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Tra attività ricreative e aziende agricole, quali sono le responsabilità in caso di incidente?
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in un rapporto in che misura le norme vigenti in materia di responsabilità per danni causati da animali, in particolare ai sensi dell’articolo 56 del Codice delle obbligazioni, sono ancora adeguate alla luce dei sempre più stretti legami tra attività ricreative e aziende agricole. Il rapporto valuterà in particolare la questione della sorveglianza adeguata, la relazione tra autorizzazioni accordate simultaneamente a un agricoltore e a un’attività turistica o economica nella stessa zona nonché la responsabilità dell’ente pubblico.
Motivazione
Il boom del turismo nelle zone agricole e negli alpeggi nonché la densificazione delle relative attività ricreative pongono oggi la Svizzera dinanzi a un vuoto giuridico che è essenziale colmare. Mentre le nostre campagne diventano spazi di coabitazione tra la produzione alimentare e il turismo di prossimità, i principi della responsabilità civile sono a volte in conflitto con la realtà dei fatti.
In passato gli allevatori potevano far pascolare liberamente il bestiame in zone poco frequentate, garantendo un’adeguata sorveglianza mediante semplici recinzioni. Oggi devono convivere sempre più con diverse attività economiche, in particolare quelle ricreative. La maggiore affluenza in queste zone mette in discussione la valutazione dell’adeguatezza della sorveglianza. Alcuni procedimenti pendenti in caso di incidenti tragici costituiscono un pesante fardello per i gestori di un’attività agricola, che non sanno più se le pratiche rigorose che hanno sempre applicato siano ancora sufficienti a esonerarli da ogni responsabilità civile.
Mentre le recenti tragedie sollevano numerosi interrogativi in merito ai rischi noti ma trascurati e alla ripartizione delle responsabilità, è inaccettabile lasciar pendere una spada di Damocle sulla testa dei contadini il cui bestiame o la cui attività agricola si trova in prossimità di numerosi utenti di attività ricreative. Questo a maggior ragione se la convivenza è riconducibile ad attività economiche vantaggiose per altri soggetti o se un ente pubblico ha concesso autorizzazioni a terzi
Parere del Consiglio federale
Il diritto della responsabilità civile è caratterizzato dal rapporto tra capi di responsabilità per colpa e capi di responsabilità oggettivi, che, a determinate condizioni legali e in funzione delle circostanze specifiche di ciascun caso, fanno nascere un obbligo di risarcire i danni causati. L’articolo 56 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), in particolare, istituisce una responsabilità oggettiva del detentore di un animale. La persona che detiene un animale è quindi responsabile, sul piano civile, del danno causato da questo animale, a prescindere da qualsiasi colpa (DTF 126 III 14, consid. 1b). Una violazione del dovere di diligenza del detentore è quindi sufficiente per far sorgere la sua responsabilità. Tuttavia, il detentore può sempre liberarsi dalla sua responsabilità – anche se è richiesta una prova rigorosa (DTF 110 II 136, consid. 2a) – dimostrando (i) di aver rispettato la diligenza oggettivamente richiesta nella custodia e nella sorveglianza dell’animale o (ii) che la sua diligenza non avrebbe potuto evitare il danno. In generale, il detentore non è responsabile nemmeno in caso di colpa grave della vittima (o di un terzo); una colpa della vittima non abbastanza grave per esonerare il detentore da qualsiasi responsabilità può tuttavia comportare una riduzione del risarcimento dovuto dal detentore (art. 44 cpv. 1 CO). Per quanto riguarda la diligenza attesa dal detentore, occorre chiedersi cosa questi avrebbe dovuto ragionevolmente fare o non fare per evitare un incidente, tenendo presente che è impossibile scongiurare qualsiasi danno. Il detentore non è quindi obbligato ad adottare tutte le precauzioni immaginabili per prevenire un danno: le misure richieste devono invece rimanere ragionevoli e proporzionate (DTF 126 III 14, consid. 1).
Per quanto riguarda specificamente il fatto di detenere vacche al pascolo, il Tribunale federale ha ritenuto che l’agricoltore che le deteneva potesse limitarsi a recintare il pascolo e incaricare un pastore esperto di controllare la mandria due volte al giorno per garantire la sicurezza degli escursionisti, poiché le vacche – anche quelle nutrici – non sono in linea di principio pericolose per le persone. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto sproporzionato esigere la presenza costante di un pastore per custodire la mandria. Non ha nemmeno ritenuto necessario recintare completamente il pascolo con barriere in quanto in linea di massima gli escursionisti possono accedere liberamente ai pascoli (art. 699 cpv. 1 del Codice civile [CC; RS 210]) né collocare un cartello di avvertimento (DTF 126 III 14, consid. 1c).
Alla luce di quanto precede e come indicato nelle risposte alle domande 26.7594 e 26.7601, il Consiglio federale ritiene che le attuali norme sulla responsabilità civile per i danni causati da un animale, e in particolare l’articolo 56 CO, siano tuttora adeguate e non espongano i gestori di un’attività agricola a rischi di responsabilità civile sproporzionati o irragionevoli. Non è dunque necessario procedere all’esame richiesto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
