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Parlamento / Oggetti / 26.3615

26.3615MozioneWBFpendente

Respingere la modifica unilaterale da parte dell'UE delle norme relative all'indennizzo dei lavoratori frontalieri disoccupati dell'UE/AELS

depositato il 10.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleNella Commissione del Consiglio degli Stati (17.09.2026)

Politica europeaMigrazioneProtezione sociale

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  1. 17.09.2026Consiglio nazionaleAdozione

Il Consiglio federale è incaricato di respingere, in seno al Comitato misto per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il recepimento della modifica unilaterale intrapresa dall’UE delle norme relative all’indennizzo dei lavoratori frontalieri disoccupati.

Nelle spiegazioni per la votazione del 21 maggio 2000 il Consiglio federale scriveva: «L’accordo prevede in particolare: – il coordinamento dei sistemi delle assicurazioni sociali per evitare che i soggiorni effettuati in Paesi membri dell’UE comportino una diminuzione delle prestazioni sociali».

Dal 2002 al 2009, sulla base degli accordi bilaterali conclusi con gli Stati confinanti della Svizzera (Germania, Francia, Italia e Austria), i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) versati dai frontalieri venivano rimborsati ai rispettivi Paesi di origine. In cambio questi Stati versavano, attingendo ai propri fondi, le eventuali indennità di disoccupazione ai loro residenti. La Svizzera non effettuava invece alcun rimborso agli altri Stati dell’UE.

In seguito, i rappresentanti svizzeri in seno al Comitato misto per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone hanno deciso – senza consultare il Parlamento – di accettare con effetto dal 1° aprile 2012 l’applicazione richiesta dall’UE del regolamento CE n. 883/2004, il quale disciplina il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale a livello europeo. Pertanto, a partire da tale data la Svizzera si è assunta i costi effettivi di ogni disoccupato frontaliero conformemente alla legislazione del corrispondente Stato estero per i primi tre o cinque mesi (a seconda che la persona avesse lavorato in Svizzera da meno o da più di 12 mesi).

Nell’aprile 2026 è stato infine annunciato un accordo interno all’UE per una revisione totale del regolamento CE in questione. L’accordo deve ancora essere confermato dagli Stati membri dell’UE e dal Parlamento europeo. Il regolamento (CE) n. 883/2004 rivisto sarà poi pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. Sulla base della modifica prevista, non sarà più lo Stato di residenza a versare le indennità di disoccupazione, bensì quello dell’ultimo impiego, il quale coprirà interamente le prestazioni assicurative. Nel caso della Svizzera il periodo di versamento potrà estendersi fino a due anni. Tuttavia il nostro Paese, oltre a non avere praticamente alcun controllo sulle attività di ricerca d’impiego e sull’obbligo di ridurre il danno a carico dell’AD nel caso di persone residenti all’estero, dovrebbe anche seguire tali disoccupati, il che comporterebbe oneri aggiuntivi e costi di personale.

La Svizzera, che registra il maggior numero di frontalieri in Europa, sarebbe quindi il Paese più colpito finanziariamente da questa nuova regolamentazione. Prendendo solo il caso della Francia, 27 500 dei 43 400 frontalieri disoccupati erano precedentemente impiegati in Svizzera. La modifica prevista avrebbe quindi importanti conseguenze finanziarie per il nostro Paese. Secondo le stime, i costi aggiuntivi ammonterebbero a 600-900 milioni di franchi all’anno.

La Svizzera ha un livello di benessere nettamente superiore a quello dell’UE, un’inflazione molto più bassa, una maggiore disciplina fiscale e una valuta molto più forte. Permette così a 410 000 lavoratori frontalieri dell’UE di accedere sul suo territorio a un impiego con salari interessanti. Se queste persone non fossero impiegate in Svizzera, sarebbero disoccupate nell’UE o prenderebbero il posto di altri residenti dell’UE nel mercato del lavoro europeo. L’UE dovrebbe essere grata alla Svizzera che offre lavoro a centinaia di migliaia di suoi cittadini, invece di voler continuare a sfruttarla come una vacca da mungere.

Di conseguenza, il Gruppo UDC chiede al Consiglio federale di respingere, in seno al Comitato misto per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone, il recepimento della modifica unilaterale intrapresa dall’UE delle norme relative all’indennizzo dei lavoratori frontalieri disoccupati.

Dall’entrata in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) la Svizzera partecipa al coordinamento a livello europeo dei sistemi di sicurezza sociale, di cui beneficiano anche i cittadini svizzeri che risiedono o lavorano in uno Stato membro dell’Unione europea (UE). Il coordinamento è disciplinato in particolare dal regolamento (CE) n. 883/2004, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 applicato prima del 2012. La modifica dell’ALC apportata nel 2012 è stata effettuata mediante la decisione n. 1/2012 del Comitato misto, soggetta alla consueta procedura di approvazione interna. Il Consiglio federale ha approvato la modifica in virtù dell’articolo 7a capoverso 2 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Il Parlamento è stato consultato nel gennaio 2011 secondo quanto previsto dall’articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10).

Il Consiglio federale continua a seguire da vicino gli sviluppi nell’UE in relazione alla revisione del regolamento (CE) n. 883/2004. Ritiene che sia ancora troppo presto per prendere una decisione definitiva in merito a un eventuale recepimento di tale regolamento riveduto. Il Consiglio federale analizzerà in modo approfondito tutte le opzioni, comprese le possibili impostazioni delle diverse soluzioni ipotizzabili. Avvierà prossimamente discussioni approfondite in merito e valuterà come procedere. Non appena la revisione sarà stata adottata a livello europeo e inserita nell’ordine del giorno del Comitato misto ALC, la Svizzera avrà la possibilità, all’interno di tale comitato, di chiarire le questioni relative alla fattibilità, alla portata e alle tempistiche di un eventuale recepimento. In ogni caso, il recepimento potrebbe avvenire solo ed esclusivamente al termine della relativa procedura di approvazione interna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.