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26.4013MozioneEJPDpendente

Garantire ai Comuni le informazioni necessarie prima del rilascio di licenze edilizie per moschee e sale di preghiera islamiche

depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)

Politica di sicurezzaCultura

Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.

Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica delle basi legali federali affinché le autorità comunali competenti per il rilascio di licenze edilizie concernenti moschee e sale di preghiera islamiche dispongano preventivamente delle informazioni necessarie per valutare eventuali rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico.

In particolare, il Consiglio federale dovrà garantire che le autorità comunali possano essere informate:

• circa l'identità e l'affidabilità dei promotori del progetto;

• circa l'origine dei finanziamenti, segnatamente se provenienti da Stati esteri o da organizzazioni estere;

• circa eventuali collegamenti con organizzazioni estremiste o dedite alla diffusione dell'islam politico;

• circa eventuali elementi rilevanti per la sicurezza interna di cui dispongono le autorità federali competenti.

In Svizzera si contano circa 250-260 moschee e sale di preghiera islamiche; vari nuovi progetti sono in corso. Uno anche a Pregassona.

Oggi i Comuni rilasciano le licenze edilizie verificando essenzialmente il rispetto delle norme edilizie e pianificatorie. Essi, tuttavia, non dispongono normalmente di informazioni sui promotori dell'opera, sull'origine dei finanziamenti o su eventuali collegamenti con ambienti estremisti.

La questione è tutt'altro che teorica. Il terrorista turco naturalizzato svizzero autore dell'attentato di Winterthur si era radicalizzato nella locale moschea An'Nur, successivamente chiusa perché vi veniva propagandata la jihad.

È inoltre noto che Stati esteri, quali Qatar, Arabia Saudita e Turchia, nonché organizzazioni come i Fratelli Musulmani, finanziano moschee in Europa per favorire la diffusione dell'islam politico.

La presente mozione chiede che le autorità comunali possano decidere con piena cognizione di causa, disponendo delle informazioni necessarie per valutare eventuali rischi connessi ai progetti sottoposti alla loro approvazione.

Non spetta al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) scambiare informazioni con le competenti autorità cantonali o comunali nel quadro di una procedura di autorizzazione di costruzione. I suoi interlocutori sono le autorità nel settore della sicurezza. Conformemente alla legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121) il SIC «informa costantemente i servizi federali interessati e le autorità d’esecuzione cantonali in merito a eventuali minacce nonché alle misure adottate e previste secondo la presente legge. Se necessario, allerta i servizi competenti dello Stato» (art. 6 cpv. 2 LAIn). Garantendo la protezione delle fonti, il SIC informa costantemente «altri servizi della Confederazione e dei Cantoni sui fatti e riscontri che possono incidere sui compiti legali di tali servizi in materia di salvaguardia della sicurezza interna o esterna» (art. 6 cpv. 3 LAIn). La collaborazione del SIC con altri servizi federali e cantonali deve tuttavia sempre avvenire nel suo campo di competenze ai sensi dell’articolo 6 LAIn. Il SIC può pertanto eseguire accertamenti su organizzazioni solo se queste presentano legami con l’estremismo violento o il terrorismo (art. 6 cpv. 1 lett. a LAIn). Al riguardo occorre rinviare anche al messaggio concernente la modifica della legge federale sulle attività informative, adottato dal Consiglio federale il 28 gennaio 2026 (FF 2026 394), che propone di estendere le possibilità del SIC di acquisire informazioni presso intermediari finanziari e di conferirgli nuove competenze in materia di estremismo violento se sussistono un legame con i compiti summenzionati e minacce gravi e concrete per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Anche il diritto in materia di registro di commercio contribuisce alla trasparenza dei finanziamenti dall’estero: conformemente all’articolo 61 capoverso 2 numero 3 del Codice civile (CC; RS 210), un’associazione è obbligata a farsi iscrivere nel registro di commercio se «raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o sociali». Gli articoli 90 e 90a dell’ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411) concretizzano questo obbligo, in particolare per quanto riguarda le persone obbligate a farsi iscrivere.

Il 12 settembre 2024 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato 24.3473 «Subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione in Svizzera», presentato dalla sua Commissione della politica di sicurezza, che incarica il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di subordinare a condizioni i finanziamenti esteri di luoghi di culto e istituti di formazione. Il Consiglio federale esaminerà se e quali misure sono opportune. Come già indicato nel parere del 19 febbraio 2025 relativo alla mozione Quadri 24.4554 «Vietare i finanziamenti esteri delle moschee e dei luoghi di culto islamici», sarebbe sbagliato decidere prescrizioni legislative prima dell’adempimento del mandato d’esame conferito dal Consiglio nazionale e della presentazione del rapporto del Consiglio federale alle Camere federali.

Per di più, eventuali modifiche legislative dovrebbero essere conformi alla Costituzione federale (Cost.; RS 101). Norme riguardanti soltanto i luoghi di culto musulmani violerebbero il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.). Per emanare disposizioni legislative la Confederazione dovrebbe inoltre essere abilitata a legiferare in virtù della Costituzione. Il disciplinamento dei rapporti tra Chiesa e Stato compete tuttavia ai Cantoni (art. 72 cpv. 1 Cost.). Anche il diritto edilizio rientra nella competenza dei Cantoni. Nel settore della sicurezza interna la Confederazione può legiferare solo se sussistono minacce all’esistenza o al funzionamento dello Stato.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Respingere

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi

Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.