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Impedire il finanziamento dall'estero della pubblicità politica volta a influenzare le votazioni e le elezioni svizzere
depositato il 18.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento le modifiche legislative necessarie per vietare il finanziamento dall’estero della pubblicità politica digitale volta a influenzare votazioni popolari ed elezioni in Svizzera. La normativa dovrà inoltre prevedere requisiti di trasparenza che consentano di identificare la provenienza geografica dei committenti di tali pubblicità.
Motivazione
Le piattaforme digitali consentono oggi ad attori situati in qualsiasi parte del mondo di diffondere facilmente messaggi politici mirati tra la popolazione svizzera.
Il dibattito democratico svizzero deve rimanere aperto agli scambi internazionali. È tuttavia importante garantire che le campagne volte direttamente a influenzare le decisioni popolari e le elezioni svizzere non possano essere finanziate dall’estero senza alcun controllo né trasparenza.
In diverse democrazie sono state adottate o discusse misure volte a limitare i rischi di influenza straniera nelle campagne elettorali e a migliorare la trasparenza delle comunicazioni politiche online.
La presente mozione persegue l’obiettivo di tutelare la sovranità democratica svizzera garantendo che i mezzi finanziari impiegati per influenzare le votazioni e le elezioni svizzere provengano da attori sottoposti alle regole del dibattito democratico svizzero.
La fiducia nelle istituzioni democratiche presuppone che i cittadini possano conoscere l’origine delle campagne politiche a cui sono esposti e che i processi di formazione dell’opinione pubblica siano protetti da influenze finanziarie straniere.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale riconosce che le piattaforme digitali rivestono un’importanza crescente nella formazione dell’opinione pubblica e che un’eventuale influenza estera sui risultati possa essere problematica.
Le questioni sollevate dalla mozione sono strettamente collegate ad altri interventi parlamentari, ossia le mozioni Weichelt 26.4001 «Maggiore trasparenza nella pubblicità politica online», Mahaim 26.40002 «Uso dell’IA nelle campagne di voto ed elettorali: agire per salvaguardare la democrazia svizzera» e Gysin26.3815 «Trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle campagne politiche». Pur trattando questioni diverse, tutti questi interventi riguardano la comunicazione politica digitale.
Nel suo rapporto del 19 giugno 2024 sulle attività d’influenza e disinformazione, redatto in adempimento del postulato 22.3006 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, il Consiglio federale ha esaminato i rischi esistenti in materia nonché i loro effetti sulla formazione democratica dell’opinione pubblica. A seguito di questo rapporto, nel novembre 2025 ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale incaricato di coordinare i lavori condotti sul tema dall’Amministrazione federale. Il gruppo di lavoro ha inoltre il compito di tracciare un quadro della situazione in Svizzera e degli attuali sviluppi, sulla base del quale potrà, se necessario, proporre ai responsabili politici misure volte a prevenire o respingere gli attacchi oppure a rafforzare la resilienza nei loro confronti.
L’avamprogetto di legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCom) prevede requisiti di trasparenza volti a tutelare la libertà d’informazione e di opinione. I fornitori di piattaforme di comunicazione e di motori di ricerca di dimensioni molto grandi devono contrassegnare la pubblicità, istituire un registro pubblicitario e riferire in merito ai rischi sistemici dei loro servizi. La pubblicità politica e i rischi per i processi elettorali e di voto sono inclusi, in quanto fanno parte della formazione dell’opinione pubblica. L’AP-LPCom non impone tuttavia di indicare chi sono i committenti della pubblicità e da dove provengono i fondi finanziari.
Il Parlamento ha già trattato la questione della trasparenza nel finanziamento della politica. Nel suo controprogetto all’iniziativa sulla trasparenza, adottato il 18 giugno 2021, ha infatti deciso di introdurre nuove regole volte a rafforzarla modificando la legge federale sui diritti politici (LDP; RS 161.1). I partiti rappresentati nell’Assemblea federale e gli attori che impiegano più di 50 000 franchi in una campagna politica in Svizzera devono ormai dichiarare le entrate nonché il nome delle persone che hanno donato loro oltre 15 000 franchi (art. 76b e 76c LDP). È peraltro loro vietato accettare un finanziamento proveniente dall’estero (art. 76h cpv. 1 lett. b LDP).
Inoltre, eventuali adeguamenti del settore di competenza del Servizio delle attività informative della Confederazione sono esaminati nell’ambito della revisione della legge federale sulle attività informative (RS 121; oggetto 26.021). Vertono in particolare sulle attività d’influenza di Stati esteri dirette contro l’ordinamento democratico e il funzionamento dello Stato e della società.
In questo contesto, non sembra opportuno conferire nuovi mandati legislativi che trattino questioni specifiche in maniera isolata. Il Consiglio federale ritiene invece che potrebbe essere opportuno esaminare la necessità d’intervento in un rapporto comune che tratti i diversi problemi sollevati in relazione alla pubblicità politica digitale.
Il Consiglio federale propone pertanto di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione nonostante queste riserve, il Governo proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato d’esame.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
