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Parlamento / Oggetti / 26.3915

26.3915MozioneEDIpendente

Autorizzazione all'esercizio della professione e iscrizione nel registro per i neuropsicologi

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)

FormazioneSalute

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Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali, in particolare la legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81), in modo che le condizioni per autorizzare i neuropsicologi all’esercizio della professione e per iscriverli nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg) ai sensi dell’ordinanza sul registro LPPsi (RS 935.816.3) siano disciplinate per legge.

Questi professionisti forniscono un contributo fondamentale alla diagnosi e al trattamento di persone affette da malattie neurologiche, lesioni cerebrali o deficit cognitivi. La loro attività è molto importante per la qualità e la sicurezza dell’assistenza sanitaria.

Secondo l’articolo 38 LPPsi, i neuropsicologi in possesso di un titolo di specializzazione FSP in neuropsicologia rilasciato secondo il diritto anteriore non possono essere iscritti nello PsiReg, a differenza dei titolari di un titolo federale di perfezionamento o di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto. L’elenco dell’articolo in questione è esaustivo.

Ne conseguono problemi pratici, dato che pazienti, datori di lavoro, medici prescrittori, assicuratori e autorità si basano sullo PsiReg come prova ufficiale delle qualifiche professionali. L’assenza dell’iscrizione può indurre a ritenere che il riconoscimento non sia stato ottenuto, benché i professionisti interessati siano in possesso di qualifiche riconosciute e autorizzati a fornire prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Sebbene l’articolo 50b lettera b numero 2 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie equipari i titoli di specializzazione FSP secondo il diritto anteriore ai titoli federali di perfezionamento, tale equiparazione non è stata finora recepita né nella LPPsi né nelle disposizioni che disciplinano lo PsiReg.

Questa situazione è particolarmente problematica nel contesto dei sistemi di autorizzazione. Nella pratica lo PsiReg è il registro di riferimento per le qualifiche professionali. Il fatto che oltre 500 neuropsicologi riconosciuti dal diritto federale, pari a circa l’80 per cento dei professionisti in Svizzera, non possano esservi iscritti crea incertezza giuridica, complica l’esercizio della professione e riduce la trasparenza nei confronti dei pazienti e delle autorità. Poiché le prestazioni neuropsicologiche sono spesso fornite a pazienti vulnerabili e hanno conseguenze di ampia portata a livello di trattamento, riabilitazione e assicurazioni sociali, sono giustificate regole uniformi in materia di registro, autorizzazione e qualità.

L’adeguamento proposto non comporta né un aumento del numero di autorizzazioni né il rilascio di nuove autorizzazioni a fornire prestazioni a carico dell’AOMS. Vengono registrati soltanto i professionisti già riconosciuti ed equiparati.

Nel registro delle professioni psicologiche (PsiReg) sono iscritte, nell’ambito della neuropsicologia, tutte le persone che

- hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento di un ciclo di perfezionamento accreditato secondo la legge federale sulle professioni psicologiche (LPPsi; RS 935.81) oppure

- sono in possesso di un titolo estero di perfezionamento riconosciuto come equivalente dalla Commissione delle professioni psicologiche.

Conformemente alle basi legali vigenti, le persone in possesso di un titolo FSP in neuropsicologia ottenuto in virtù del diritto privato o del diritto anteriore non possono essere iscritte nel citato registro, poiché non hanno conseguito un titolo rilasciato al termine di un ciclo di perfezionamento accreditato secondo la LPPsi.

L’introduzione di un obbligo di autorizzazione basato sul diritto federale per l’esercizio della neuropsicologia sotto la propria responsabilità professionale, così come richiesto dalla mozione, sarebbe finalizzata a creare le condizioni per l’iscrizione nello PsiReg delle persone in possesso di un titolo FSP rilasciato secondo il diritto privato o anteriore. Attualmente i neuropsicologi possono esercitare la loro professione senza un’autorizzazione all’esercizio della professione (AEP) ai sensi del diritto federale.

L’introduzione di un obbligo di AEP a livello federale costituirebbe una grave ingerenza nella libertà economica delle persone interessate e richiederebbe una revisione della LPPsi e dell’ordinanza sul registro LPPsi (RS 935.816.3). Dovrebbe pertanto derivare da un interesse pubblico (in materia di politica sanitaria) ed essere necessaria e proporzionata al suo perseguimento (art. 36 Cost.). Secondo il Consiglio federale, per i motivi esposti di seguito questi presupposti non sussistono.

Sul piano della tutela della salute, non vi sono interessi che giustifichino l’introduzione di un obbligo di AEP per i neuropsicologi. Inoltre, in base allo stato attuale delle conoscenze, soltanto pochi Cantoni prevedono l’obbligo di possedere un’AEP per esercitare la neuropsicologia sotto la propria responsabilità professionale. Nella maggior parte dei casi, è attualmente possibile esercitare la professione senza autorizzazione.

L’introduzione di un obbligo di AEP a livello federale avrebbe conseguenze significative e sproporzionate per i neuropsicologi, che dovrebbero ottenere un’AEP in ogni Cantone in cui intendono esercitare l’attività sotto la propria responsabilità professionale per più di 90 giorni per anno civile. Ciò comporterebbe un onere considerevole anche per i Cantoni, che dovrebbero sostenere i costi relativi all’esame delle domande, al rilascio delle AEP e alla vigilanza, in particolare in merito al rispetto degli obblighi professionali.

In compenso, sulla base di un obbligo di AEP disciplinato dal diritto federale, le persone in possesso di un titolo FSP in neuropsicologia ottenuto in virtù del diritto privato o anteriore potrebbero essere iscritte nello PsiReg, a condizione che, ai fini del rilascio dell’AEP, il loro diploma venga nel contempo equiparato ai titoli federali di perfezionamento.

L’iscrizione nello PsiReg delle persone in possesso di un titolo FSP potrebbe, in determinate circostanze, migliorare la trasparenza nei confronti dei pazienti. Tuttavia, non modificherebbe la loro situazione professionale, poiché per quanto riguarda l’esercizio della professione e la fatturazione delle prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), le persone in possesso di un titolo FSP in neuropsicologia rilasciato secondo il diritto privato o anteriore sono già oggi equiparate a quelle con un titolo federale di perfezionamento o un titolo estero di perfezionamento riconosciuto.

Non è necessario essere iscritti nello PsiReg per dimostrare di possedere la qualifica di neuropsicologo. Pertanto, l’iscrizione non costituisce né un requisito per l’esercizio della neuropsicologia sotto la propria responsabilità professionale né una condizione per l’autorizzazione a esercitare in qualità di fornitore di prestazioni a carico dell’AOMS.

Tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi per le persone interessate, il Consiglio federale ritiene che un obbligo di AEP secondo il diritto federale nel settore della neuropsicologia costituisca un’ingerenza sproporzionata nella libertà economica dei neuropsicologi. È tuttavia disposto a riesaminare la questione qualora, in futuro, buona parte dei Cantoni dovesse prevedere un’AEP per i neuropsicologi e, di conseguenza, una standardizzazione a livello federale si rivelasse opportuna.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.