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L'avventura di Swisscom in Italia. Su quali basi si fonda la valutazione del Consiglio federale?
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Nella sua risposta alla domanda 26.7334, il Consiglio federale afferma che l’obiettivo perseguito da Fastweb + Vodafone, società affiliata di Swisscom, di ridurre i costi dei piloni per la telefonia mobile, non è in contrasto con gli obiettivi strategici di Swisscom. Al contempo, in Italia sono in corso diversi procedimenti giudiziari. Inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) italiana ha avviato un procedimento formale in materia di cartelli nei confronti della joint venture costituita da TIM e Fastweb + Vodafone.
Alla luce di tale situazione, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
• Su quali informazioni concrete, calcoli di redditività, valutazioni dei rischi o analisi di scenari si basa per ritenere che il progetto sia economicamente ragionevole e compatibile con gli obiettivi strategici di Swisscom?
• Come valuta i rischi finanziari derivanti dai procedimenti giudiziari in corso, da eventuali richieste di risarcimento danni, dall’eventuale inefficacia della disdetta del contratto in essere e dal procedimento in materia di cartelli avviato dall’AGCM?
• Quali potrebbero essere le ripercussioni del progetto sull’indebitamento, sulla solidità finanziaria, sulla capacità di distribuzione degli utili e sul margine di manovra strategico di Swisscom?
• Su quali considerazioni concrete si basa nel ritenere che non sussista alcun rischio reputazionale?
• È stato informato prima della disdetta del contratto in vigore e prima della decisione relativa alla joint venture con TIM? Se sì, quando e in che modo?
• Quali insegnamenti trae dai precedenti impegni all’estero delle imprese parastatali nel valutare i rischi finanziari, giuridici e reputazionali di tali progetti?
Motivazione
La Confederazione è l’azionista di maggioranza di Swisscom. La risposta del Consiglio federale alla domanda 26.7334 contiene affermazioni di ampia portata sulla compatibilità del progetto con gli obiettivi strategici di Swisscom nonché sulla presunta assenza di rischi reputazionali. Allo stesso tempo, in Italia sono in corso diversi procedimenti giudiziari e un procedimento formale in materia di cartelli. Le basi di tali valutazioni sono pertanto rilevanti sia per l’interesse pubblico sia per la politica di proprietario della Confederazione.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi strategici di Swisscom. È il consiglio di amministrazione a decidere se l’azienda debba prendere in locazione una parte dei propri piloni per la telefonia mobile in Italia oppure costruirli e gestirli direttamente nell’ambito di una joint venture.
Alla luce di quanto esposto, è possibile rispondere alle domande come segue:
1. Il Consiglio federale si basa sulle valutazioni del consiglio di amministrazione. Fastweb è giunta alla conclusione che il potenziamento della propria infrastruttura costi meno rispetto alla locazione presso INWIT.
2./3. Il rischio legato alla disdetta del contratto di prestazioni con INWIT è che il tribunale possa ritenere che lo stesso sia valido fino al 2038. In tal caso Fastweb non potrebbe realizzare l’obiettivo di riduzione dei costi. La joint venture non comporta rischi significativi. Il suo finanziamento è garantito in larga misura da un investitore terzo e da capitali terzi. Occorre tenere in considerazione che per Swisscom anche lo status quo presenta dei rischi. Qualora continui a prendere in locazione i piloni per la telefonia mobile, l’azienda continuerà a dipendere dal relativo fornitore.
4. Il Consiglio federale parte dal presupposto che ci si debba aspettare una verifica della joint venture da parte delle autorità garanti della concorrenza, data l’elevata quota di mercato comune di Fastweb e TIM. Tale procedura non è quindi da ricondurre a un comportamento presumibilmente irregolare da parte di Swisscom. Già al momento dell’annuncio della joint venture, l’azienda aveva precisato che l’accordo era soggetto all’approvazione delle autorità competenti.
5. Si tratta di una decisione di Swisscom a livello operativo. I proprietari sono stati informati delle decisioni contemporaneamente agli altri azionisti mediante un comunicato ad hoc. L’obbligo di pubblicità ad hoc impone alle imprese quotate in borsa di pubblicare in modo chiaro e tempestivo, tramite un apposito comunicato, le informazioni suscettibili di influire sull’andamento del corso delle azioni. Ciò favorisce la trasparenza del mercato e garantisce la parità di trattamento dei partecipanti.
6. I proprietari seguono da vicino il rilevamento di Vodafone Italia da parte di Swisscom e verificano se gli obiettivi stabiliti con l’operazione vengono raggiunti. Finora il consiglio di amministrazione ha raggiunto tali obiettivi.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
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