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Comunità locali di energia elettrica. Ridurre gli ostacoli
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (19.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
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Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 17d capoverso 3 della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) come segue:
3Il Consiglio federale stabilisce l’estensione geografica massima delle comunità e i requisiti relativi alla vicinanza richiesta tra i partecipanti. Una comunità può coprire al massimo il territorio di un Comune.
Motivazione
Con l’accettazione della LAEl, nel 2026 sono state introdotte le «comunità locali di energia elettrica» (CLE). La nuova regolamentazione fa sì che i produttori privati di energia elettrica possano vendere la propria elettricità, tramite la rete di distribuzione, ai consumatori nelle vicinanze. Il legislatore ha accordato al Consiglio federale la facoltà di limitare l’estensione delle CLE. Tale facoltà trova attuazione nell’articolo 19e capoverso 3 OAEl, che limita l’estensione delle CLE ai livelli di tensione più bassi, fino a 36 kV. È ragionevole definire tale limitazione tenendo conto della topografia della rete di distribuzione. Quest’ultima determina in modo significativo la situazione degli allacciamenti dei partecipanti alle CLE, dalla quale dipende in larga misura lo sgravio della rete.
Oltre a questa plausibile limitazione connessa alla topografia della rete, un’ulteriore restrizione geografica al territorio comunale non è necessaria. Infatti, ne conseguono casi limite nell’attuazione delle CLE, in cui il raggruppamento in una CLE sarebbe possibile vista la topografia della rete, ma impossibile alla luce del vincolo del confine comunale. Per i promotori delle CLE, in particolare quelli delle zone rurali, tale restrizione è spesso poco comprensibile. Proprio in questi contesti si delineano spesso sinergie tra grandi impianti fotovoltaici installati su tetti di fienili e consumatori che, dal punto di vista della topografia della rete, si presterebbero a una CLE, ma che non possono farne parte a causa dei confini comunali.
Le CLE creano un importante incentivo a consumare localmente l’energia elettrica prodotta in loco, contribuendo così a sgravare la rete di distribuzione. Le CLE consentono di utilizzare direttamente l’energia elettrica prodotta localmente da fonti rinnovabili e inoltre di coordinare consumo e produzione mediante batterie e sistemi di gestione dell’energia. Affinché le CLE possano sfruttare appieno i propri vantaggi, è necessario semplificarne l’attuazione in modo sistematico. L’attuale duplice limitazione territoriale, prevista dall’ordinanza per quanto riguarda i livelli di rete e dalla legge per quanto riguarda il territorio comunale, rappresenta un ostacolo amministrativo che frena l’attuazione delle CLE senza una reale necessità. Quest’ultima restrizione va quindi eliminata.
Parere del Consiglio federale
Per quanto riguarda questa tematica, il Consiglio federale rimanda al parere espresso sulla mozione Storni 25.4372 Eliminare il limite geografico del comprensorio comunale alle comunità locali di energia elettrica. La questione della delimitazione geografica delle comunità locali di energia elettrica (CLE) è stata oggetto di discussione nel corso delle deliberazioni parlamentari sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (RU 2024 679). Nel contesto di tali deliberazioni è stata evidenziata la necessità di delimitare in modo chiaro i comprensori idonei alla costituzione delle CLE. L’articolo 17d capoverso 2 lettera a della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) stabilisce che le CLE devono essere geograficamente ravvicinate. Il Parlamento si è accordato sulle dimensioni del Comune per tenere conto di tale esigenza in modo pragmatico e facilmente attuabile. Attualmente, nella maggior parte dei casi, i Cantoni definiscono i comprensori di approvvigionamento dei gestori di rete sulla base dei confini comunali. In assenza di questa limitazione, sarebbero pertanto possibili CLE sovraregionali, a seconda del numero di Comuni allacciati tra loro tramite rete a media tensione (livello di rete 5). Per queste ragioni il Consiglio federale ritiene che non sia giustificato modificare la normativa vigente a breve distanza dall’entrata in vigore degli articoli 17d e 17e LAEl.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
