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Accerchiamento di polizia del 14 giugno a Ginevra. I diritti fondamentali sono stati rispettati?
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
Il 14 giugno, dopo la manifestazione anti-G7, centinaia di persone sono state bloccate per una decina d’ore da un cordone di polizia. L’accerchiamento indiscriminato di manifestanti pacifici, passanti, lavoratori e bambini solleva interrogativi in merito al rispetto dei diritti fondamentali. Alla luce della portata nazionale di questo evento, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
1) Esistono norme a livello nazionale che disciplinano la pratica dell’accerchiamento?
2) Il Consiglio federale intende far luce sulle circostanze e le motivazioni che hanno indotto a prendere la decisione, sulla scelta del luogo dell’accerchiamento, sul coordinamento in loco nonché sulle tempistiche dei controlli d’identità?
3) Secondo alcune testimonianze, l’accesso all’acqua è stato limitato e tardivo, mentre quello al cibo e ai servizi igienici è stato negato. A parere del Consiglio federale, quale prassi permetterebbe di rispettare i diritti fondamentali delle persone accerchiate?
4) Le forze dell’ordine presenti in loco non hanno fornito assistenza ad alcune persone apparentemente in difficoltà. Quali misure dovrebbero normalmente essere messe in atto per rispettare l’obbligo di assistenza alle persone in difficoltà?
5) L’articolo 31 della Costituzione prevede che ogni persona privata di libertà deve essere informata sui motivi di tale privazione e sui diritti che le spettano. Filmati e altre prove mostrano che questo diritto non è stato rispettato. Il Consiglio federale intende investigare e, in caso di violazione di questo diritto costituzionale, adottare provvedimenti?
6) Il Consiglio federale ritiene appropriato che nell’accerchiamento siano stati trattenuti gli organizzatori della coalizione NO G7, identificabili grazie a un gilet giallo, che hanno rispettato le regole imposte dal Consiglio di Stato e fornito un importante lavoro di mediazione e distensione?
7) Riconosce che le azioni descritte ai punti da 3 a 6 possano essere percepite come arbitrarie, costituire una forma di punizione collettiva e ostacolare l’esercizio del diritto di manifestare, esplicando un effetto dissuasivo o «chilling effect»? Ritiene che rischino di intaccare la fiducia tra i cittadini e le autorità?
8) A seconda dell’importanza degli elementi che emergeranno nei prossimi mesi, il Consiglio federale potrebbe sostenere l’avvio di un’inchiesta approfondita?
9) Infine, il Consiglio federale conferma di fare tutto il possibile per tutelare il diritto fondamentale di manifestare e non disincentivare l’organizzazione di manifestazioni?
Parere del Consiglio federale
1., 3., 4., 6. e 7. Per mantenere l’ordine si può fare ricorso alla tecnica del cosiddetto accerchiamento in cui la polizia circonda un gruppo di persone formando un cordone chiuso per limitarne temporaneamente la libertà di movimento. Questa tecnica viene applicata in particolar modo per prevenire atti di violenza, effettuare controlli di identità o permettere di arrestare presunti autori di reato.
La dottrina di intervento della polizia durante manifestazioni in Svizzera è disciplinata dalle pertinenti legislazioni cantonali in materia di polizia. Per questo motivo il Consiglio federale non si esprime in merito agli avvenimenti occorsi durante le manifestazioni tenutesi a margine del vertice G7. In genere, tale dottrina di intervento si basa sulla distensione della situazione, il dialogo e il principio di proporzionalità. Gli obiettivi principali sono distinguere i gruppi violenti dai manifestanti pacifici e ricorrere alle misure coercitive, tra cui l’accerchiamento, solamente come ultima ratio. Il ricorso all’accerchiamento deve rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità. Un intervento di questo tipo rischia di comportare una restrizione dei diritti fondamentali, quali la libertà personale e la libertà di riunione.
Nel Cantone di Ginevra l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sono disciplinati dalla «Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu)».
2., 5. e 8. Il Consiglio federale non detiene alcun potere di sorveglianza o di controllo sulle misure di polizia ordinate dalle autorità cantonali. La pubblica sicurezza e il mantenimento dell’ordine sono principalmente di competenza dei Cantoni. Spetta a questi ultimi determinare i dispositivi di sicurezza e le tattiche di intervento sulla base del loro diritto cantonale ed è loro compito controllare che gli interventi si attengano ai principi di legalità, necessità e proporzionalità. Il rispetto dei requisiti viene invece verificato dalle autorità giudiziarie competenti nell’ambito dei ricorsi contro le decisioni o delle azioni di responsabilità intentate da persone che rivendicano una violazione dei propri diritti. Durante l’intervento della polizia ginevrina del 14 giugno 2026, la decisione di ricorre a un accerchiamento è stata presa dalle competenti autorità cantonali. Secondo le loro indicazioni, questa misura, adottata in virtù del diritto cantonale applicabile, aveva lo scopo di identificare i presunti facinorosi. In caso di denuncia, spetterà alle competenti autorità giudiziarie verificare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 36 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), in particolare l’esistenza di una base legale, la presenza di un interesse pubblico e il rispetto del principio di proporzionalità, al fine di stabilire se la restrizione dei diritti fondamentali risultante dal ricorso all’accerchiamento fosse legittima.
9. Le manifestazioni sul suolo pubblico sono protette dalle libertà d’opinione e di riunione garantite dalla Costituzione (art. 16 e 22 Cost.). Il Consiglio federale riconosce e sostiene il diritto di manifestare in modo pacifico, ma condanna con la massima fermezza gli atti di violenza.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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