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Parlamento / Oggetti / 26.3623

26.3623MozioneEJPDpendente

Divieto di finanziamento di moschee e luoghi di culto islamici da parte di Stati che sostengono terroristi, violano i diritti umani e perseguitano i cristiani

depositato il 11.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica di sicurezzaFinanzeDiritto internazionaleCultura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare disposizioni legislative che consentano di vietare il finanziamento diretto o indiretto di moschee, luoghi di culto islamici e altri centri islamici se il finanziamento proviene da Stati che:

• si presume sostengano gruppi terroristici;

• violano la Dichiarazione universali dei diritti umani;

• perseguitano e opprimono i cristiani per la pratica del loro credo o permettono che i cristiani siano perseguitati e oppressi sul loro territorio. Le informazioni vanno raccolte basandosi sulle pubblicazioni di istituzioni di soccorso di pubblica utilità (p. es. la «World Watch List» di Porte Aperte).

• Vanno inoltre impedite le pratiche volte ad eludere i divieti summenzionati.

L'iniziativa si concentra specificamente su una categoria particolare e problematica di finanziatori: gli Stati che sostengono il terrorismo, violano sistematicamente i diritti umani o perseguitano i cristiani. Questi tre criteri di divieto non sono categorie politiche arbitrarie, ma si basano su criteri oggettivamente verificabili e riconosciuti a livello internazionale. I finanziamenti dai Paesi arabi e dalla Turchia non sono casuali, ma sono il frutto di un calcolo preciso, ossia quello dell’influenza statale. La Svizzera deve difendersi dai tentativi di importare nel nostro Paese, tramite ingenti somme di denaro, forme radicali e politicizzate dell’Islam.

Il principio di reciprocità conferisce all’intervento un’ulteriore legittimità democratica: non si comprende infatti il motivo per cui fondi provenienti da Stati che perseguitano i cristiani per la pratico del loro credo possano finanziare liberamente infrastrutture religiose nel nostro Paese. Con la sua legge sull’Islam, nel 2015 l’Austria ha indicato la via da seguire: il presente intervento collega in modo mirato il divieto di finanziamento dall’estero con caratteristiche problematiche di attori stranieri. In ultima analisi ciò torna a vantaggio anche delle comunità musulmane disposte a integrarsi, molte delle quali tengono a precisare di non ricevere finanziamenti da Stati islamici o enti stranieri; un divieto legale rafforza proprio questa credibilità e tutela queste comunità da una vicinanza indesiderata ad attori mossi da ragioni geopolitiche.

Il 12 settembre 2024 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 24.3473 «Subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione in Svizzera», presentato dalla sua Commissione della politica di sicurezza, che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione. Il Consiglio federale esaminerà se e quali misure sono opportune. Come già indicato nel parere del 19 febbraio 2025 relativo alla mozione Quadri 24.4554 «Vietare i finanziamenti esteri delle moschee e dei luoghi di culto islamici», sarebbe sbagliato decidere prescrizioni legislative prima dell’adempimento del mandato d’esame conferito dal Consiglio nazionale e della presentazione del rapporto del Consiglio federale alle Camere federali.

Per di più, eventuali modifiche legislative dovrebbero essere conformi alla Costituzione federale (Cost.; RS 101). Norme riguardanti soltanto i luoghi di culto musulmani violerebbero il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Per emanare disposizioni legislative la Confederazione dovrebbe inoltre essere abilitata a legiferare in virtù della Costituzione. Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete tuttavia ai Cantoni (art. 72 cpv. 1 Cost.). Nel settore della sicurezza interna la Confederazione può legiferare solo se sussistono minacce all’esistenza o al funzionamento dello Stato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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