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Contratti per l'acquisto dei vaccini anti-COVID-19. Responsabilità delle persone coinvolte
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (02.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adottare tutte le misure necessarie (in particolare per l’interruzione della prescrizione) affinché le pretese di responsabilità civile relative ai contratti per l’acquisto dei vaccini anti-COVID-19 nei confronti dell’ex consigliere federale Alain Berset e dei funzionari e consulenti corresponsabili non cadano in prescrizione e possano essere fatte valere.
Motivazione
Dopo una lunga controversia legale, il 16 aprile 2026 l’Ufficio federale della sanità pubblica ha reso pubblici, nella loro integralità, i contratti per l’acquisto dei vaccini anti-COVID-19 stipulati dalla Confederazione con Moderna e Novavax. La pubblicazione ha portato alla luce fatti sorprendenti: non solo l’efficacia dei vaccini è completamente assente dai contratti, ma è stata anche prevista una totale esenzione dalla responsabilità civile e un’esclusione dell’obbligo di garanzia a favore dei produttori di vaccini. Per i danni derivanti dalla fornitura devono pagare i contribuenti svizzeri. Per questo contratto senza valore, la Svizzera ha versato a Moderna e Novavax circa un miliardo di franchi svizzeri. Tali contratti capestro sono contrari alle leggi e ai buoni costumi secondo l’articolo 20 del Codice delle obbligazioni e l’articolo 27 del Codice civile. E ciononostante sono stati firmati così com’erano. Non si è nemmeno tentato di eliminare i passaggi più delicati o di redigere contratti propri. A quanto pare, i funzionari federali competenti hanno firmato i contratti come se fossero condizioni generali. L’articolo 8 della legge sulla responsabilità (LResp; RS 170.32) prevede che il funzionario risponda verso la Confederazione dei danni che direttamente le ha cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio. Ciò è applicabile anche ai membri del Consiglio federale in relazione ad azioni intraprese nel quadro della carica pubblica a loro conferita (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LResp). Ogni imprenditore e ogni cittadino di questo Paese viene perseguito senza pietà dallo Stato e ritenuto responsabile al minimo errore. Al Consiglio federale, ai funzionari dell’Amministrazione federale e ai consulenti coinvolti va applicato lo stesso criterio di responsabilità civile previsto per la popolazione; pertanto, occorre adottare le misure previste dal diritto in materia di prescrizione affinché sia possibile far valere le pretese di responsabilità nei confronti dei firmatari del contratto, del consigliere federale competente per l’affare e dei funzionari e consulenti corresponsabili, evitando che cadano prematuramente in prescrizione.
Parere del Consiglio federale
Per la Confederazione era fondamentale che venissero acquistati e messi a disposizione della popolazione svizzera esclusivamente vaccini anti-COVID-19 sicuri ed efficaci. Per questo motivo, i produttori erano stati obbligati contrattualmente a presentare un’omologazione di Swissmedic prima di procedere alla fornitura. I contratti, inoltre, non prevedono una totale esenzione dalla responsabilità civile dei produttori di vaccini (cfr. tra l’altro la domanda Wyssmann 26.7360 «Aufhebung der Schadenersatzpflicht gegenüber Herstellern medizinischer Produkte» e la mozione Wyssmann 26.3128 «Stralcio dell’articolo 70 della legge sulle epidemie»); al contrario, la clausola contrattuale di risarcimento dei danni si inserisce nel quadro dell’articolo 70 della legge sulle epidemie.
L’articolo 8 della legge sulla responsabilità (RS 170.32) prevede che, tra gli altri, i membri del Consiglio federale e i dipendenti federali rispondano verso la Confederazione dei danni che direttamente le hanno cagionato, mancando con intenzione o per grave negligenza ai doveri di servizio.
I vaccini acquistati dalla Confederazione si sono dimostrati sicuri ed efficaci. Studi approfonditi di farmacovigilanza e sulla popolazione confermano il profilo di sicurezza favorevole dei vaccini a mRNA anti-COVID-19 (cfr. rapporto dell’Ufficio federale della sanità pubblica del 9 marzo 2026 all’attenzione della CSSS-S sull’efficacia e sull’utilità della vaccinazione, in tedesco e francese, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250069 > Documenti delle commissioni pubblici). La Confederazione non ha inoltre subito alcun danno che possa far valere nei confronti delle persone citate nella mozione. Ciò trova conferma in particolare nel fatto che finora le parti contraenti non hanno avanzato alcuna pretesa nei confronti della Confederazione in relazione ai rapporti contrattuali in questione. Inoltre, alla luce del contenuto dei contratti, non risulta chiaro in che misura si possa configurare una violazione intenzionale o per grave negligenza dei doveri di servizio. Peraltro, anche la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha constatato che la strategia vaccinale della Confederazione, che ha portato alla stipulazione dei contratti di acquisto, si è dimostrata efficace (cfr. il rapporto annuale 2023 delle Commissioni della gestione e della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali).
Non è quindi necessario che il Consiglio federale adotti le misure richieste dalla mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
