I contenuti sono tradotti automaticamente dal tedesco e non sono stati verificati; fa fede l’originale tedesco. Le citazioni delle fonti sono riportate nella lingua originale.

Parlamento / Oggetti / 26.3987

26.3987InterpellanzaEDApendente

Allseas e sfruttamento minerario dei fondali marini contrario al diritto internazionale. Che cosa fa il Consiglio federale?

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (09.09.2026)

EconomiaAmbienteDiritto internazionale

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

• Il Consiglio federale è a conoscenza del coinvolgimento di Allseas nel progetto di sfruttamento dei fondali marini internazionali legato a The Metals Company?

• Come valuta il Consiglio federale la compatibilità di tale progetto con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM/UNCLOS), in particolare per quanto riguarda il ruolo esclusivo dell’Autorità internazionale dei fondali marini (AIFM)?

• Alla luce degli obblighi giuridici che incombono alla Svizzera in quanto Stato parte della CNUDM/UNCLOS, il Consiglio federale intende intervenire presso Allseas per chiederle di dissociarsi da qualsiasi progetto non conforme al quadro multilaterale previsto dalla Convenzione?

• Infine, quale posizione intende sostenere la Svizzera nelle sedi internazionali, in particolare in seno all’AIFM, di fronte a iniziative unilaterali che potrebbero indebolire il regime giuridico applicabile all’Area e compromettere la tutela dell’ambiente marino?

L’impresa Allseas, con sede a Châtel-Saint-Denis (Friburgo), partecipa a un progetto promosso da The Metals Company e volto a sfruttare le risorse minerarie dei fondali marini internazionali. Tale progetto si inserisce nel contesto di una procedura unilaterale che è stata avviata dall’amministrazione Trump nel maggio del 2025 e che potrebbe eludere i meccanismi multilaterali istituiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM/UNCLOS), come l’Autorità internazionale dei fondali marini (AIFM).

La Svizzera, in quanto Stato parte della CNUDM/UNCLOS e membro dell’AIFM, è tenuta a rispettare e a far rispettare il regime applicabile all’area dei fondi dei mari e degli oceani ed il loro sottosuolo, oltre i limiti della giurisdizione nazionale (Area), definita «patrimonio comune dell’umanità» (art. 136 segg. CNUDM/UNCLOS). In particolare, le attività di esplorazione e di sfruttamento possono essere svolte esclusivamente sotto l’egida dell’AIFM e nessuno Stato né alcuna persona fisica o giuridica può esercitare unilateralmente diritti sui minerali estratti dall’Area. Gli Stati parte sono inoltre tenuti a vigilare affinché le entità soggette alla loro giurisdizione o al loro controllo si conformino a tali norme.

Il rischio reputazionale per la Svizzera appare particolarmente elevato. Benché la Svizzera sostenga dal 2023, insieme a oltre 40 Stati, una moratoria sullo sfruttamento minerario degli alti fondali oceanici, il coinvolgimento di un attore svizzero contribuirebbe a indebolire il multilateralismo e il rispetto del diritto internazionale.

1. L’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) è a conoscenza della partecipazione di Allseas alle attività di The Metals Company relative allo sfruttamento minerario dei fondali marini e ne segue gli sviluppi. L’USNM non è invece a conoscenza di alcuna autorizzazione di sfruttamento commerciale dell’Area rilasciata dagli Stati Uniti.

2. Nel caso di un’autorizzazione rilasciata da uno Stato che non è parte contraente della Convenzione del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (CNUDM/UNCLOS; RS 0.747.305.15) e che quindi non è membro dell’Autorità internazionale dei fondali marini (AIFM), sorgono interrogativi riguardo alla conciliabilità con il diritto internazionale. L’Assemblea dell’AIFM valuta attualmente se chiedere un parere consultivo al Tribunale internazionale per il diritto del mare (TIDM) sulle questioni di diritto internazionale correlate. Tuttavia, la responsabilità di rispettare il diritto internazionale in caso di elaborazione di una richiesta di autorizzazione spetta innanzitutto allo Stato interessato.

3. Il Consiglio federale è consapevole degli obblighi giuridici che incombono alla Svizzera in virtù della CNUDM/UNCLOS. Di conseguenza, l’USNM, nel dialogo con Allseas, difende la posizione espressa nella risposta all’interpellanza Mahaim 25.3508 e alla domanda Mahaim 26.7447: la Confederazione si aspetta che le imprese con sede o operanti in Svizzera si assumano le proprie responsabilità, sia in Svizzera che all’estero, in conformità con gli obblighi internazionali come anche gli standard e le linee guida riconosciuti, per esempio le Linee guida dell’OCSE per una condotta aziendale responsabile.

4. Nell’ambito dell’AIFM la Svizzera sostiene una moratoria sullo sfruttamento commerciale dell’Area e il rispetto del principio di precauzione. Inoltre, si impegna a favore di un ordine marittimo basato su regole. Un qualsiasi sfruttamento commerciale dell’Area dovrà avvenire nell’ambito e secondo le regole dell’AIFM.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.