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Garantire una vigilanza microprudenziale della FINMA che goda di credibilità sul piano internazionale
depositato il 01.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (01.10.2026)
Iter nelle Camere
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Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che esamini come sia possibile garantire una vigilanza microprudenziale su tutti i partecipanti al mercato finanziario che sia basata sui rischi, differenziata e che goda di credibilità sul piano internazionale. Il rapporto dovrà illustrare in particolare:
• in che modo i vari modelli di attività e profili di rischio di assicuratori, gestori patrimoniali, commercianti di valori mobiliari e banche possano essere presi in considerazione in modo coerente e in funzione dei rischi nell’ambito della vigilanza prudenziale, con particolare riguardo alla questione se un’improvvisa e rapida perdita di fiducia («corsa agli sportelli») possa verificarsi in egual misura in tutti i settori;
• le misure normative e prudenziali che consentono alla piazza finanziaria svizzera di mantenere la sua credibilità sul piano internazionale, rafforzare la fiducia degli investitori e preservare al contempo la competitività del settore finanziario e assicurativo;
• in che modo il sistema duale di vigilanza, soprattutto da parte di organismi di vigilanza e di autodisciplina o di revisori, possa interagire con una vigilanza microprudenziale rafforzata della FINMA e come possa essere ulteriormente sviluppato.
Motivazione
Secondo i risultati della Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI), senza il filtro prudenziale il gruppo Credit Suisse avrebbe mancato leggermente dal 2021 e nettamente dal 2022 il suo obiettivo di capitalizzazione prudenziale (cfr. rapporto CPI, cap. 5.3.3.3). La CPI ha reputato considerevoli le ripercussioni del filtro prudenziale sulla situazione dei fondi propri di Credit Suisse.
Le misure finora discusse, in particolare la possibilità che l’autorità di vigilanza infligga direttamente multe alle banche, che ai manager vengano attribuite maggiori responsabilità («senior managers regime») e che la FINMA comunichi in modo più incisivo i procedimenti di «enforcement» conclusi, sono applicate solo dopo la comparsa di anomalie. Esse non rispondono alla domanda fondamentale della vigilanza prudenziale, ovvero quella lungimirante: in che modo la FINMA garantisce una vigilanza basata sui rischi e adeguata al rispettivo modello di attività su tutti i partecipanti al mercato finanziario?
Una vigilanza microprudenziale che goda di credibilità non deve portare a un inasprimento indifferenziato della regolamentazione in tutti i settori. Una regolamentazione che ignora i diversi profili di rischio di banche, società di intermediazione mobiliare, assicuratori, gestori patrimoniali e intermediari assicurativi indebolisce la competitività internazionale dell’intera piazza finanziaria, senza però aumentarne la stabilità. Il rapporto dovrà illustrare come sia possibile sviluppare una vigilanza differenziata, compatibile a livello internazionale e al contempo efficace.
I fatti inerenti a Credit Suisse hanno mostrato che la crisi acuta è stata innescata da un rapido deflusso di liquidità e non, in primo luogo, da un problema legato ai fondi propri. Le garanzie ordinarie della Banca nazionale svizzera (BNS) non erano sufficienti; è stato necessario introdurre tramite il diritto di necessità un «public liquidity backstop» (PLB), ossia una garanzia statale per le banche di rilevanza sistemica. Il PLB è oggi considerato lo strumento centrale, richiesto a livello internazionale, per garantire la stabilità del sistema, e che esiste già, sotto forma di strumenti analoghi volti a garantire la liquidità, segnatamente nell’UE, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Giappone e in Canada. Ci si aspetta che la Svizzera adotti uno strumento equivalente.
Gli sviluppi della vigilanza della FINMA nei vari settori della piazza finanziaria svizzera dimostrano che l’autorità di regolamentazione e di vigilanza tende sempre più a regolamentare in modo il più possibile uniforme l’intero ambito di sua competenza, indipendentemente dai rischi generati da un determinato settore o da un singolo istituto. I criteri della classificazione del rischio dei singoli istituti all’interno del proprio settore rimangono poco chiari, impedendo così l’accesso previsto ad agevolazioni prudenziali (come ad es. un ciclo di verifica pluriennale). Dal punto di vista dei costi, gli istituti finanziari più piccoli sono così gravati da oneri finanziari e logistici sproporzionatamente elevati, dovuti ai requisiti normativi e non riconducibili al settore o all’istituto stesso.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 21.10.2026. Dati grezzi
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