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Parlamento / Compiti / Legislazione

Assemblea federale · Compiti

Legislazione

Leggi federali, decreti federali e revisioni della Costituzione.

Art. 163 Forma degli atti emanati dall’Assemblea federale

1 L’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza.

2 Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale; il decreto federale non sottostante a referendum è definito decreto federale semplice.

Art. 164 Legislazione

1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a. esercizio dei diritti politici;

b. restrizioni dei diritti costituzionali;

c. diritti e doveri delle persone;

d. cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;

e. compiti e prestazioni della Confederazione;

f. obblighi dei Cantoni nell’attuazione e esecuzione del diritto federale;

g. organizzazione e procedura delle autorità federali.

2 Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.

Art. 165 Legislazione d’urgenza

1 Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

2 Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

3 Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev’essere limitata nel tempo.

4 Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovate.

Costituzione federale (RS 101), stato 03.03.2024, secondo Fedlex ↗

  1. ProgettoIl Consiglio federale presenta un messaggio, oppure il Parlamento elabora esso stesso un progetto (iniziativa parlamentare).
  2. CommissioniLe commissioni incaricate dell’esame preliminare di entrambe le Camere esaminano il progetto e presentano proposte.
  3. Entrambe le CamereLa prima e la seconda Camera deliberano. Finché le loro decisioni divergono segue la procedura di appianamento delle divergenze, se necessario una conferenza di conciliazione.
  4. Votazione finaleEntrambe le Camere votano sul testo definitivo.
  5. PopoloLe leggi federali sottostanno al referendum facoltativo, le revisioni della Costituzione a quello obbligatorio.
  1. 26.460Hitzestopp. Verbindlicher Schutz bei Arbeiten unter grosser HitzebelastungIniziativa parlamentare
  2. 26.032Legge federale sulle operazioni spazialiOggetto del Consiglio federale · WBF24.09.2026 · Decisione in deroga al disegno (progetto)
  3. 26.022Legge federale sul sostegno alle vittime dell’incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026Oggetto del Consiglio federale · EJPD24.09.2026 · Deroga
  4. 25.088Legge sul Tribunale federale (LTF). Revisione parzialeOggetto del Consiglio federale · EJPD24.09.2026 · Deroga
  5. 25.081«Per un diritto di cittadinanza moderno (Iniziativa per la democrazia)». Iniziativa popolareOggetto del Consiglio federale · EJPD24.09.2026 · Non entrata in materia
  6. 25.065Legge sulla promozione dell’alloggio. ModificaOggetto del Consiglio federale · WBF24.09.2026 · Decisione in deroga al disegno (progetto)
  7. 26.459Garantir la véracité des informations officlelles fournies par les autoritésIniziativa parlamentare
  8. 26.027Legge sulle banche (copertura con fondi propri per partecipazioni estere nella casa madre di banche di rilevanza sistemica). ModificaOggetto del Consiglio federale · EFD23.09.2026 · Decisione in deroga al disegno (progetto)
  9. 26.424Adeguamento delle disposizioni salariali concernenti le persone elette dall'Assemblea federaleIniziativa parlamentare · EFD23.09.2026 · Decisione secondo il disegno (progetto)
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  12. 26.401Processo di risparmio per la vecchiaia LPP dal 1° gennaio successivo al compimento del 19° anno di etàIniziativa parlamentare · Parl23.09.2026 · È dato seguito

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