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26.3611InterpellanzaWBFpendente

Nuova normativa UE sull'indennizzo in caso di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. Quali conseguenze per la Svizzera? (1)

depositato il 10.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Politica europeaMigrazioneProtezione sociale

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L’Unione europea (UE) ha avviato una riforma delle norme di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, riguardante in particolare l’indennizzo in caso di disoccupazione dei lavoratori frontalieri. In base agli scenari attualmente ipotizzati, la Svizzera potrebbe trovarsi a dover sostenere una parte molto più consistente, se non addirittura la maggior parte, del finanziamento delle prestazioni di disoccupazione erogate ai lavoratori frontalieri in seguito alla perdita del posto di lavoro.

Per la Svizzera, che impiega diverse centinaia di migliaia di lavoratori frontalieri, questa situazione potrebbe avere conseguenze finanziarie considerevoli. Diverse stime indicano un costo aggiuntivo per l’assicurazione contro la disoccupazione che potrebbe sfiorare il miliardo di franchi all’anno. L’onere in questione rappresenterebbe oltre il 10 per cento delle spese del fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Se queste stime dovessero trovare conferma, il finanziamento di tale sovraccosto potrebbe richiedere un aumento dei contributi salariali. Alcune proiezioni indicano un aumento fino a 0,4 punti percentuali, il che rappresenterebbe, per un dipendente con salario mediano, un onere aggiuntivo di 350-400 franchi all’anno e, per il datore di lavoro, un costo equivalente.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

• Quali alternative di finanziamento sono state esaminate dal Consiglio federale per evitare un aumento dei contributi salariali?

• Nel quadro delle discussioni con l’UE, quale posizione difende attualmente il Consiglio federale in materia?

• Quali misure intende adottare per evitare che la Svizzera debba sostenere un onere finanziario sproporzionato rispetto agli Stati dell’UE?

• Il Consiglio federale è riuscito a quantificare l’aumento del carico lavorativo degli uffici regionali di collocamento (URC) per la gestione dei dossier francesi?

• È disposto a escludere il recepimento di disposizioni che comporterebbero un aumento sostanziale degli oneri a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione svizzera senza un’adeguata compensazione?

• Come intende garantire che la competitività delle imprese svizzere e il potere d’acquisto dei lavoratori non siano compromessi da questi sviluppi normativi?

• Prevede di modificare la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione affinché i frontalieri e i cittadini svizzeri abbiano, a parità di diritti, gli stessi obblighi (annunci delle vacanze, obbligo di presentarsi all’URC in Svizzera, numero di candidature, ecc.)?

1./3./5./6. Secondo il Consiglio federale è ancora troppo presto per pronunciarsi in merito a un eventuale recepimento della modifica del regolamento (CE) n. 883/2004. Dopo la sua adozione da parte dell’Unione europea (UE), il regolamento riveduto richiederà un’analisi approfondita; lo stesso vale per la questione del finanziamento e dell’impatto finanziario. Sulla base di tale analisi, il Consiglio federale deciderà come procedere e stabilirà tutti gli elementi da prendere in considerazione.

Attualmente i frontalieri versano all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) svizzera contributi per un importo di 600 milioni di franchi all’anno; la Svizzera rimborsa 300 milioni di franchi all’anno agli Stati membri dell’UE. Ne risulta quindi un’eccedenza di circa 300 milioni di franchi all’anno per l’AD. In caso di recepimento da parte del nostro Paese, si stima che le spese per l’AD potrebbero situarsi fra 900 milioni e 1,2 miliardi di franchi lordi all’anno, il che corrisponderebbe, dopo aver dedotto i contributi, a costi netti di 300−600 milioni di franchi all’anno. L’AD svizzera dovrebbe quindi sostenere costi aggiuntivi pari a 600−900 milioni di franchi all’anno.

2. La Svizzera non è membro dell’UE e non è quindi direttamente coinvolta nel processo legislativo europeo. Il Consiglio federale segue tuttavia da vicino gli sviluppi di questo dossier e fa valere i propri interessi presso le istituzioni europee e gli Stati membri dell’UE.

4. Secondo una prima stima, un eventuale recepimento del regolamento riveduto richiederebbe l’assunzione di 75−100 consulenti del personale aggiuntivi per l’intera Svizzera. In questa stima è incluso il carico lavorativo supplementare per la gestione dei disoccupati frontalieri residenti in Francia.

7. In caso di recepimento del regolamento riveduto, i disoccupati frontalieri sarebbero soggetti alle stesse prescrizioni di controllo previste per le persone residenti in Svizzera. Questa parità di trattamento è prevista nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) in base al principio di non discriminazione tra cittadini svizzeri e cittadini degli Stati membri dell’UE (art. 2).

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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