Riduzione temporanea della tassa sul CO₂ sui combustibili
подано 22.09.2026 на сесії «Herbstsession 2026»Перша палата: Національна радаDepositato (22.09.2026)
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Il Consiglio federale è incaricato di ridurre temporaneamente, mediante adeguamento dell’ordinanza sul CO₂, l’aliquota della tassa sul CO₂ applicata ai combustibili fossili da 120 a 96 franchi per tonnellata di CO₂, per un periodo limitato di sei mesi, prevedendo successivamente il ritorno automatico all’aliquota ordinaria.
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Обґрунтування
Gli sviluppi geopolitici e le tensioni registrate negli ultimi mesi sui mercati energetici hanno nuovamente evidenziato la forte esposizione della Svizzera alle oscillazioni internazionali dei prezzi e dell’approvvigionamento dei prodotti energetici.
Numerosi edifici in Svizzera sono ancora riscaldati con combustibili fossili e la sostituzione di questi impianti non può avvenire dall’oggi al domani.
Una situazione eccezionale e temporanea sui mercati energetici non dovrebbe quindi tradursi in un aggravio sproporzionato per chi non ha ancora avuto concretamente la possibilità di effettuare tali investimenti.
La questione riguarda in modo particolare anche gli inquilini. I costi per il riscaldamento e l’acqua calda costituiscono una componente rilevante delle spese accessorie e l’aumento dei prezzi energetici può quindi ripercuotersi direttamente sui costi dell’abitazione. Gli inquilini possono certamente incidere sul proprio consumo, ma non dispongono della decisione relativa alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento o al risanamento energetico dell’edificio. Una riduzione temporanea della tassa rappresenterebbe pertanto anche una misura di alleggerimento a favore delle economie domestiche in affitto.
L’attuale tassa sul CO₂ ammonta a 120 franchi per tonnellata di CO₂ ed è applicata all’olio da riscaldamento, al gas naturale e agli altri combustibili fossili. Una riduzione temporanea da 120 a 96 franchi diminuirebbe l’onere sull’olio da riscaldamento di circa 6,4 centesimi per litro. Su una fornitura di 3’000 litri ciò corrisponderebbe a un alleggerimento nell’ordine di 190 franchi.
La misura avrebbe carattere strettamente transitorio. Non metterebbe in discussione gli obiettivi climatici della Confederazione né l’orientamento di lungo periodo verso la riduzione delle emissioni. Consentirebbe piuttosto di attenuare, in una fase eccezionale, l’impatto di uno shock esterno sul potere d’acquisto delle economie domestiche.
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Джерело: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, дата звернення: 22.09.2026. Необроблені дані
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