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26.3698MozioneWBFpendente

Colmare le lacune assicurative fra l'AD e l'AI

depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

Occupazione e lavoroProtezione sociale

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Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di apportare modifiche alla LADI e/o all’OADI affinché l’indennità giornaliera dell’assicurazione contro la disoccupazione (AD) degli aventi diritto all’indennità di disoccupazione (ID) che, immediatamente prima o durante un termine quadro dell’AD, ricevono una decisione dell’assicurazione invalidità (AI) che stabilisce un grado di invalidità inferiore al 40 per cento, non venga decurtata a causa di tale grado di invalidità.

Stando ai dati del sistema di pagamento delle casse di disoccupazione (SIPAD), nel 2023 circa 1800 persone hanno ricevuto, durante un termine quadro dell’AD, una decisione dell’AI che stabiliva un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento. La riduzione dell’idoneità al collocamento che ne deriva comporta a sua volta una decurtazione dell’indennità giornaliera dell’AD senza una corrispettiva compensazione con prestazioni dell’AI. Lo stesso vale per le decisioni dell’AI che vengono prese immediatamente prima di un termine quadro dell’AD. Il diritto all’indennità non si basa più sul guadagno precedente, ma sul nuovo guadagno potenziale, e questo è in contraddizione con uno degli scopi fondamentali dell’AD, vale a dire garantire agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno (art. 1a LADI). Particolarmente colpite sono le persone con un grado di invalidità compreso fra l’11 e il 39 per cento: pur non avendo diritto a una rendita dell’AI, queste persone devono mettere in conto una diminuzione dell’indennità giornaliera dell’AD. Il coordinamento tra AD e AI perseguito con l’articolo 40b OADI per evitare un sovraindennizzo viene a mancare. Per gli interessati ciò si traduce piuttosto in una riduzione ingiustificata dell’indennità giornaliera dell’AD in assenza di una rendita AI, con conseguenze finanziarie molto serie. In caso di grado d’invalidità non elevato, si hanno lacune assicurative che possono determinare il ricorso all’assistenza sociale. Queste decurtazioni ingiustificate delle indennità giornaliere dell’AD nei casi di invalidità inferiori al 40 per cento devono essere evitate.

Stando allo studio sulle interfacce dell’integrazione nel mercato del lavoro dal punto di vista dell’AD (Schnittstellen bei der Arbeitsmarktintegration aus Sicht der ALV), svolto da Ecoplan su mandato della SECO nel 2019, il problema potrebbe essere risolto considerando, per il calcolo dell’indennità giornaliera dell’AD, che una persona con un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento abbia una capacità di guadagno completa.

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) sopperisce alla perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione. Determinanti sono la capacità lucrativa rimanente e il guadagno assicurato che ne risulta, il quale si basa sul reddito conseguito e su quello che potrà essere conseguito in futuro. In caso di problemi di salute il guadagno assicurato viene adeguato, dato che l’assicurato non può più percepire una parte del guadagno precedente. Questa regola assicura che l’AD copra solamente la perdita di guadagno effettivamente imputabile alla disoccupazione. In base allo stesso principio, per la capacità lucrativa rimanente sono rilevanti solo le limitazioni di salute sorte immediatamente prima o durante la disoccupazione, dato che eventuali altre limitazioni erano già considerate nel salario determinante.

Se si rinunciasse a questo adeguamento per i gradi di invalidità compresi tra l’11 e il 39 per cento, l’AD coprirebbe perdite di guadagno non imputabili alla disoccupazione, quanto piuttosto a limitazioni della salute, contravvenendo allo scopo previsto all’articolo 1a della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0).

Il fatto che un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento non dia diritto a una rendita dell’AI e che in parallelo le indennità giornaliere dell’AD vengano decurtate può parere insoddisfacente; tuttavia, il mancato diritto a una rendita AI non può giustificare una diversa impostazione del diritto alle prestazioni previsto dalla LADI, dato che LADI e AI assicurano rischi differenti e non sono volte a coprire l’assenza di prestazioni dell’altra assicurazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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