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Garantire la protezione del bestiame sugli alpeggi
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
• Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui l’obbligo di proteggere il bestiame in maniera adeguata è implicitamente contemplato nei principi previsti dalla legge sulla protezione degli animali (in particolare dagli articoli 3 e 4 per quanto attiene la protezione da dolori sofferenze e lesioni)? In caso di risposta negativa, è disposto a introdurre tale obbligo analogamente alla legge austriaca sulla protezione degli animali – il cui articolo 19 sancisce obblighi di diligenza particolari per i casi in cui gli animali vengono detenuti al di fuori di ricoveri – in nome del benessere degli animali?
• Qual è la percentuale di superficie alpestre della Svizzera per cui non sono ragionevolmente esigibili misure di protezione e qual è la percentuale di animali da reddito che pascolano quindi senza una protezione? Secondo quali criteri la protezione di queste superfici è classificata non ragionevolmente esigibile? Come e da chi viene verificata questa classificazione?
• Come garantisce il Consiglio federale che l’abbattimento di lupi venga autorizzato soltanto se sono state concretamente attuate dapprima tutte le misure effettivamente efficaci e ragionevoli per la protezione del bestiame?
• Le misure d’urgenza che non risultano ancora attuate al momento di una predazione non possono, a logica, essere classificate come misure di protezione, venendo adottate soltanto in seguito al verificarsi di un danno. Per quale motivo tali predazioni possono allora essere computate nel contingente di abbattimento dei lupi?
Motivazione
L’esperienza in Svizzera, così come all’estero, mostra quanto sia importante proteggere il bestiame sugli alpeggi. Per molte superfici di pascolo o per interi alpeggi, nell’ambito della regolazione degli effettivi di lupi, la protezione è stata classificata dai Cantoni non ragionevolmente esigibile. Su queste superfici di pascolo e su questi alpeggi, ovini e altri animali da reddito pascolano senza alcuna protezione. Nel quadro di «piani individuali di protezione del bestiame», il gestore di un alpeggio deve attuare le misure d’urgenza precedentemente concordate soltanto dopo il verificarsi delle prime predazioni. A quel punto, sulla carta, gli animali sono considerati protetti. Gli ovini predati sono rimborsati e le predazioni sono computate nel contingente di abbattimento dei lupi. Secondo l’articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia e l’articolo 4b dell’ordinanza sulla caccia, i danni possono tuttavia essere computati soltanto se sono state attuate le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. La protezione del bestiame non serve soltanto per proteggere gli animali dagli attacchi dei lupi, ma, per esempio, anche dalle cadute.
Parere del Consiglio federale
1. Chi si occupa di animali deve provvedere al loro benessere (art. 3 e 4 legge federale sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455). Ciò include l’obbligo per i detentori di animali di organizzare la protezione del bestiame in modo tale da contrastare i rischi evitabili e ridurre quelli prevedibili. L’obbligo si applica anche ai pericoli legati alla predazione da parte di altri animali. L’introduzione di un obbligo di diligenza come quello previsto dalla legge austriaca sulla protezione degli animali è pertanto superflua.
2. L’articolo 10b capoverso 1 dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) stabilisce che i Cantoni informano le aziende di estivazione in merito alle misure di protezione del bestiame, registrando per iscritto i risultati delle consulenze. Qualora esista un piano individuale di protezione del bestiame secondo l’articolo 47b capoverso 4 dell’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13), i risultati devono essere integrati al suo interno. Il termine «non ragionevolmente esigibile» in riferimento alla superficie alpestre non viene più impiegato dalla revisione dell’OCP del 2025; ad ogni modo, sono considerate ragionevolmente esigibili misure di emergenza quali il trasferimento degli animali da reddito in un pascolo protetto (art. 10b cpv. 3 OCP). L’autorizzazione dei piani individuali di protezione del bestiame e il controllo della loro attuazione spettano ai Cantoni (art. 10e OCP). Le autorità federali li esaminano puntualmente nell’ambito della loro funzione di alta vigilanza (Ufficio federale dell’agricoltura UFAG) o di regolazione degli effettivi di lupi (Ufficio federale dell’ambiente UFAM). Allo stato attuale almeno il 78 per cento degli ovini e il 44 per cento dei caprini vengono portati in estivazione in alpeggi che attuano un piano individuale di protezione del bestiame. L’UFAG non dispone di ulteriori cifre.
3. Le richieste di regolazione degli effettivi di lupi necessitano l’approvazione dell’UFAM, che verifica anche che le misure di protezione del bestiame siano attuate e mantenute a regola d’arte. L’UFAM fa riferimento a basi cantonali, in particolare i risultati delle consulenze dei Cantoni sulla protezione del bestiame, nonché i verbali degli attacchi. Se necessario può richiedere ulteriori documenti.
4. I detentori di animali adottano tutte le misure a loro disposizione per proteggere i propri animali. Quando un lupo attacca un effettivo per cui non sono ragionevolmente esigibili misure di protezione, l’attuazione immediata delle misure d’emergenza dopo l’attacco è considerata come una misura di protezione equivalente. In tal caso, l’attacco è computato nel contingente di abbattimento di lupi, conformemente alla legislazione sulla caccia.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
