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Parlamento / Oggetti / 26.3602

26.3602InterpellanzaEJPDpendente

Quali sono esattamente i compiti della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura?

depositato il 10.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

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Secondo la legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura, la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) esamina periodicamente la situazione delle persone private della libertà ispezionando periodicamente tutti i luoghi in cui queste si trovano o potrebbero trovarsi. Da quanto si apprende da un articolo della NZZ del 4 maggio 2026, il campo di attività della CNPT sembra essersi notevolmente ampliato. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: 1. Il Consiglio federale presume che nei reparti non chiusi delle case di riposo e di cura vi siano persone trattenute contro la loro volontà? 2. Su quale base legale si fondano le visite di delegazioni della CNPT in case di riposo e di cura e in particolare nei loro reparti non chiusi? 3. Il Consiglio federale ritiene che l’attuale interpretazione della legge da parte della CNPT corrisponda alla volontà del legislatore, in particolare considerando che formula constatazioni e raccomandazioni riguardo a somministrazione di farmaci, strutture diurne, fabbisogno di sonno, menù, corrimano, confort dell’infrastruttura e diritti di partecipazione degli ospiti? È disposto a fare chiarezza, ad esempio emanando un’ordinanza? 4. Come spiega che nei suoi rapporti di attività la CNPT non presenti più un conto annuale dettagliato e che in generale i costi della CNPT siano nettamente superiori a quanto previsto dal legislatore? In questo contesto, il Consiglio federale intende riportare la CNPT al suo mandato originario dotandola delle sole risorse necessarie allo scopo? 5. In che modo il Consiglio federale garantisce che la CNPT rispetti la competenza cantonale, sancita dalla Costituzione, in materia di vigilanza sulle case di riposo e di cura? Condivide l’opinione che, nel rispetto del federalismo, l’alta vigilanza tecnica, organizzativa e operativa sulle case di riposo e di cura debba continuare a competere in primo luogo ai Cantoni e alle loro autorità competenti? 6. In base a quali criteri si intendono impedire future ridondanze e sovrapposizioni di competenze, nonché il progressivo trasferimento di compiti di vigilanza e valutazione dalle autorità cantonali a una commissione federale con un mandato del tutto diverso in origine?

1. Il Codice civile (art. 383 segg.; RS°210) parte dal presupposto che nelle case di riposo e di cura la libertà di movimento possa essere limitata sia nei reparti chiusi che in quelli aperti, e disciplina le relative condizioni. Se una situazione concreta possa essere qualificata come privazione o limitazione della libertà dipende dalle circostanze del singolo caso. Il Consiglio federale presuppone dunque che anche nei reparti aperti possano verificarsi situazioni in cui la libertà di movimento degli ospiti sia notevolmente limitata.

2. La legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura (qui di seguito LF CNPT; RS 150.1) definisce il mandato della Commissione. La nozione di privazione della libertà utilizzata nella LF CNPT si riferisce alla garanzia della libertà personale sancita dalla Costituzione (art.°10 e 31 della Costituzione federale, Cost.; RS°101). Inoltre, la nozione di cui all’articolo 2 LF CNPT va interpretata conformemente all’articolo 4 del Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105.1; «posto […] in cui si trovano o potrebbero trovarsi persone private della libertà»). Sono quindi incluse anche le strutture in cui la libertà di movimento è limitata, di fatto o di diritto, a prescindere da misure architettoniche di sicurezza. In questo contesto, il mandato della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) comprende, oltre ai settori della polizia, dell’esecuzione delle pene, dei centri federali d'asilo e della psichiatria, anche le case di riposo e di cura. Queste ultime sono luoghi in cui gli ospiti possono essere privati del tutto o in parte della loro libertà di movimento, ad esempio tramite pertinenti misure o il collocamento in reparti chiusi. Anche nei reparti aperti la libertà di movimento degli ospiti può essere limitata in misura significativa, di fatto o di diritto.

3. Conformemente al suo mandato preventivo, la CNPT esamina i fattori di rischio che possono limitare la libertà personale (art. 10 Cost.) di una persona e compromettere la sua dignità (art. 7 Cost.) o che potrebbero comportare un trattamento inumano o degradante (art. 2 lett. b n. 2 LF CNPT). Tra questi figurano ad esempio il ricorso a misure che limitano la libertà di movimento (art. 383 segg. CC) nonché insufficienti possibilità di presentare reclamo e ricorrere a rimedi giuridici. La CNPT annota anche le osservazioni riguardanti aspetti strutturali od organizzativi, ad esempio l’infrastruttura, la prevenzione della violenza, le strutture diurne, l’accesso all’aria fresca o l’assistenza medico-infermieristica. A tal fine si fonda pure sulle prescrizioni della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (RS°0.109). Secondo il Consiglio federale, il fatto che nel valutare il rispetto dei diritti umani la CNPT consideri la situazione nel suo complesso rientra nel suo mandato preventivo. In questo contesto, il Governo non vede motivo di precisare materialmente in un’ordinanza il mandato sancito nella LF CNPT. Una limitazione del mandato agli istituti penitenziari sarebbe difficilmente conciliabile con la LF CNPT nonché con gli obblighi costituzionali e internazionali della Svizzera.

4. La CNPT presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto di attività (https://www.nkvf.admin.ch/it/rapporti-di-attivita) (art. 2 lett. d LF CNPT), in cui riassume le sue attività e spese. Le spese della CNPT comprendono i costi della Segreteria e delle visite nei diversi istituti. In virtù degli articoli 71abis capoverso 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20) e 15g dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (RS°142.281), la SEM ha affidato alla CNPT il compito di controllare il rispetto dei diritti umani in occasione dei rinvii coatti per via aerea, mettendole a disposizione anche i necessari mezzi finanziari. Dopo la fase iniziale, la CNPT ha potuto gradualmente estendere le sue visite alle strutture di privazione e limitazione della libertà incluse nel suo mandato preventivo. Nel quadro dei processi di preventivazione ordinari il Consiglio federale verifica regolarmente se i mezzi sono impiegati in maniera proporzionata e conforme alla legislazione vigente.

5. La competenza dei Cantoni in materia di autorizzazione, gestione e vigilanza sulle case di riposo e di cura è indiscussa e risulta dalla ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione federale. La CNPT non svolge alcuna funzione di vigilanza e non è abilitata a emanare decisioni o impartire istruzioni. Le visite si svolgono in modo analogo a quelle nei settori dell’esecuzione delle pene, della polizia e della psichiatria, che rientrano anch’essi nella competenza dei Cantoni.

6. La ripartizione delle competenze è chiara: la LF CNPT limita il mandato della Commissione alle situazioni in cui si verificano o possono verificarsi privazioni o restrizioni della libertà. Il mandato della CNPT è primariamente preventivo e volto a formulare raccomandazioni.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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