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Giurisprudenza del Tribunale federale in materia di riduzione dell'imposta precedente. Parità di trattamento fra collettività pubbliche
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Le sentenze del Tribunale federale del 22 novembre 2022 e del 3 aprile 2023 hanno precisato che la copertura del disavanzo tra servizi della medesima collettività pubblica non costituisce un sussidio ai sensi dell’IVA e, pertanto, non deve comportare una riduzione della deduzione dell’imposta precedente.
A seguito di questa giurisprudenza, diverse collettività pubbliche hanno avviato procedure per ottenere la restituzione retroattiva degli importi dell’imposta precedente indebitamente versati nel corso dei cinque anni precedenti.
Tuttavia, alcuni Comuni si vedono oggi opporre un rifiuto da parte dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), con la motivazione che un controllo IVA era già stato effettuato prima che tale giurisprudenza fosse nota o applicata, e questo anche nei casi in cui le collettività interessate non avevano allora alcun motivo per contestare la prassi in vigore.
Questa situazione solleva la questione della parità di trattamento fra collettività pubbliche. Infatti, un Comune che non è stato sottoposto a un controllo IVA durante tale periodo potrebbe ottenere una restituzione retroattiva, mentre un altro Comune controllato prima dell’evoluzione giurisprudenziale non ne avrebbe diritto.
Alla luce di quanto esposto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande.
• Il Consiglio federale ritiene conforme al principio della parità di trattamento il fatto che le collettività pubbliche vengano trattate in maniera diversa se il controllo IVA è stato effettuato prima o dopo le summenzionate sentenze del Tribunale federale?
• L’AFC intende adeguare la propria prassi per consentire un riesame dei casi in cui le decisioni d’imposizione o di controllo si siano basate su una prassi ormai in contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale?
• A livello svizzero, quante collettività pubbliche potrebbero essere interessate da questa problematica?
• Il Consiglio federale intende chiarire la situazione a livello normativo o regolamentare, al fine di garantire un’applicazione uniforme della nuova giurisprudenza?
Parere del Consiglio federale
Ad domande 1 e 2: secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (RS 641.20), un credito fiscale passato in giudicato non può più essere modificato, fatte salve le eccezioni previste dalla legge. Il diritto fiscale prevede – in virtù dell’articolo 127 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101) – un numerus clausus dei motivi giuridici che consentono di rivenire su una decisione o un avviso di tassazione passati in giudicato (DTF 151 II 345, consid. 3.4.2). Una sentenza del Tribunale federale che modifica la prassi dell’AFC non rientra tra queste eccezioni. Questa regolamentazione, entrata in vigore nel 2010, è stata introdotta segnatamente per rafforzare la certezza del diritto. L’AFC applica la nuova prassi risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale all’insieme delle procedure e dei controlli pendenti, a condizione che il credito fiscale interessato non sia ancora passato in giudicato. Per contro, non può riesaminare le procedure o i controlli già conclusi e per i quali il credito fiscale è passato in giudicato.
Le differenze fatte valere derivano quindi dal quadro normativo applicabile in maniera uniforme a tutti i contribuenti, e non da una prassi dell’AFC. Esse non costituiscono una violazione del principio della parità di trattamento.
Ad domanda 3: non è possibile effettuare una stima, neppure molto approssimativa, del numero di contribuenti interessati. I dati disponibili comprendono infatti tutte le collettività pubbliche e non consentono di isolare i servizi direttamente interessati da questa nuova prassi.
Si può tuttavia rilevare che la prassi impugnata davanti al Tribunale federale riguardava le collettività pubbliche che allestivano il loro rendiconto secondo il metodo effettivo. Il 30 per cento delle 8300 collettività pubbliche iscritte nel registro dei contribuenti tra il 2017 e il 2022 non ne era interessato, poiché allestiva i propri rendiconti secondo il metodo delle aliquote forfetarie. Va inoltre sottolineato che dal 1° gennaio 2025 la revisione dell’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’IVA (RS 641.201) permette alle collettività pubbliche che passano dal metodo delle aliquote forfetarie al metodo effettivo di far valere la deduzione dell’imposta precedente residua gravante i loro investimenti.
Ad domanda 4: il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire a livello legislativo o regolamentare. La giurisprudenza del Tribunale federale ha chiarito il trattamento ai fini dell’IVA dei flussi finanziari in questione e l’AFC ha adeguato la propria prassi di conseguenza. Una modifica della legge nel senso auspicato dall’autore dell’interpellanza comporterebbe la riapertura di procedure o controlli già conclusi qualora una prassi amministrativa non fosse confermata dai tribunali, indipendentemente dal fatto che tale prassi sia favorevole o sfavorevole ai contribuenti. Una situazione di questo tipo determinerebbe un onere amministrativo significativo tanto per le imprese quanto per l’Amministrazione e sarebbe inoltre contraria alla certezza del diritto. Il quadro normativo attuale permette invece di garantire la certezza giuridica e di evitare un onere amministrativo considerevole.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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