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Parlamento / Oggetti / 26.4551

26.4551MozioneEDIpendente

Promuovere risultati terapeutici migliori e ridurre i costi aggiuntivi

depositato il 02.10.2026 nella Sessione autunnale 2026Prima Camera: Consiglio degli StatiDepositato (02.10.2026)

Salute

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Il Consiglio federale è incaricato di elaborare i requisiti legali necessari affinché, nel quadro dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, assicuratori e fornitori di prestazioni possano concordare su base volontaria una partecipazione ai risparmi comprovati, derivanti da miglioramenti misurabili dei risultati terapeutici.

Queste convenzioni potranno includere prestazioni sia ambulatoriali sia ospedaliere, nonché collaborazioni tra vari fornitori di prestazioni. La valutazione dei risultati dovrà tenere conto dei diversi rischi per i pazienti. Le convenzioni dovranno essere concepite in modo che, nel complesso, una volta corrisposta la partecipazione, ne risulti comunque un risparmio per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Un trattamento efficace migliora la qualità di vita dei pazienti e può evitare costi aggiuntivi. Ridurre le complicazioni ed evitare le riammissioni inutili e i trattamenti non necessari alleggerisce inoltre l’onere dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Gli attori che contribuiscono al raggiungimento di questi miglioramenti dovrebbero poter concordare insieme agli assicuratori una partecipazione ai risparmi conseguiti.

Oggi, l’onere legato a un trattamento migliore e il vantaggio finanziario che ne deriva possono ricadere su attori diversi. Ad esempio, un fornitore di prestazioni che investe in un miglior follow-up o nel coordinamento con altri specialisti contribuisce a evitare trattamenti successivi presso altri fornitori. I risparmi così conseguiti vanno a beneficio degli assicuratori, mentre l’onere aggiuntivo rimane a carico del fornitore di prestazioni. Una partecipazione concordata su base volontaria può rendere questo modo di procedere più interessante sul piano economico.

I requisiti di qualità e le convenzioni sulla qualità costituiscono una base importante. Tuttavia, regolano una questione diversa rispetto alla ripartizione dei risparmi derivanti da migliori risultati terapeutici. L’adempimento della presente mozione deve consentire alle parti contraenti di tenere conto di questi miglioramenti sul piano finanziario. Una parte dei risparmi comprovati deve poter essere attribuita ai fornitori di prestazioni coinvolti. Una volta corrisposta la partecipazione, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie deve registrare risparmi complessivi di cui beneficeranno gli assicurati.

La partecipazione ai risparmi integra la regolare rimunerazione delle prestazioni mediche. Ha lo scopo di ampliare il margine di manovra per la conclusione volontaria di convenzioni e non deve limitare altre forme di rimunerazione orientate alla qualità.

Le convenzioni dovranno poter essere stipulate negli ambiti in cui le parti coinvolte identificano un beneficio concreto. Possono riguardare singoli trattamenti oppure la collaborazione lungo l’intero percorso terapeutico. Assicuratori e fornitori di prestazioni dovranno definire in modo collaborativo gli obiettivi, la misurazione dei risultati e la ripartizione dei risparmi, coinvolgendo le organizzazioni mediche specializzate. Le convenzioni potranno essere stipulate da fornitori di prestazioni sia privati sia pubblici alle stesse condizioni.

La premessa sono criteri chiari e un confronto adeguato, che tenga soprattutto conto dello stato di salute e dei diversi rischi per i pazienti sottoposti al trattamento. In questo modo si intende evitare che venga premiata la scelta di persone che godono di una migliore salute. Non daranno invece diritto ad alcuna partecipazione i risparmi conseguiti negando prestazioni mediche necessarie. Nella scelta dei parametri da applicare al confronto va garantito che i fornitori di prestazioni che presentano già un alto livello di qualità ed efficienza non vengano penalizzati.

Il calcolo dei risparmi deve tenere conto anche delle spese aggiuntive per il miglioramento della qualità e per l’attuazione della convenzione. Le parti contraenti devono stabilire in anticipo secondo quali parametri di confronto e in quale arco temporale i risultati terapeutici e i risparmi verranno valutati. L’attuazione deve basarsi, per quanto possibile, su dati e misurazioni di qualità già disponibili e ridurre al minimo l’onere amministrativo. L’accesso alle cure sanitarie deve continuare a essere garantito. Le convenzioni non devono comportare oneri finanziari supplementari per gli assicurati. In questo modo, la presente mozione apre la strada a soluzioni adottate su base volontaria, che favoriscono migliori risultati terapeutici e riducono costi aggiuntivi evitabili.

Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 29.10.2026. Dati grezzi

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