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26.3719InterpellanzaEJPDpendente

Fattispecie penale "suicidio forzato"

depositato il 17.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Questioni socialiDiritto penaleSalute

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

• È a conoscenza del problema del suicidio forzato e qual è, a suo avviso, la portata di questo fenomeno in Svizzera?

• Gli attuali strumenti penali permettono di perseguire penalmente un suicidio forzato o una violenza psicologica prolungata e di condannarne l’autore o gli autori? Se sì, in che modo?

• È necessaria un’ulteriore precisazione nel Codice penale per intervenire efficacemente contro gli autori di violenze psicologiche?

• Che provvedimenti adotta il Consiglio federale per combattere la violenza psicologica e sensibilizzare la popolazione al riguardo?

Per suicidio forzato s’intendono i casi in cui una persona si toglie la vita a seguito di violenza psicologica sistematica. Non si tratta di una libera decisione, bensì della conseguenza di una situazione insopportabile causata da terzi. Le donne ne sono particolarmente colpite, pertanto questa forma di violenza è sempre più spesso considerata un femminicidio invisibile o indiretto. Studi e analisi di casi, in particolare dalla Francia, dimostrano che le vittime di violenza domestica sono molto più propense a sviluppare pensieri suicidi o tentare il suicidio. Si stima che i casi non identificati di «suicidio forzato» siano pari a una volta e mezzo il numero di femminicidi. La violenza psicologica può avere le stesse gravi conseguenze della violenza fisica; in particolare, meccanismi neurologici e psicologici (trauma, dipendenza, dissociazione) impediscono alle vittime di porre fine alla situazione autonomamente. Le violenze psicologiche ripetute (p. es. umiliazioni, isolamento, controllo della vita quotidiana, minacce, manipolazioni mirate), unite a dinamiche coercitive nelle relazioni, rendono la vittima dipendente e, nel peggiore dei casi, la spingono a togliersi la vita. L’introduzione di strumenti probatori adeguati (p. es. «autopsia psicologica») permetterebbe di perseguire gli autori e di condannarli a una pena adeguata, analoga a quella prevista per reati comparabili.

La presente interpellanza è strettamente correlata alla mozione 25.3062 de Quattro «Iscrivere la nozione di controllo coercitivo nella nostra legislazione». Come aveva indicato nel suo parere del 15 maggio 2025 relativo a tale mozione, il Consiglio federale dubita che la questione tematizzata in questi due interventi possa essere regolamentata in maniera adeguata in sede penale.

1. Per quanto riguarda i motivi che inducono al suicidio, il Consiglio federale riconosce la complessità della questione. L’assenza in Svizzera di statistiche in merito è probabilmente dovuta all’impossibilità di identificare con certezza i diversi fattori e la loro rilevanza per il suicidio commesso, in particolare non con il grado di certezza necessario a fini penali o statistici. I motivi che spingono una persona a togliersi la vita sono sovente molteplici.

2 e 3. Alcune disposizioni del diritto penale vigente contemplano già l’istigazione diretta o indiretta al suicidio. Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto, se il suicidio è stato consumato o tentato, è punibile secondo l’articolo 115 del Codice penale (CP; RS 311.0). Se la persona è incapace di discernimento o viene costretta a suicidarsi, possono applicarsi le fattispecie generali di omicidio, in particolare il concorso in omicidio intenzionale (art. 111 CP) oppure, in funzione dello status giuridico dell’autore, un omicidio intenzionale o colposo per omissione (art. 111 o 117 in combinato disposto con l’art. 11 CP). Il Codice penale consente quindi di tenere in considerazione situazioni gravi in cui il comportamento di un terzo ha fortemente compromesso o annullato la responsabilità individuale della vittima.

Se invece s’intendono situazioni in cui fattori come pressioni psicologiche di lunga durata, dipendenze emotive, manipolazioni o altri comportamenti hanno contribuito in maniera indiretta al suicidio, deciso in piena autonomia in un secondo momento, è improbabile riuscire a formulare una nuova fattispecie con la precisione imposta dal principio di determinatezza del diritto penale (art. 1 CP). Quanto più una fattispecie rimanda a fattori tanto difficili da determinare o alla complessa interazione di cause minori, tanto più risulterebbe difficile dimostrare un nesso di causalità sufficientemente stretto tra un determinato comportamento e il suicidio. La conseguenza sarebbe l’assoluzione sistematica degli imputati in rigorosa applicazione del principio della presunzione d’innocenza (art. 10 cpv. 3 del Codice di procedura penale [RS 312.0]). Sorgerebbe inoltre l’interrogativo se, in termini di Stato di diritto, sarebbe corretto attribuire la responsabilità della morte di una persona per motivi causali tanto vaghi.

Secondo il Consiglio federale, il Codice penale offre già un quadro penale valido e perfettamente conforme allo Stato di diritto. Una modifica non appare appropriata.

4. L’autrice dell’interpellanza invoca casi di femminicidi e quindi di violenza domestica. L’omicidio è la forma più grave di violenza domestica. Il modo migliore per impedire i «suicidi indotti (o forzati)» consiste dunque nel prevenire la violenza domestica e nell’offrire un aiuto efficace alle vittime. Il Piano d’azione nazionale 2022-2026 per l’attuazione della Convenzione di Istanbul (PAN CI; disponibile sul sito della Strategia Parità 2030, n. 3.1.1.3), attualmente nella fase finale, prevede numerose misure, campagne informative e studi volti a proteggere le vittime di violenza domestica, la quale può includere il controllo coercitivo. Il Dipartimento federale dell’interno e il Dipartimento federale di giustizia e polizia stanno elaborando, in collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le Città e con la partecipazione della società civile, una strategia nazionale contro la violenza domestica, sessualizzata e di genere, che sarà avviata probabilmente nel primo trimestre 2027. Questa strategia includerà svariate misure per portare avanti sia il PAN CI sia la roadmap contro la violenza domestica adottata dalla Confederazione e dai Cantoni.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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