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26.3771MozioneEJPDpendente

Trasparenza ed equità nei rapporti tra piattaforme digitali e imprese

depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (09.09.2026)

EconomiaMedia e comunicazioneDiritti umani

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Il Consiglio Federale è incaricato di elaborare e sottoporre al Parlamento una base legale volta a garantire maggiore trasparenza, equità contrattuale, tutela dei dati e un accesso effettivo alla risoluzione delle controversie nei rapporti tra le grandi piattaforme digitali e i commercianti nonché i fornitori di servizi attivi sul mercato svizzero, ispirandosi in particolare alle migliori pratiche internazionali, segnatamente al Regolamento (UE) 2019/1150.

Le piattaforme digitali sono diventate infrastrutture indispensabili per ampie parti dell’economia svizzera. Settori quali il turismo, il commercio elettronico, i servizi digitali e l’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale dipendono in misura crescente da piattaforme internazionali come Booking, Airbnb, Amazon, Shopify o da fornitori di soluzioni digitali e di IA.

I rapporti tra queste piattaforme e le imprese svizzere sono tuttavia caratterizzati da un forte squilibrio di potere negoziale. Le condizioni contrattuali sono generalmente imposte in modo unilaterale, con scarsa trasparenza sui criteri di visibilità, sull’uso degli algoritmi, sulle decisioni di sospensione o cessazione dei rapporti commerciali e sulla gestione dei dati. Inoltre, le clausole che impongono fori giudiziari esteri rendono spesso di fatto impossibile per le PMI svizzere far valere i propri diritti.

L’integrazione crescente dell’intelligenza artificiale nelle piattaforme accentua ulteriormente questa dipendenza, senza adeguate garanzie in merito all’accesso ai dati generati e alla comprensione dei meccanismi decisionali automatizzati.

L’Unione europea ha affrontato queste problematiche con il Regolamento P2B, introducendo obblighi di trasparenza, equità contrattuale, sistemi di reclamo e mediazione. Una normativa analoga, adattata al contesto svizzero, permetterebbe di rafforzare la sicurezza giuridica, tutelare le imprese e garantire condizioni quadro eque e competitive, senza ostacolare l’innovazione.

Il principio della verità e della chiarezza nelle relazioni commerciali, risultante in particolare dagli articoli 2 e 3 capoverso 1 lettera b della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), garantisce già la trasparenza. Occorre evitare ogni inganno. Il diritto vigente offre quindi già una protezione sufficiente. Peraltro, le norme contrattuali generali applicabili alle condizioni generali di contratto (CGC) prevedono che queste ultime sono valide solo se la controparte ha potuto prendere conoscenza in maniera effettiva e ragionevole del loro contenuto prima della conclusione del contratto. Le clausole insolite e inaspettate devono essere segnalate in maniera specifica, e quelle ambigue sono interpretate a sfavore della parte che le ha formulate. Questa tutela contrattuale si applica anche alle imprese, tranne la protezione speciale in caso di condizioni abusive prevista nell’articolo 8 LCSl, applicabile solo ai consumatori.

La legge sui cartelli (LCart; RS 251), applicabile anche alle piattaforme digitali che dominano il mercato o che hanno una posizione dominante relativa, contribuisce già efficacemente a impedire alle imprese di abusare della loro posizione dominante (cfr. art. 7 LCart). Anche la Commissione della concorrenza (COMCO) interviene su questa base, come evidenzia ad esempio l’inchiesta preliminare di recente avviata contro Google (cfr. comunicato stampa della COMCO del 14 luglio 2026 «La Segreteria della COMCO indaga contro Google»). Le imprese interessate possono pure intentare un’azione civile contro le pratiche illecite ai sensi del diritto dei cartelli (cfr. art. 12 segg. LCart). Un contratto (o una sua clausola) che viola il diritto dei cartelli è nullo (DTF 134 III 438). Poiché il diritto svizzero in materia di cartelli è applicabile a tutte le fattispecie che esplicano i loro effetti in Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 2 LCart), un’eventuale proroga di foro non può escludere la sua applicabilità. È pertanto possibile agire in Svizzera a prescindere da un’eventuale proroga di foro, in particolare contro l’abuso di una posizione dominante assoluta o relativa.

Pur non includendo mercati online, l’avamprogetto di legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCom) mira a rafforzare i diritti degli utenti delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca e a promuovere la trasparenza riguardo al loro funzionamento e ai rischi che comportano. Per utenti si intendono sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Nella misura in cui le imprese dipendono dai servizi delle piattaforme di comunicazione e dei motori di ricerca di grandi dimensioni contemplati dall’AP-LPCom, gli obblighi di diligenza, di trasparenza e di procedura previsti nell’AP-LPCom (p. es. per quanto riguarda le CGC e i sistemi di raccomandazione o le misure restrittive nei confronti degli utenti) possono esplicare effetti positivi anche per esse. L’AP-LPCom non mira tuttavia a garantire l’equità contrattuale tra i servizi forniti e le imprese attive in Svizzera.

Per questi motivi il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione nonostante queste riserve, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in mandato d’esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

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