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Parlamento / Oggetti / 26.3663

26.3663InterpellanzaVBSpendente

Tra guerra e pace. Il nostro diritto federale consente di intervenire di fronte alle minacce ibride prima che venga dichiarata guerra?

depositato il 16.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (12.08.2026)

Politica di sicurezzaDiritto penale

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Una parte del diritto federale fa dipendere importanti effetti giuridici dallo stato di guerra, dal pericolo imminente di guerra o dal servizio attivo. L’articolo 6 del Codice penale militare (RS 321.0) ne è un esempio: il regime di guerra si applica in caso di guerra, ma anche quando il Consiglio federale lo mette in vigore in caso di pericolo imminente. Questi due casi rientrano nello stesso ambito, quello di un conflitto atteso, identificabile e attribuibile, e non colgono appieno le minacce ibride.

Che si tratti di ciberaggressioni, aggressioni informative, economiche o per procura, queste sono continue, diffuse e difficilmente attribuibili. Possono colpire la sicurezza del Paese, la sua popolazione, le sue infrastrutture critiche o la sua capacità decisionale senza assumere la forma di una guerra dichiarata. Rimarranno difficili da attivare alcune misure utili in mancanza di una soglia superata, o il quadro attuale è sufficiente?

Il Consiglio federale ha riconosciuto questa evoluzione in occasione della revisione della legge militare: la requisizione è stata adeguata ai conflitti ibridi per garantire il funzionamento dell’esercito in ogni situazione, e non più solo in servizio attivo o in servizio d’appoggio. Le basi concepite per situazioni classiche devono talvolta essere adeguate alle minacce attuali.

Confermare che il quadro normativo è sufficiente offrirebbe una preziosa certezza giuridica; individuare le lacune consentirebbe di agire prima che la crisi ne riveli i punti deboli. La Strategia in materia di politica di sicurezza 2026 ne riconosce la crescente importanza.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale ha individuato le disposizioni relative alla guerra, alla sua imminenza o al servizio attivo, e quali di esse sarebbero utili di fronte a una minaccia ibrida ma difficili da attivare in assenza di una soglia superata? In caso contrario, è necessario procedere a tale individuazione?

2. L’ordinamento giuridico vigente consente misure graduali e proporzionate di fronte a una minaccia ibrida duratura e difficilmente attribuibile, senza constatare uno stato di guerra né ricorrere al diritto di necessità?

3. L’adeguamento della requisizione ai conflitti ibridi è un caso isolato o è il segno che si impone una revisione più ampia del diritto federale?

4. La Strategia in materia di politica di sicurezza 2026 richiede un adeguamento del quadro giuridico per le minacce che si collocano tra la pace formale e la guerra dichiarata, oppure rimane una dottrina priva di fondamento legislativo?

1.: Il Consiglio federale esamina regolarmente se il quadro giuridico sia ancora adeguato alla luce dell’evoluzione della situazione di sicurezza. Non ravvisa la necessità di un adeguamento legislativo di principio. Le basi giuridiche esistenti, in particolare la legge militare e la legge sulla protezione della popolazione, sono concepite in modo tale da consentire l’impiego dei mezzi e delle misure necessari per contrastare e gestire attacchi ibridi.

Spetta alle autorità politiche stabilire se si sia verificato un attacco armato – ibrido o convenzionale – contro la Svizzera. A tal fine vengono presi in considerazione anche i criteri ed elementi rilevanti di diritto internazionale, come illustrato nel progetto di consultazione della Strategia di politica di sicurezza. Tuttavia, è nella natura stessa della conduzione di conflitti ibridi eludere la soglia della guerra aperta e impedire l'esercizio della legittima difesa riconosciuta dal diritto internazionale. Affinché un attacco nell'ambito della conduzione di conflitti ibridi costituisca un attacco armato ai sensi del diritto internazionale, deve essere, in linea di principio, paragonabile per portata e intensità a un attacco armato convenzionale.

2. Sì. Il diritto vigente consente già una serie di misure graduate e proporzionate per far fronte alle minacce ibride, indipendentemente da come un attacco venga valutato dal punto di vista del diritto internazionale.

3. e 4.: L’adeguamento delle disposizioni in materia di requisizione non è un caso isolato. L’attuazione della Strategia di politica di sicurezza 2026 comprende anche la revisione delle basi giuridiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la conduzione dei conflitti ibridi. Nel progetto di consultazione della Strategia di politica di sicurezza sono elencati sia i progetti legislativi in corso sia le eventuali necessità legislative.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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