criteri si basa la decisione di condurre in Svizzera un costoso procedimento penale senza alcun legame con il nostro Paese (in virtù del principio della giustizia universale) anziché puntare al trasferimento a corti penali internazionali o a Stati che abbiano un qualche collegamento con il reato? 2. Il Consiglio federale ritiene che l’onere finanziario sostenuto dalla Svizzera (spesso pari a vari milioni di franchi per caso) sia proporzionato all’utilità internazionale di tali procedimenti individuali nel nostro Paese? 3. Quali misure di controllo dei costi e di economia processuale esistono nei procedimenti penali internazionali di ampia portata (p. es. accentramento delle procedure, limitazione delle prove)? 4. Ritiene necessario intervenire in termini legislativi od organizzativi per chiarire la trasparenza, le competenze e le ripercussioni finanziarie nell’applicazione del principio della giustizia universale? 5. Riguardo al procedimento del Tribunale penale federale SK.2023.23: quali sono stati i costi procedurali complessivi sostenuti finora e quali costi supplementari sono ancora da mettere in conto?

1. La decisione di svolgere un procedimento penale in Svizzera è presa in base alle disposizioni legali vigenti. Il Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) obbliga le autorità di perseguimento penale ad avviare e condurre procedimenti non appena vengono a conoscenza di un reato oppure se sussiste un fondato sospetto di reato. In caso di crimini quali il genocidio, i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra, il principio di giurisdizione universale (limitata) fonda la competenza della Svizzera anche se il reato non presenta alcun legame diretto con il nostro Paese, ma il sospettato si trova in Svizzera.

Le autorità possono prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo se un altro Stato o un tribunale penale internazionale riconosciuto dalla Svizzera persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale oppure se costui non si trova più in Svizzera e un suo ritorno nel nostro Paese appare improbabile (art. 264m cpv. 2 lett. a e b del Codice penale [CP; RS 311.0]). Un’estradizione presuppone una domanda in tal senso da parte di un altro Stato. Lo stesso vale per la consegna a un tribunale penale internazionale; la Corte penale internazionale è tuttavia competente solo in via sussidiaria, ossia se uno Stato competente non vuole o non è in grado di procedere all’azione penale (art. 17 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale; RS 0.312.1). Per determinati crimini gravi la Svizzera ha inoltre l’obbligo di diritto internazionale di garantire il perseguimento penale se l’autore del reato non è estradato in un altro Stato o consegnato a un tribunale internazionale.

2. Alcuni dei crimini più gravi (in particolare il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità) riguardano l’intera comunità internazionale. Svolgendo questi procedimenti, la Svizzera evita di diventare un rifugio per gli autori di tali crimini e in tal modo adempie ai propri impegni internazionali. Al di là del singolo caso, questi procedimenti contribuiscono a far rispettare il diritto internazionale, sostengono l’interesse della Svizzera a un ordinamento internazionale basato su regole e contribuiscono a realizzare gli obiettivi svizzeri di politica estera in materia di promozione della pace, dei diritti umani e dello Stato di diritto. Non da ultimo, permettono alle vittime dei crimini più gravi di ottenere la giustizia che non otterrebbero in altro modo. Il Consiglio federale ritiene che l’onere finanziario generato da questi procedimenti sia proporzionato in rapporto agli interessi nazionali e internazionali in gioco e al contributo di tali procedimenti alla lotta contro l’impunità.

3. Il Ministero pubblico della Confederazione e il Tribunale penale federale conducono procedimenti penali internazionali conformemente al CPP e provvedono a un’azione penale efficiente. In applicazione del principio della verità materiale (art. 6 CPP), le autorità penali devono accertare d’ufficio i fatti. L’economia processuale s’inserisce in questo principio. Le autorità penali possono ad esempio rinunciare a citare a comparire personalmente testimoni residenti all’estero e procedere agli interrogatori mediante videoconferenza, a condizione che tale procedura non comprometta in maniera significativa l’immediatezza dell’assunzione delle prove né i diritti di partecipazione e di difesa.

4. Il CPP disciplina in maniera chiara e trasparente le competenze e le ripercussioni finanziarie nei procedimenti penali internazionali. Inoltre, le basi legali in materia di competenza applicate nel caso concreto e i costi generati dal procedimento figurano nel dispositivo e nei considerandi della sentenza, accessibili al pubblico in forma scritta. Il Consiglio federale non ritiene necessario adottare provvedimenti legislativi od organizzativi.

5. Secondo la sentenza della Corte penale del 15 maggio 2024, SK.2023.23, accessibile al pubblico e consultabile online (cifra IV del dispositivo della sentenza, cfr. anche il comunicato stampa del 15 maggio 2024), i costi generati dal procedimento di primo grado ammontano a 899 445,30 franchi. Questo importo non include le spese di carcerazione e di difesa d’ufficio (cfr. consid. 14.1 della sentenza). Nel procedimento di primo grado, l’indennizzo per la difesa d’ufficio è stato di 1 098 752,27 franchi, quello per il gratuito patrocinio fornito all’accusatore privato e a una testimone di 1 405 477,05 franchi (cfr. cifre V e VIII del dispositivo della sentenza).

Per quanto riguarda la procedura d’appello attualmente pendente, non è ancora possibile stimare i costi risultanti.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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