Parlamento / Oggetti / 22.3933
Nuovo iter per il ricorso sulle votazioni federali
depositato il 19.09.2022 nella Sessione autunnale 2022Prima Camera: Consiglio degli StatiLiquidato (12.03.2026)
Iter nelle Camere
Le decisioni delle Camere e delle commissioni, nei termini dei Servizi del Parlamento.
- 14.12.2022Consiglio degli StatiAdozione
- 12.06.2023Consiglio nazionaleAdozione
- 18.09.2025Consiglio nazionaleTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 25.047
- 12.03.2026Consiglio degli StatiTolto dal ruolo nel quadro di un altro oggetto 25.047
Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'iter del ricorso sulle votazioni federali di cui all'articolo 77 capoverso 1 lettera b della legge federale sui diritti politici (RS 161.1; LDP), e più in particolare di sopprimere l'obbligo di ricorrere al governo cantonale.
Motivazione
Secondo il diritto vigente, chi intende ricorrere contro irregolarità riguardanti le votazioni deve obbligatoriamente adire il governo cantonale (ricorso sulla votazione; art. 77 cpv. 1 lett. b LDP), e ciò anche nel caso in cui siano presentate conclusioni o censurati fatti che esulano dalle competenze di quest'ultimo.
In simili casi il governo cantonale si vede costretto a emanare una decisione formale di non entrata nel merito che può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. La legge comporta dunque per i ricorrenti e le autorità una tappa procedurale che, oltre ad essere inutile, non concorre affatto a chiarire i fatti e allunga i tempi, impedendo in determinati casi al Tribunale federale di intervenire in tempo utile prima dello scrutinio.
Questa decisione istituzionalizzata di non entrata nel merito ha ben poco senso anche sotto il profilo procedurale ed è stata criticata a più riprese dalla dottrina. L'ordinamento giuridico prevede due gradi di ricorso; all'atto pratico, tuttavia, questi si riducono a un grado unico, vale a dire il ricorso al Tribunale federale. Anche il Tribunale federale stesso ha peraltro definito il ricorso sulla votazione di cui all'articolo 77 capoverso 1 lettera b LPD un rimedio giuridico inefficace, ma alla luce del chiaro tenore della legge non può che attenervisi e richiamare il legislatore alle sue responsabilità.
Negli ultimi dieci anni il Consiglio di Stato del Canton Berna, per esempio, ha disposto la non entrata nel merito praticamente in tutti i ricorsi di cui all'articolo 77 capoverso 1 lettera b LDP, giacché esulavano dalle sue competenze. Soltanto in casi sporadici ha potuto pronunciarsi quantomeno in parte su questioni materiali. Questa inutile tappa procedurale non è dunque l'eccezione, ma la regola.
Nel 2021, in occasione della votazione sulla legge COVID-19, si è inoltre potuto constatare che, complici la grande mobilitazione politica e la diffusione via Internet di ricorsi tipo, il numero dei ricorsi sulla votazione, altrimenti gestibile, può aumentare a dismisura fino a raggiungere diverse centinaia di unità. Anche a prescindere da questi ricorsi di massa, tale inutile tappa procedurale concerne di frequente più governi cantonali, dato che i ricorsi sulle votazioni federali sono spesso presentati contemporaneamente in vari Cantoni. L'iter del ricorso sulle votazioni va pertanto modificato.
Parere del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Proposta del Consiglio federale
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Fonte: Parlamentsdienste der Bundesversammlung, Bern, consultato il 18.09.2026. Dati grezzi
Non si tratta di una pubblicazione ufficiale. Nomi, cifre e testi delle votazioni sono riportati senza modifiche, così come li pubblicano i Servizi del Parlamento.
