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Accerchiamenti di polizia e libertà fondamentali. Segnali di una deriva repressiva
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (26.08.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
A seguito della manifestazione anti-G7 organizzata il 14 giugno a Ginevra, diverse centinaia di persone sono state trattenute per ore dalla polizia nel quadro di un’operazione di «accerchiamento». Secondo numerose testimonianze, anche persone che non avevano partecipato ad alcun atto di violenza o vandalismo sono state private della libertà, talvolta fino a tarda notte.
Questo intervento solleva seri interrogativi in merito al rispetto della libertà di riunione, d’espressione, della libertà personale e del principio di proporzionalità garantiti dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:
- Il Consiglio federale dispone di dati sul ricorso a questa pratica in Svizzera e sul numero di persone interessate negli ultimi anni?
- È disposto a elaborare, insieme ai Cantoni, standard minimi che garantiscano che le misure di mantenimento dell’ordine non comportino privazioni collettive e indiscriminate della libertà?
Motivazione
Anche se gli atti di violenza e vandalismo devono essere perseguiti, la loro esistenza non può giustificare misure che toccano indistintamente centinaia di persone. Una democrazia si misura anche in base a come tratta coloro che esercitano i loro diritti fondamentali. Il ricorso a dispositivi di contenimento collettivo rischia di banalizzare violazioni gravi delle libertà pubbliche e può dissuadere dall’esercizio del diritto di manifestare.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale riconosce e sostiene il diritto di manifestare pacificamente e condanna con fermezza gli atti di violenza. Le manifestazioni sul suolo pubblico sono protette dalle libertà d’opinione e di riunione sancite dalla Costituzione federale (art. 16 e 22 Cost.; RS 101).
La sicurezza pubblica e il mantenimento dell’ordine rientrano principalmente nelle competenze dei Cantoni. La dottrina d’intervento della polizia in occasione di manifestazioni in Svizzera è regolata dalle legislazioni cantonali in materia. In generale, si basa sulla distensione della situazione, il dialogo e il principio di proporzionalità. Gli obiettivi principali sono distinguere i gruppi violenti dai manifestanti pacifici e ricorrere alle misure coercitive solamente come ultima ratio. Spetta ai Cantoni determinare i dispositivi di sicurezza e le tattiche d’intervento sulla base del loro diritto cantonale ed è loro compito controllare che gli interventi si attengano ai principi di legalità, necessità e proporzionalità. Il Consiglio federale non è in alcun modo abilitato a sorvegliare o controllare le misure di polizia ordinate dalle autorità cantonali. Perciò non raccoglie dati relativi al ricorso alla tecnica dell’accerchiamento di polizia e non dispone di statistiche sul numero di persone interessate.
Il Consiglio federale ritiene che il quadro giuridico attuale offra garanzie sufficienti per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in caso di interventi di polizia. I Cantoni dispongono delle basi legali necessarie per definire i loro dispositivi di mantenimento dell’ordine, sotto il controllo delle autorità giudiziarie competenti.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
