Parlamento / Oggetti / 26.4332
Occhiali dotati di telecamera come strumento di violenza di genere. In che modo la Confederazione tutela le donne e i minori?
depositato il 30.09.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio nazionaleDepositato (30.09.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Nella risposta all’interpellanza 26.3542, il Consiglio federale rinvia alle norme in materia di protezione dei dati, della personalità e di diritto penale, senza tuttavia approfondire la dimensione di genere né la tutela dei minori. È comprovato che gli occhiali dotati di telecamera vengono utilizzati per filmare di nascosto, umiliare e molestare donne e minori. Spesso le vittime non sono in grado di far valere i propri diritti poiché non si accorgono né della ripresa né della successiva pubblicazione. Il Consiglio federale è pertanto invitato a rispondere alle domande seguenti:
• Come valuta i rischi per le donne e i minori alla luce della Convenzione di Istanbul e della Convenzione sui diritti del fanciullo? Intende includere questa prospettiva nel rapporto in adempimento del postulato 21.4660?
• In che modo le vittime possono far valere i propri diritti sanciti nella legge federale sulla protezione dei dati, nel Codice civile e nel Codice penale (CP) se ignorano l’avvenuta registrazione? Come intende colmare questa lacuna attuativa?
• Quali fattispecie penali configurano, rispettivamente a. le registrazioni audio e video clandestine dal carattere sessualizzante o umiliante in spazi pubblici o semipubblici e b. la loro pubblicazione e diffusione?
• Sussistono lacune di tutela, in particolare nel caso di registrazioni isolate in spazi pubblici, qualora non si configuri né un fatto osservabile da ognuno ai sensi dell’articolo 179quater del CP né siano presenti contenuti sessuali ai sensi dell’articolo 197a CP? Ha esaminato se gli occhiali con telecamera attualmente commercializzati possono ricadere nel campo d’applicazione dell’articolo 179sexies CP? In caso negativo: ritiene che il ristretto campo d’applicazione della norma comporti una lacuna giuridica?
• Quale base legale permette di obbligare produttori e rivenditori ad adottare misure di protezione, come l’introduzione di un indicatore di registrazione ben visibile e non eludibile? Il Consiglio federale sta esaminando questa opzione nel quadro della revisione della legge sulla sicurezza dei prodotti?
• Ritiene sufficiente la promessa non vincolante di non offrire sistemi di riconoscimento facciale in Svizzera? In che modo intende impedirne l’attivazione tramite aggiornamenti o applicazioni di terzi? Nell’ambito della futura regolamentazione dell’intelligenza artificiale, intende limitare o vietare l’identificazione biometrica in tempo reale da parte di privati senza il consenso degli interessati, al fine di impedire il tracciamento in tempo reale di terzi e quindi la localizzazione di donne vittime di violenza?
• Simili registrazioni rientreranno nel campo d’applicazione della prevista regolamentazione delle piattaforme? Sono pianificate procedure di segnalazione e rimozione rapida nonché rimedi giuridici efficaci?
• Quali misure di prevenzione e sensibilizzazione sono adottate dalla Confederazione, dai Cantoni, dalle scuole, dagli stabilimenti balneari, dai consultori di aiuto alle vittime e da altre istituzioni?
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 23.10.2026. Dati grezzi
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