Parlamento / Oggetti / 26.4038
Consentire ai parlamenti extraistituzionali di presentare le proprie richieste
depositato il 19.06.2026 nella Sessione estiva 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleLa dichiarazione sull’intervento è disponibile (16.09.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
Ancora nessuna decisione di una Camera o di una commissione.
Testo depositato
L’Ufficio del Consiglio nazionale è incaricato di concedere ai parlamenti extraistituzionali che si riuniscono nel Parlamento svizzero (p. es. Sessione delle persone con disabilità, Sessione dei giovani) il diritto di presentare, in forma adeguata (p. es. proposta), le proprie richieste e petizioni alle commissioni competenti del Consiglio nazionale.
Motivazione
La Sessione delle persone con disabilità o la Sessione federale dei giovani sono ottimi esempi di partecipazione politica di gruppi a cui, nel sistema politico vigente, viene data poca voce in capitolo. Il Consiglio federale, ad esempio, definisce la Sessione dei giovani una preziosa occasione di partecipazione politica e di formazione dei giovani. Allo stesso tempo, finora le richieste di questi parlamenti extraistituzionali sono spesso tenute poco in considerazione e l’accesso alle istituzioni politiche risulta ostacolato. Un diritto di presentare le proprie richieste permetterebbe di affrontare questa problematica e di favorire e rafforzare il dialogo tra i parlamentari e i gruppi interessati, senza che da ciò derivino pretese giuridiche dirette. Si conferirebbe altresì maggiore importanza alla partecipazione di questi gruppi specifici e si consentirebbe un dibattito alla pari. La Svizzera si è peraltro impegnata a garantire maggiori opportunità di partecipazione anche nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Parere del Consiglio federale
L’articolo 33 della Costituzione federale (Cost., RS 101) garantisce il diritto di petizione. Quest’ultimo consente a ognuno di rivolgere al Parlamento richieste, proposte, critiche o reclami che concernono questioni rientranti in particolare nella propria competenza.
Tale diritto spetta a tutte le persone capaci di discernimento, compresi i minori, nonché le persone giuridiche.
Il firmatario non può tuttavia pretendere un esame nel merito della propria richiesta. Il Parlamento è tenuto esclusivamente a prenderne atto, conformemente alle modalità previste dal capitolo 7 della legge sul Parlamento (LParl, RS 171.10). Le commissioni possono, se lo ritengono opportuno, ascoltare i firmatari. Va precisato a questo proposito che la procedura attualmente prevista dalla LParl va già oltre la garanzia costituzionale derivante dall’articolo 33 Cost., nella misura in cui prevede in linea di principio un esame nel merito della petizione e non una semplice presa d’atto.
Attribuire a taluni gruppi un diritto di esprimersi davanti a una commissione conferirebbe loro un privilegio. Una simile misura solleverebbe senza dubbio questioni di parità di trattamento, poiché si concederebbe una maggiore influenza politica a determinati gruppi soltanto per il fatto che hanno ottenuto il permesso di utilizzare la sala del Consiglio nazionale. Tuttavia, nessuno di questi gruppi ha un diritto di polizia nel Palazzo del Parlamento: il diritto di utilizzare la sala del Consiglio nazionale e le relative anticamere è concesso loro dal presidente del Consiglio nazionale (art. 69 cpv. 1 LParl; art. 61 cpv. 6 del regolamento del Consiglio nazionale [RCN, RS 171.13]).
L’Ufficio sottolinea inoltre che i partecipanti a queste sessioni non sono eletti. È dunque difficile valutare se siano veramente rappresentativi di un gruppo di popolazione. Le loro proposte non riflettono necessariamente le opinioni dell’intero gruppo. Niente li impedisce però di collaborare con i parlamentari disposti a riprendere le loro idee nell’ambito delle procedure ordinarie.
Inoltre, l’Ufficio rinvia al suo parere sulla mozione Prelicz-Huber 21.4413 («Accordare alla Sessione dei giovani e alla Conferenza dei bambini il diritto di presentare le proprie petizioni e proposte alle commissioni competenti») in cui è presentata una richiesta simile a questa.
Considerato quanto sopra, l’Ufficio ritiene che una simile misura non sarebbe opportuna, poiché concederebbe una posizione privilegiata sul piano politico, democratico e giuridico a forum sprovvisti di un’istituzionalizzazione formale. Potrebbe inoltre incitare altri gruppi ad avanzare pretese simili. Infine, renderebbe il lavoro delle commissioni più gravoso poiché moltiplicherebbe le audizioni e rallenterebbe la trattazione degli altri oggetti. Secondo l’Ufficio le commissioni devono mantenere la libertà di decidere se ritengono necessario sentire gli altri autori di petizioni, senza che questo diventi un diritto automatico.
Proposta del Consiglio federale
Respingere
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
