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I gestori delle reti di distribuzione utilizzano la flessibilità esistente in modo contrario alla legge?
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (12.08.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Dal 2026 esiste una base legale per l’utilizzo della flessibilità da parte dei gestori di rete. Ai sensi dell’articolo 17c della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl), il prelievo, lo stoccaggio o l’immissione di energia elettrica possono essere gestiti in modo da alleggerire la rete (utilizzo «al servizio della rete»). In linea di principio, tale utilizzo deve essere disciplinato contrattualmente tra il gestore di rete e il titolare della flessibilità. Fanno eccezione a tale principio gli utilizzi della flessibilità già esistenti prima del 1° gennaio 2026, che continuano a essere permessi senza contratto fintantoché il titolare della stessa non lo vieta (art. 17c cpv. 3 LAEl).
La flessibilità esistente (ad es. riscaldamenti ad accumulazione con controllo a distanza mediante sistemi di telecomando centralizzati, boiler elettrici) è in parte in uso da decenni ed è stata introdotta originariamente soprattutto per spostare il consumo di elettricità nelle ore notturne. Lo scopo è utilizzare in modo più efficiente l’elettricità prodotta dalle centrali nucleari, la cui produzione di banda non è in grado di rispondere in modo flessibile alle fluttuazioni della domanda. Di conseguenza, la flessibilità esistente viene impiegata principalmente «al servizio del mercato» e non «al servizio della rete», come invece prescritto dalla legge. Nella pratica, talvolta i gestori di rete bloccano l’attivazione di dispositivi energivori come le pompe di calore nelle ore intorno al mezzogiorno, anche se proprio in questa fascia oraria viene immessa nella rete una grande quantità di energia elettrica proveniente da impianti fotovoltaici e quindi un aumento dei consumi contribuirebbe ad alleggerire il carico. Allo stesso modo, i boiler elettrici vengono attivati di notte anziché nei periodi caratterizzati da un’elevata produzione di energia solare. Questo fenomeno è in palese contrasto con il tenore della legge, poiché in una situazione del genere non è di fatto possibile un utilizzo della flessibilità «al servizio della rete».
Il Consiglio federale è pregato di rispondere alle seguenti domande:
• condivide l’opinione secondo cui, ad oggi, i gestori di rete utilizzano la flessibilità esistente principalmente al servizio del mercato?
• Come garantisce che la flessibilità esistente venga utilizzata dai gestori di rete, attualmente e in futuro, esclusivamente in conformità alle prescrizioni legali e dunque al servizio della rete?
• Condivide la valutazione secondo cui la flessibilità esistente, oggi gestita in modo rigido, ostacola una gestione dinamica del carico (ad es. in funzione dell’immissione di elettricità generata da impianti fotovoltaici), causando così un ulteriore carico per la rete?
• Quali misure adotta affinché la flessibilità nella rete svizzera sia utilizzata nel modo più dinamico possibile per alleggerire il carico sulle reti?
Parere del Consiglio federale
1. Il Consiglio federale rileva che l’utilizzo della flessibilità incide sia sul mercato dell’energia sia sulla rete. In passato, i prezzi bassi coincidevano generalmente con un ridotto carico delle reti. Pertanto lo spostamento dei consumi verso tali periodi, solitamente durante le ore notturne, risultava nella maggior parte dei casi favorevole sia al mercato sia alla rete.
2. L’articolo 17c della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), nonché gli articoli 19a, 19b, 19c e 19d dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71), introdotti di recente, definiscono il quadro di riferimento per l’utilizzo della flessibilità e precisano i casi in cui tale utilizzo può essere ritenuto al servizio della rete (cfr. art. 19a lett. a–d OAEl). Secondo il principio di sussidiarietà, spetta successivamente al settore sviluppare e attuare soluzioni adeguate; in mancanza di ciò, il Consiglio federale può intervenire. L’articolo 17c capoverso 3 LAEl prevede inoltre che, qualora l’accesso dei gestori di rete alla flessibilità e il suo utilizzo effettivo limitino lo sfruttamento di altri utilizzi, il Consiglio federale possa adottare misure. Infine, la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) vigila sul rispetto del quadro legale e decide in particolare sugli utilizzi garantiti (art. 22 cpv. 2 lett. d LAEl).
3. Il Consiglio federale riconosce che una gestione rigida di alcune flessibilità esistenti, come il blocco dei boiler elettrici a mezzogiorno in estate nonostante l’elevata produzione fotovoltaica, può limitare l’ottimizzazione della rete. Tuttavia, la legislazione è in vigore soltanto dal 1° gennaio 2026 e le nuove possibilità da essa offerte dovrebbero favorire l’adozione di soluzioni più adeguate. Anche se la loro attuazione richiede un adeguamento delle pratiche e degli investimenti, essa dovrà avvenire rapidamente per rispondere alla rapida evoluzione delle esigenze del sistema elettrico.
4. L’attuazione della nuova legislazione richiede lo sviluppo di nuove pratiche. Il Consiglio federale incoraggia l’elaborazione di nuove soluzioni e lo scambio di buone pratiche attraverso il sostegno alla ricerca nonché mediante i progetti pilota e di dimostrazione sostenuti dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Diversi progetti analizzano gli effetti delle tariffe dinamiche in condizioni reali, contribuendo allo sviluppo di soluzioni che sfruttano la digitalizzazione delle reti, in particolare al fine di ottimizzarne l’esercizio mediante il controllo diretto della flessibilità. Altri progetti mirano invece a integrare meglio la flessibilità nella pianificazione delle reti.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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